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Sentenza

Sentenza n. 51/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione -OMISSIS-, con la quale l’Ufficio Impiego Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha dichiarato inammissibile l’istanza di trasferimento del ricorrente presentata ex art. 398 del regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri; - del bando di concorso -OMISSIS-, per l’arruolamento di 2938 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, se e nella parte in cui, il relativo art. 21 si dovesse ritenere derogatorio dell’art. 398 del regolamento e dell’art. 13 della raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri (Anno 2017) del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto – SM – Ufficio personale marescialli; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti;

Giustizia amministrativa202500491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di trasferimento ex art. 398 del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri, fondata sul vincolo di permanenza nella sede previsto dal bando di concorso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui l'Ufficio competente del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di trasferimento, motivata dall'esigenza di avvicinamento alla figlia minorenne residente con la madre. Ha inoltre impugnato il bando di concorso per l'arruolamento di Allievi Carabinieri, nella parte eventualmente derogatoria dell'art. 398 del regolamento generale dell'Arma e della disciplina interna sulle assegnazioni e sui trasferimenti. Sono stati dedotti violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha esaminato nel merito l'istanza e l'ha respinta. Il ricorrente non ha impugnato il nuovo provvedimento né ha svolto ulteriori difese dopo il suo deposito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha richiamato il principio secondo cui l'adozione di un provvedimento successivo, anche non satisfattivo e persino reiterativo o aggravativo della lesione, che modifichi la situazione di diritto o di fatto incide sull'interesse alla rimozione dell'atto originariamente impugnato. Nel caso concreto, l'originaria dichiarazione di inammissibilità è stata superata dalla successiva decisione di merito sull'istanza di trasferimento, adottata dall'Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza cautelare. Poiché tale nuova determinazione non è stata impugnata, il ricorrente non conserva interesse alla decisione sull'atto iniziale. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito e delle peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 398 del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri

    La disposizione costituiva la base normativa dell'istanza di trasferimento del militare, ma il giudizio non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.

  • art. 21 del bando di concorso per l'arruolamento di 2938 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale

    La clausola sul vincolo di permanenza nella sede era stata posta dall'Amministrazione a fondamento della dichiarazione di inammissibilità, ma la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 13 della raccolta di disposizioni sulle assegnazioni e i trasferimenti dei marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri

    La disciplina interna sui trasferimenti era richiamata nel ricorso come parametro di legittimità, senza essere esaminata a causa dell'improcedibilità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che sostituisce o comunque modifica la situazione giuridica incisa dall'atto impugnato, l'interesse alla decisione sull'atto originario può venire meno anche se il nuovo provvedimento non è favorevole al ricorrente o reiteri la lesione.
  • L'adozione di un provvedimento successivo di esame nel merito di un'istanza, intervenuta dopo l'impugnazione della sua originaria declaratoria di inammissibilità, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla rimozione dell'atto iniziale; il nuovo provvedimento deve essere autonomamente impugnato per contestarne la legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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