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Sentenza

Sentenza n. 345/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia (Sezione quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato gli atti della procedura selettiva per il conferimento di incarichi temporanei di dirigente medico e disposto la riedizione della procedura dalla nomina della commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidato a selezione)

Prevale il privato

La controversia

L’Azienda sanitaria ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la procedura ex art. 15-septies d.lgs. n. 502/1992 fosse una selezione non concorsuale, diretta a orientare ma non a vincolare la scelta fiduciaria del direttore generale, e che gli atti fossero espressione dei poteri del datore di lavoro privato. Ha inoltre dedotto la parziale tardività del ricorso di primo grado relativamente agli avvisi pubblici e alla nomina della commissione, assumendo che tali atti avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine decadenziale. Infine, ha contestato l’applicabilità del d.P.R. n. 483/1997 e, quindi, l’illegittimità ravvisata dal TAR nella composizione della commissione, sostenendo che la procedura non avesse natura concorsuale e fosse regolata dal d.lgs. n. 502/1992, dal CCNL della dirigenza medica e dal regolamento interno aziendale. La procedura prevedeva valutazione comparativa dei curricula, attribuzione di punteggi, superamento di una fase di idoneità, colloquio, formazione di una graduatoria e conferimento motivato dell’incarico. Il candidato appellato ha sostenuto la natura concorsuale della selezione, la vincolatività della graduatoria e l’assenza di una reale componente fiduciaria nella scelta.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa perché la procedura, per le sue concrete caratteristiche — commissione esaminatrice, valutazione dei titoli e del colloquio mediante punteggi, graduatoria finale e selezione comparativa — presentava natura pubblicistica e concorsuale. La formazione della graduatoria rendeva recessiva ogni componente fiduciaria: l’amministrazione non poteva scegliere un candidato diverso da quello collocato al primo posto. L’obbligo di motivazione del conferimento non consentiva di derogare alla graduatoria, ma riguardava soltanto l’idoneità del vincitore rispetto agli obiettivi dell’incarico. Il regolamento interno e la contrattazione collettiva non potevano derogare alla disciplina primaria sull’accesso e sulle procedure concorsuali; il CCNL disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, non le modalità di accesso al pubblico impiego. Ne conseguiva l’applicabilità del d.P.R. n. 483/1997, comprese le disposizioni sulla composizione delle commissioni, con illegittimità della commissione nominata senza sorteggio e al di fuori delle categorie previste. È stato respinto anche il motivo sulla tardività: il bando deve essere impugnato immediatamente solo quando contiene clausole escludenti, incomprensibili o sproporzionate; negli altri casi è impugnabile insieme alla graduatoria lesiva. I vizi della composizione della commissione possono essere dedotti quando i lavori della commissione si siano conclusi negativamente per il candidato. L’Azienda è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori nei confronti della parte privata costituita; nulla è stato disposto per la parte non costituita. La procedura deve essere riavviata dalla nomina di una nuova commissione conforme al quadro normativo indicato.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7, d.lgs. n. 502/1992

    alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483

    La disposizione esprime la regola generale del concorso pubblico quale modalità ordinaria di accesso alla dirigenza sanitaria.

  • art. 15-septies, comma 1, d.lgs. n. 502/1992

    I direttori generali possono conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato

    La norma consente il conferimento di incarichi temporanei a soggetti di particolare e comprovata qualificazione, ma non esclude che l’amministrazione scelga di attivare una procedura concretamente concorsuale, alla quale deve poi attenersi.

  • art. 18, lettere d) ed e), d.lgs. n. 502/1992

    procedure concorsuali; composizione delle commissioni esaminatrici

    La disposizione demanda alla fonte secondaria statale la disciplina delle procedure concorsuali e della composizione delle commissioni per il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale.

  • d.P.R. n. 483/1997

    Si applica alle procedure di reclutamento del personale dirigenziale sanitario aventi natura concorsuale, comprese le regole sulla composizione delle commissioni esaminatrici.

  • art. 2, comma 4, l. n. 401/2000

    Estende al comparto sanitario la disciplina sull’accesso alla qualifica dirigenziale mediante concorso.

  • art. 28 d.lgs. n. 165/2001

    l’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo [...] avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami

    Conferma il principio concorsuale per l’accesso alla dirigenza pubblica.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali

    La contrattazione collettiva non disciplina le modalità di accesso al pubblico impiego e non può derogare alla normativa primaria sulle procedure concorsuali.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 483/1997

    La composizione della commissione deve rispettare le categorie di componenti previste dalla disposizione e il relativo meccanismo di individuazione, incluso il sorteggio secondo quanto ritenuto dal giudice.

Massime di principio

  • Una procedura di reclutamento del personale sanitario assume natura concorsuale quando prevede una commissione esaminatrice, la valutazione comparativa dei titoli e delle prove mediante punteggi e la formazione di una graduatoria finale, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dall’amministrazione o dalla fonte istitutiva dell’incarico.
  • Quando l’amministrazione sceglie di svolgere una procedura concorsuale con graduatoria, la graduatoria vincola la scelta del candidato e rende recessiva la componente fiduciaria: il direttore generale non può conferire l’incarico a un candidato diverso da quello collocato al primo posto, salva la verifica motivata della sua idoneità rispetto agli obiettivi dell’incarico.
  • La disciplina primaria che impone il concorso per l’accesso alla dirigenza sanitaria prevale sui regolamenti interni dell’ente e sulla contrattazione collettiva; in una procedura concorsuale devono pertanto applicarsi le disposizioni del d.P.R. n. 483/1997 sulla composizione delle commissioni esaminatrici.
  • Il bando di concorso deve essere impugnato immediatamente soltanto quando contiene clausole immediatamente lesive, quali requisiti di partecipazione o oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati; negli altri casi è impugnabile insieme all’atto conclusivo che rende attuale la lesione.
  • I vizi relativi alla composizione della commissione esaminatrice possono essere dedotti dal candidato quando i lavori della commissione si siano conclusi in senso negativo nei suoi confronti, consolidando l’effetto lesivo e l’interesse concreto all’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciProfessioni sanitarieGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiSanitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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