Cassazione Penale, Sentenza n. 20153/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere per la MANTEGNA in relazione al reato associativo (art. 74, comma 3, D.P.R. n. 309/1990). Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione contestando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: secondo la difesa la ricorrente si sarebbe limitata alla custodia del denaro, estranea al sodalizio, e i giudici avrebbero tratto conclusioni apodittiche e da elementi insufficiente (es. una conversazione con riferimento a un individuo definito "Pippo") per ritenere che gestisse rapporti con fornitori e tenesse la contabilità dell'associazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi sulla base di una complessa attività investigativa (intercettazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamenti, immagini video) che ha evidenziato una associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti. Dalle risultanze è stata ritenuta la partecipazione duratura della MANTEGNA al ramo operativo collegato ai figli, con compiti di ricezione, custodia e consegna del provento, tenuta della contabilità e pagamenti a fornitori; le valutazioni di merito non sono sindacabili in Cassazione salvo vizio di legge o manifesta illogicità, che qui non è stata riscontrata. Segue condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen. (norma richiamata come "art. 309 codice di rito")
Norma richiamata in relazione al procedimento di riesame; la Corte non ha censurato l'uso della procedura e ha ritenuto legittima la pronuncia del Tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p.
art. 74, comma 3, D.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le risultanze investigative costituissero gravi indizi della partecipazione della ricorrente alla fattispecie di cui a tale articolo.
art. 80, lett. a) e b), D.P.R. n. 309/1990
Aggravanti contestate in primo grado e poi escluse dal Tribunale del riesame; la Corte annota l'esclusione di tali circostanze aggravanti dall'ordinanza impugnata.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Norma procedurale cui la Corte ordina l'adempimento: trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli effetti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità in Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non può rimettere in discussione liberamente la ricostruzione dei fatti o il peso degli indizi operata dal giudice del merito, salvo vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- La gravità degli indizi può essere desunta dalla valutazione complessiva degli elementi investigativi (intercettazioni, servizi di osservazione, immagini video, pedinamenti): singoli elementi isolati possono acquisire rilievo se inseriti in un quadro indiziario coerente.
- La mera detenzione o gestione di denaro collegato a reati non è automaticamente estranea alla partecipazione associativa: se ricorrente la ripetizione, la fiducia dimostrata nei rapporti con i vertici e la funzione contabile/organizzativa, tali condotte possono essere sintomatiche di effettiva partecipazione all'associazione.
- Per contestare con successo un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario dimostrare specifiche violazioni di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione; argomentazioni che si limitino a proporre una diversa valutazione dei fatti sono inidonee.
- Quando il giudice territoriale fornisce una motivazione articolata che collega ciascun elemento indiziario al giudizio di gravità indiziaria, la Corte di legittimità tende a ritenere congrua la decisione salvo evidenti contraddizioni logiche.
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