Sentenza del 16/03/2018 n. 531 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Tarsu/Tia - aree improduttive rifiuti -centrale telefonica non presidiata -insussistenza presupposto - ESCLUSIONE -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che i locali e le aree non utilizzabili o non suscettibili di produrre rifiuti, per la loro natura o per il particolare uso stabile cui sono destinati, non possono essere assoggettati alla tassa. La centrale telefonica non presidiata è stata quindi considerata esclusa dalla TARSU/TIA per mancanza del presupposto oggettivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'insussistenza del presupposto oggettivo del tributo, poiché la centrale telefonica era non presidiata dall'uomo e, per la sua natura e per l'uso cui era stabilmente destinata, non era concretamente suscettibile di produrre rifiuti. Di conseguenza, i relativi locali avrebbero dovuto essere esclusi dall'imposizione.
Norme richiamate
Art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993
Non possono essere soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
La norma esclude dalla TARSU i locali che, in concreto, non sono idonei a produrre rifiuti, anche se astrattamente rientrano nella tipologia degli immobili tassabili. L'esclusione dipende dall'effettiva natura, destinazione e utilizzabilità dei locali.
Massime di principio
- La TARSU/TIA presuppone la concreta idoneità del locale o dell'area a produrre rifiuti; la mera disponibilità o esistenza dell'immobile non è sufficiente.
- I locali stabilmente destinati a funzioni tecniche, privi di presenza umana e non utilizzabili per attività che generano rifiuti, possono essere esclusi dal tributo.
- L'esclusione deve essere dimostrata mediante elementi oggettivi, quali la destinazione esclusivamente tecnica, l'assenza di personale, l'inaccessibilità o la non utilizzabilità ordinaria dei locali.
- Non è sufficiente affermare che l'immobile produca pochi rifiuti: occorre dimostrare l'assenza, o l'obiettiva impossibilità, di una produzione di rifiuti in relazione alla specifica destinazione.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe chiedere l'esclusione dalla superficie tassabile e documentare le caratteristiche strutturali e funzionali che rendono il locale improduttivo di rifiuti.
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