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Sentenza

Sentenza n. 1996/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento della nota del Comune di Milano - Prot. -OMISSIS-avente ad oggetto «via -OMISSIS- SCIA ex art. 23 DPR 380/2001 - -OMISSIS- del 14.09.2021 Comunicazione di efficacia della SCIA»; della SCIA ex art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 - -OMISSIS- del 14 settembre 2021: «per il progetto di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione a destinazione residenziale e commerciale degli immobili situati tra via -OMISSIS-, col mantenimento delle sole facciate, recupero della SL esistente e contestuale recupero dei sottotetti ai sensi della LR 12/2005»; dell'istruttoria tecnica del 31 gennaio 2022; della nota Comune di Milano - Prot. -OMISSIS- avente ad oggetto «Via -OMISSIS- RICHIESTA INTEGRA-ZIONI»; per quanto possa occorrere, del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Milano in data 1 gennaio 2000 e degli altri titoli rilasciati alla controinteressata, indicati nella SCIA del 14 settembre 2021; degli atti e dei verbali della conferenza di servizi e del relativo parere favorevole, nonché dell'autorizzazione paesaggistica prot. -OMISSIS- del 24 settembre 2020; di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale ai succitati provvedimenti, ancorché non conosciuto dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202301308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: titoli edilizi e paesaggistici relativi a una SCIA per intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con destinazione residenziale e commerciale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale di efficacia della SCIA ex art. 23 d.P.R. 380/2001, la SCIA del 14 settembre 2021, l'istruttoria tecnica, la richiesta di integrazioni, i titoli edilizi precedenti, gli atti della conferenza di servizi, il relativo parere favorevole e l'autorizzazione paesaggistica, contestando complessivamente i titoli posti a fondamento di un intervento di demolizione e ricostruzione con mantenimento delle sole facciate, recupero della superficie lorda esistente e recupero dei sottotetti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha inoltre proposto istanza di accesso ai documenti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. L'istanza di accesso è stata dichiarata improcedibile con precedente ordinanza n. 3074 del 18 dicembre 2023. Quanto alla domanda di annullamento, non risultano esaminati nel merito specifici vizi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse. In udienza il Comune ha dichiarato che l'intervento oggetto della SCIA doveva ritenersi superato dalla presentazione di un'istanza di permesso di costruire, sulla quale erano già stati comunicati motivi ostativi e rispetto alla quale apparivano sussistere difficoltà oggettive di accoglimento. Il difensore del ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione. Il Collegio, preso atto di tale dichiarazione, non ha esaminato la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso e ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa della SCIA oggetto di impugnazione; il giudice non ne esamina l'applicazione nel merito.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. amm.

    La norma ha disciplinato l'istanza di accesso proposta nel corso del giudizio, dichiarata improcedibile con precedente ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità

    La norma è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'atto o l'intervento amministrativo oggetto di impugnazione risulti superato da un nuovo procedimento amministrativo e il ricorrente dichiari espressamente il venir meno dell'interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame dei vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati e comporta la definizione del giudizio in rito, senza pronuncia sul merito della loro legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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