Cassazione Civile, Ordinanza n. 02653/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (CTU)
La controversia
Nel giudizio di appello relativo all'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, la Corte d'appello aveva nominato una consulente tecnica d'ufficio per accertare la provenienza delle società oggetto di ablazione e la riferibilità delle stesse al proposto, oltre alla sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi leciti. La Corte aveva poi liquidato il compenso del consulente, ponendo le spese a carico della procedura e, in subordine, dell'Erario. Il destinatario della misura aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e il giudice dell'opposizione aveva riformato il decreto, ponendo integralmente le spese a carico dell'Erario e riducendo il compenso. Nel giudizio di opposizione, però, il ricorso non era stato notificato a una società coinvolta nel giudizio di merito; il giudice aveva ritenuto che si trattasse di litisconsorte processuale facoltativo e non aveva disposto la rinotifica. La ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione; il resistente e il Ministero hanno proposto ricorsi incidentali condizionati. La Suprema Corte ha rilevato d'ufficio che, nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento del CTU, tutte le parti del giudizio nel quale la consulenza è stata espletata sono litisconsorti necessari, perché l'esito dell'opposizione può incidere sul riparto delle spese di consulenza a loro carico. Poiché il ricorso in opposizione non era stato notificato a una delle parti del giudizio di merito, il procedimento era nullo per omessa integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'intero procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 per mancata notificazione del ricorso a una delle parti del giudizio di merito, ritenuta litisconsorte necessaria. Ha quindi cassato la decisione e rimesso la causa al Presidente della Corte d'appello di Roma, in persona di altro magistrato, affinché riesaminasse l'opposizione previa integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento del consulente tecnico, il ricorso e il decreto di comparizione devono essere notificati a tutte le parti del processo in cui la consulenza è stata espletata, poiché sono litisconsorti necessari.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto per il ricorso per cassazione.
art. 2 tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002
È richiamato con riferimento alla liquidazione del compenso del consulente in primo grado, in applicazione dei minimi tariffari.
art. 3 tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002
È richiamato con riferimento alla riduzione del compenso operata in sede di opposizione, ritenendo applicabile una diversa previsione tariffaria.
art. 4 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la disciplina del pagamento delle spese a carico dell'Erario in caso di incapienza della procedura.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, tutte le parti del processo in cui la consulenza è stata svolta devono essere evocate in giudizio, perché l'esito dell'opposizione può incidere direttamente sulla loro posizione patrimoniale.
- L'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione a una delle parti necessarie determina la nullità dell'intero procedimento e della decisione, vizio rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
- Quando il giudice dell'opposizione non dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, la sentenza/ordinanza va cassata con rinvio al giudice competente per un nuovo esame dell'opposizione previa regolare instaurazione del contraddittorio.
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