Regolamento (UE) 2016/2033
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2033 della Commissione, del 17 novembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce la classificazione doganale di un determinato prodotto cosmetico/ausiliario per l’igiene orale nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale nell’Unione. Il prodotto descritto nell’allegato deve essere classificato al codice NC 3204 19 00, sulla base delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. Il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione nella nomenclatura combinata di un prodotto composto da glitter per dentifricio e fissazione del relativo codice NC 3204 19 00.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ossia al prodotto composto da glitter per dentifricio indicato nella colonna 1 della tabella, ai fini della sua classificazione doganale nella nomenclatura combinata. Produce effetti sull’interpretazione e applicazione uniforme della NC nell’Unione europea, con riflessi per importatori, esportatori, operatori doganali e titolari di informazioni tariffarie vincolanti relative a merci identiche o sostanzialmente corrispondenti. È prevista una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, utilizzabili per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, classificando un prodotto specifico descritto nell’allegato. La base giuridica richiamata è il regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2.
Finalità e contesto
La Commissione precisa che, per assicurare uniformità interpretativa, è necessario adottare disposizioni di classificazione per le merci indicate nell’allegato. Richiama inoltre le regole generali del regolamento (CEE) n. 2658/87, che governano l’interpretazione della nomenclatura combinata e delle nomenclature che la riprendono o la integrano per finalità tariffarie o di altra natura.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla merce descritta nella colonna 1 della tabella allegata, ossia a un prodotto composto da glitter per dentifricio, presentato sfuso, costituito principalmente da idrossipropil metilcellulosa, glicole propilenico, pigmento blu, polisorbato 80 e colorante rosso. La misura riguarda la classificazione doganale di tale prodotto ai fini della NC e, per estensione, incide sulla gestione di merci analoghe ai fini della tariffa doganale comune.
Classificazione doganale stabilita
L’articolo 1 impone la classificazione del prodotto nel codice NC 3204 19 00. L’allegato motiva tale scelta applicando le regole generali 1, 3(b) e 6 della nomenclatura combinata e il testo delle voci 3204 e 3204 19 00.
Ragionamento tecnico sulla classificazione
L’allegato esclude la classificazione alla voce 3912 come cellulosa e suoi derivati chimici non nominati né compresi altrove in forme primarie. La ragione è che l’idrossipropil-metilcellulosa, sebbene prevalente in peso, svolge solo una funzione di supporto per i coloranti e non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale. Tale carattere essenziale è invece attribuito al pigmento blu e al colorante rosso, che agiscono come sostanze coloranti e determinano la classificazione nella voce 3204, quale preparazione a base di una miscela di sostanze coloranti contenute in almeno due sottovoci da 3204 11 a 3204 19.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L’articolo 2 disciplina l’effetto sulle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento: tali informazioni possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La disposizione rinvia espressamente all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per l’ordinamento doganale nazionale.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto, il codice assegnato è 3204 19 00.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 consente alle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento di continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Motivazione classificatoria del prodotto
L’allegato indica che la classificazione è determinata secondo le regole generali 1, 3(b) e 6 di interpretazione della nomenclatura combinata e secondo il testo dei codici NC 3204 e 3204 19 00. È esclusa la voce 3912, perché l’idrossipropil-metilcellulosa, pur prevalente in peso, funge solo da supporto ai coloranti e non conferisce il carattere essenziale al prodotto; sono invece il pigmento blu e il colorante rosso a determinare tale carattere.
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