Sentenza n. 271/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 1943/2024, pubblicata il 18.06.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 31.07.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara che la ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; - per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 2.000,00 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, che riconosceva alla ricorrente il beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 1943/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 31 luglio 2025. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, nella misura di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro oltre interessi, condannando il Ministero alla relativa attribuzione. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio ha comunicato che il beneficio era stato pagato e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio mediante il pagamento della Carta docente. Ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato comunque condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori, sulla base della soccombenza virtuale: il ricorso era inizialmente fondato, poiché l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto nelle more del processo. Le spese sono state distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione disciplinante il giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.
art. 91 c.p.c.
Applicato per porre le spese a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto nelle more del giudizio.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del processo, la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione non impedisce la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale quando il ricorso era inizialmente fondato e l’Amministrazione ha eseguito il giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio.
- Quando il giudicato è stato integralmente eseguito nelle more del giudizio di ottemperanza, non vi è luogo alla nomina del commissario ad acta, poiché viene meno l’esigenza di esercitare i poteri sostitutivi.
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