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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2015

Regolamento (UE) 2016/2015 della Commissione, del 17 novembre 2016, che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento 2016/2015 della Commissione integra il regolamento (CE) n. 808/2004, precisando quali informazioni devono essere raccolte e trasmesse per produrre le statistiche europee sulla società dell’informazione nel 2017. Il testo disciplina in modo dettagliato i contenuti dei due moduli statistici relativi a imprese e a individui/famiglie, includendo temi come uso delle TIC, e-commerce, cloud computing, e-government e competenze digitali. Sono inoltre stabiliti ambito soggettivo, disaggregazioni, periodicità e termini di invio a Eurostat dei dati, dei metadati e della relazione sulla qualità.

Specificazione, per il 2017, dei dati, delle caratteristiche statistiche, delle disaggregazioni e dei termini di trasmissione per le statistiche UE sulla società dell'informazione relative a imprese, famiglie e individui.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica, nell’ambito delle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione disciplinate dal regolamento (CE) n. 808/2004, ai dati da raccogliere e trasmettere per due moduli: imprese e società dell’informazione; individui, famiglie e società dell’informazione. Per il modulo imprese riguarda le imprese ubicate sul territorio degli Stati membri appartenenti a specifici settori NACE Rev. 2, con obbligo per le imprese con 10 o più addetti e facoltativa estensione alle imprese sotto tale soglia. Per il modulo individui e famiglie riguarda famiglie con almeno un componente tra 16 e 74 anni e individui di età compresa tra 16 e 74 anni, residenti sul territorio dello Stato membro interessato. I periodi di riferimento e le trasmissioni sono fissati per il 2017, con alcune variabili riferite all’anno civile precedente (2016).

Regolamento (UE) 2016/2015 della Commissione: specificazione dei dati per le statistiche sulla società dell’informazione

Il regolamento attua il regolamento (CE) n. 808/2004, che istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla società dell’informazione. La finalità è rendere omogenee le rilevazioni per il 2017, precisando contenuti informativi, unità statistiche, disaggregazioni e scadenze di trasmissione a Eurostat.

Ambito e finalità dell’intervento

Il testo si colloca nell’ambito delle statistiche europee sulla digitalizzazione di imprese, famiglie e individui. La Commissione interviene perché il regolamento di base richiede misure di esecuzione per definire i dati necessari ai moduli statistici sulle imprese e sugli individui/famiglie, nonché i relativi termini di invio.

Modulo 1: imprese e società dell’informazione

Per le imprese, il regolamento individua sette grandi aree tematiche da trattare nel 2017:

  • sistemi TIC e loro utilizzo;
  • impiego di Internet e di altre reti elettroniche;
  • commercio elettronico;
  • processi di e-business e aspetti organizzativi;
  • competenze TIC nell’impresa e fabbisogno di personale qualificato;
  • ostacoli all’uso di TIC, Internet, commercio elettronico e processi di e-business;
  • accesso e uso di tecnologie per la connettività universale.

Le caratteristiche da rilevare sono molto dettagliate. Sul versante dell’infrastruttura e dell’uso delle TIC si richiedono, tra l’altro, l’utilizzo del computer, l’accesso a Internet, la disponibilità di banda larga fissa o mobile, l’uso di dispositivi portatili forniti dall’impresa, il sito web aziendale e l’uso di social media, microblog, blog, siti di condivisione multimediale e wiki. Per le imprese dotate di connessione fissa a banda larga si raccolgono anche dati sulla velocità massima di download contrattuale e sull’adeguatezza della velocità rispetto alle esigenze dell’impresa.

Sul commercio elettronico il regolamento richiede informazioni su vendite via web e via EDI, sul fatturato generato, sulla ripartizione tra B2C, B2B e B2G, sull’origine geografica degli ordini e, in alcuni casi, sugli acquisti elettronici effettuati dall’impresa. Sono inoltre previsti dati sull’uso di ERP, CRM, condivisione telematica della supply chain, fatturazione elettronica o cartacea, nonché sull’impiego di strumenti RFID per identificazione, controllo accessi, produzione e tracciabilità dei prodotti.

Quanto alle competenze digitali, vengono rilevati l’impiego di specialisti TIC, la formazione interna, l’assunzione o ricerca di specialisti TIC e, facoltativamente, la modalità di esecuzione di specifiche funzioni ICT tra personale interno e fornitori esterni. È inoltre prevista la rilevazione dei posti vacanti difficili da coprire per specialisti TIC. Tra gli ostacoli all’uso delle tecnologie sono indicati, in particolare per le vendite transfrontaliere online, costi di consegna, gestione dei reclami, adattamento delle etichette, conoscenza linguistica e restrizioni dei partner commerciali.

Modulo 2: individui, famiglie e società dell’informazione

Per famiglie e individui il regolamento definisce sette aree tematiche: accesso e uso delle TIC, usi di Internet, sicurezza e fiducia, competenze digitali, ostacoli all’uso, e-government e connettività universale.

Le variabili riguardano, per le famiglie, l’accesso a computer e Internet da casa, il tipo di connessione, le ragioni del mancato accesso a Internet e il livello di urbanizzazione o la regione di residenza. Per gli individui si rilevano l’ultimo uso di computer e Internet, la frequenza d’uso, gli acquisti online, l’impiego di Internet per e-mail, videochiamate, social network, pubblicazione di contenuti, ricerca di informazioni, servizi bancari, archiviazione in cloud, formazione online, attività di e-commerce e acquisti di specifiche categorie di beni e servizi.

