Cassazione Penale, Ordinanza n. 23905/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna di primo grado per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il ricorso articolava tre motivi: il primo contestava l'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza la mancanza del dolo o comunque una insufficiente considerazione della sua capacità di rappresentazione e volontà; il secondo deduceva un vizio di mente, invocando l'incidenza dell'epilessia sulla imputabilità; il terzo lamentava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ritiene tutti i motivi manifestamente infondati perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e, nel merito, osserva che le plurime violazioni della misura in un arco temporale ristretto e i precedenti analoghi rendono infondata la censura sull'elemento soggettivo; quanto al vizio di mente, richiama la giurisprudenza secondo cui l'epilessia non integra di per sé una permanente infermità mentale e l'incapacità può ravvisarsi solo nel momento della crisi; infine, ritiene corretta la valutazione ostativa alla particolare tenuità del fatto, basata sulla abitualità desunta da numerosi precedenti penali e da reati della stessa indole, inclusi evasione, violazione della sorveglianza speciale e reati contro l'amministrazione della giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato di violazione della sorveglianza speciale ex art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dispone inoltre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice della violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale; la condanna di merito viene confermata e il ricorso è ritenuto infondato.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il comportamento dell'autore risulti abituale, desumendosi tale abitualità anche da plurimi precedenti e da reati della stessa indole.
art. 52 d.lgs. 196/03
viene disposto, in caso di diffusione del provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 62-bis c.p.
non citato.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi di ricorso sono inammissibili quando si limitano a riproporre censure di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La violazione reiterata di una misura di prevenzione in un ristretto arco temporale può costituire indice significativo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di inosservanza della misura.
- L'epilessia non integra automaticamente una permanente infermità mentale idonea ad escludere l'imputabilità; l'incapacità di intendere o di volere può essere riconosciuta solo se riferita al momento della crisi o del 'raptus'.
- La particolare tenuità del fatto è preclusa quando emergano elementi di abitualità del comportamento, valutabili anche attraverso precedenti penali per reati della stessa indole, intesi come reati con caratteri fondamentali comuni per modalità, contesto o motivi.
- La verifica della non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede una motivazione che valorizzi non solo il fatto-reato, ma anche il quadro complessivo della personalità e della condotta dell'imputato, ove rilevante ai fini dell'abitualità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23647/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23648/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23649/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23650/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23651/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23652/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →