Sentenza del 11/12/2015 n. 25017 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro l'avviso di accertamento. In particolare, ha dedotto la nullità dell'avviso perché sottoscritto dal "capo team", soggetto del quale non erano indicati nominativamente i dati e rispetto al quale non risultava adeguatamente documentata una delega conferita dal capo dell'ufficio. La Corte ha esaminato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, l'avviso deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato. La delega deve indicare il nominativo del delegato, le ragioni che ne giustificano il conferimento e il periodo di validità; non è sufficiente una delega impersonale riferita alla sola qualifica o funzione ricoperta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. Ha ritenuto non corretta la motivazione della CTR nella parte in cui considerava sufficiente la sottoscrizione del capo team e richiamava l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 per conservare l'atto. Il rinvio dovrà quindi riesaminare la validità dell'avviso alla luce dei requisiti della delega di sottoscrizione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'avviso di accertamento deve recare la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario diverso dal capo dell'ufficio è valida solo se esiste una delega adeguata. La delega deve indicare nominativamente il soggetto delegato, le ragioni del conferimento e il termine di validità; non è sufficiente indicare soltanto la qualifica di capo team o una delega impersonale ratione officii.
Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies, comma 2
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La Corte ha escluso, nel caso esaminato, l'utilizzabilità di tale disposizione per sanare il vizio dell'avviso tributario. La violazione relativa alla competenza e alla delega di sottoscrizione incide sulla validità dell'atto impositivo e non può essere neutralizzata sostenendo che il contenuto dell'accertamento sarebbe stato comunque identico.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento tributario deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un funzionario validamente delegato.
- La delega non può limitarsi a indicare una funzione o una qualifica, come "capo team": deve identificare nominativamente il delegato.
- È opportuno verificare anche che la delega indichi le ragioni del conferimento e la sua durata o il periodo di validità.
- In assenza di una delega conforme ai requisiti richiesti, il vizio della sottoscrizione può comportare la nullità dell'avviso di accertamento.
- Non è normalmente sufficiente invocare il principio di conservazione degli atti amministrativi o la natura vincolata dell'accertamento per sanare una carenza essenziale nella sottoscrizione dell'atto tributario.
- La decisione ha cassato la sentenza e disposto il rinvio: non ha quindi definito definitivamente l'intera controversia fiscale, ma ha riconosciuto la fondatezza della censura sulla motivazione relativa alla delega.
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