Il regolamento dedica ampia attenzione all’e-government, prevedendo la rilevazione dell’accesso a informazioni, moduli e invio telematico di moduli alla pubblica amministrazione o a gestori di servizi pubblici, oltre ai motivi della mancata trasmissione telematica. Sono previsti anche dati, facoltativi, su talune operazioni amministrative specifiche, come dichiarazioni dei redditi, nascite, decessi e richieste di certificati.

Quanto alle competenze digitali, vengono richieste informazioni su abilità tecniche di base e avanzate, come trasferimento file, installazione software, modifica impostazioni, uso di word processor e fogli di calcolo, editing multimediale e programmazione. Per il commercio via Internet si rilevano anche problemi di frode e ostacoli soggettivi, come timori per privacy e sicurezza, preferenza per l’acquisto fisico, difficoltà d’uso dei siti o assenza di strumenti di pagamento idonei.

Ambito soggettivo, classificazioni e disaggregazioni

Per le imprese, il regolamento si applica alle attività NACE Rev. 2 indicate nell’allegato, comprendendo industria manifatturiera, energia e acqua, costruzioni, commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, informazione e comunicazione, immobiliari, professioni scientifiche e tecniche, attività amministrative e riparazione di computer e apparecchiature per le comunicazioni. La dimensione standard è quella delle imprese con almeno 10 addetti, mentre la rilevazione delle imprese sotto tale soglia è facoltativa.

Per famiglie e individui, le unità statistiche rilevanti sono le famiglie con almeno un componente tra 16 e 74 anni e gli individui tra 16 e 74 anni residenti nel territorio dello Stato membro. Devono inoltre essere raccolte variabili socioeconomiche generali, tra cui sesso, cittadinanza, paese di nascita, età, istruzione secondo ISCED 2011, situazione lavorativa e professione secondo ISCO-08. Per le famiglie sono previste anche informazioni su composizione, reddito e classificazioni territoriali NUTS e per grado di urbanizzazione.

Tempi e modalità di trasmissione

I dati richiesti nel regolamento sono forniti una sola volta per il 2017. Per il modulo imprese, i dati aggregati devono essere trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2017; entro la stessa data il dataset deve risultare finalizzato, validato e accettato. I metadati devono essere inviati entro il 31 maggio 2017 e la relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2017.

Per il modulo individui/famiglie, i singoli record anonimi devono essere trasmessi entro il 5 ottobre 2017, con le medesime regole di finalizzazione del dataset; anche qui i metadati sono dovuti entro il 31 maggio 2017 e la relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2017. I dati e i metadati sono trasmessi tramite il punto di accesso unico, secondo le norme di scambio e la struttura standard stabilite da Eurostat.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica

La Commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 808/2004, specifica i dati da trasmettere per la produzione delle statistiche europee sulla società dell’informazione relative al modulo 1 "Imprese e società dell’informazione" e al modulo 2 "Individui, famiglie e società dell’informazione".

Contenuto del modulo imprese

Per il 2017 sono individuate le tematiche e le caratteristiche da rilevare sulle imprese: utilizzo delle TIC, Internet e altre reti, commercio elettronico, processi di e-business, competenze TIC, ostacoli all’uso delle tecnologie e connettività universale. Sono previsti molti dettagli su accesso a Internet, banda larga, sito web, social media, vendite via web ed EDI, fatturazione, ERP/CRM, cloud computing e formazione/assunzione di specialisti TIC.

Contenuto del modulo individui e famiglie

Per il 2017 sono definite le tematiche da rilevare su famiglie e individui: accesso e utilizzo delle TIC, usi di Internet, sicurezza e fiducia, competenze digitali, ostacoli all’uso, e-government e connettività universale. Le caratteristiche comprendono accesso domestico a computer e Internet, acquisti online, servizi bancari, social network, formazione online, e-government, competenze digitali di base e avanzate, e uso di dispositivi mobili fuori casa.

Ambito soggettivo e classificazioni

Per le imprese il campo di applicazione copre specifiche sezioni e divisioni NACE Rev. 2 (tra cui industria, costruzioni, commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, informazione e comunicazione, professioni tecniche e servizi di supporto), con copertura territoriale dell’intero Stato membro. Per famiglie e individui il regolamento richiede anche caratteristiche socioeconomiche generali, tra cui regione NUTS, grado di urbanizzazione, composizione familiare, reddito, sesso, cittadinanza, età, istruzione, situazione lavorativa e professione ISCO-08.

Periodo di riferimento e periodicità

Le informazioni sono fornite una volta per l’anno 2017. Per le caratteristiche riferite all’anno civile precedente, il periodo di riferimento è il 2016; per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il 2017. Per il modulo famiglie/individui il periodo di riferimento principale è il primo trimestre 2017.

Disaggregazioni richieste

Per il modulo imprese i dati devono essere disaggregati per attività economica secondo aggregazioni NACE Rev. 2 e per classe dimensionale di addetti, con eventuale dettaglio aggiuntivo per le imprese di minori dimensioni. Per il modulo individui/famiglie sono previste disaggregazioni per caratteristiche socioeconomiche generali, tra cui regione, urbanizzazione, tipologia familiare, sesso, età, istruzione, situazione lavorativa e professione.

Termini di trasmissione a Eurostat

I dati aggregati del modulo imprese e i record individuali del modulo individui/famiglie devono essere trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2017, con dataset finalizzato, convalidato e accettato. I metadati devono essere trasmessi entro il 31 maggio 2017 e la relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2017. La trasmissione avviene tramite il punto di accesso unico e secondo le norme di scambio e la struttura standard di metadati definite da Eurostat.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistichesocietà dell'informazionet iccommercio elettronicoe-government

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