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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2006

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2006 della Commissione, del 16 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono riportati in allegato per singolo codice NC e, ove previsto, per origine del prodotto. Il regolamento è immediatamente efficace dalla pubblicazione e vincolante in tutti i suoi elementi.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina settoriale. Rileva per le importazioni originarie dei paesi terzi indicati in tabella, secondo la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2006 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. La misura si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero sulla base di dati variabili.

Finalità e contesto normativo

Secondo i considerando, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 stabilisce i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il presente atto si limita quindi a determinare, per il giorno di riferimento, i valori applicabili ai prodotti interessati.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli freschi identificati per codice NC nell'allegato. I valori sono differenziati in funzione dell'origine del prodotto, secondo la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini". Il testo non introduce esclusioni ulteriori, ma opera entro il perimetro già definito dalla disciplina settoriale sul prezzo di entrata.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato riporta importi espressi in EUR/100 kg per diversi codici NC, tra cui:

  • 0702 00 00;
  • 0707 00 05;
  • 0709 93 10;
  • 0805 20 10;
  • 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90;
  • 0805 50 10;
  • 0806 10 10;
  • 0808 10 80;
  • 0808 30 90.

Per alcuni prodotti il valore è unico per tutte le origini considerate; per altri è differenziato per specifici paesi terzi, come Marocco (MA), Turchia (TR), Brasile (BR), India (IN), Libano (LB), Perù (PE), Stati Uniti (US), Sudafrica (ZA), Cile (CL), Nuova Zelanda (NZ) e Cina (CN).

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto applicativo

La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. I considerando richiamano inoltre che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e, per ciascun prodotto, per determinate origini o per il codice "ZZ" (altre origini).

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Valori riportati in allegato

L'allegato contiene i valori forfettari all'importazione, tra gli altri, per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. I valori variano in funzione dell'origine del prodotto, con indicazione di paesi terzi come MA, TR, BR, IN, LB, PE, US, ZA, CL, NZ, CN e della categoria "ZZ".

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofruttadazi doganali

Testo integrale

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