Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37954/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dal reato di bancarotta preferenziale e confermato le altre condanne per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose. L'imputato deduceva: 1) vizio di qualificazione giuridica e richiesta di derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale nella fattispecie meno grave (artt. 16, n.3, 220, l. fall.); 2) violazione di legge e carenza degli elementi oggettivo e soggettivo rispetto all'art. 223, co.2, n.2, l. fall. (operazioni dolose). Il ricorrente sosteneva inoltre che, dopo la nomina del liquidatore, la tenuta e la consegna della contabilità fossero obbligo del liquidatore e che la sua ingerenza fosse cessata il 20.7.2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile e, nel merito, non lo ha accolto. Ha confermato che l'imputato, qualificato amministratore di fatto, era gravato dei doveri tipici dell'amministratore di diritto e doveva consegnare i libri sociali al liquidatore; la mancata consegna e la scomparsa delle scritture hanno giustificato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale nella forma specifica (dolo specifico desumibile dalle circostanze). Ha ritenuto inoltre correttamente configurata la bancarotta impropria per operazioni dolose ai sensi dell'art. 223, co.2, n.2, anche alla luce del sistematico inadempimento dei debiti erariali e previdenziali e della prevedibilità del dissesto. Ha quindi rigettato il ricorso e confermato le statuizioni penali impugnate, dichiarando inammissibili alcuni motivi.

Norme richiamate

  • art. 2639 c.c.

    La qualifica di amministratore di fatto comporta gli stessi doveri e la responsabilità penale dell'amministratore di diritto; l'amministratore di fatto risponde delle omissioni e delle condotte penalmente rilevanti fino al momento previsto dalla legge per la cessazione dei suoi doveri.

  • art. 2487-bis, co. 3, c.c.

    La nomina dei liquidatori impone all'amministratore (di diritto e di fatto) l'obbligo di consegnare i libri sociali e una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento; tale obbligo perdura fino alla consegna effettiva al liquidatore.

  • art. 216, comma 1, lett. b) l. fall.

    Distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale generica (dolo generico sulla fraudolenta tenuta dei libri rinvenuti) e documentale specifica (occultamento/sottrazione o mancata consegna delle scritture alla quale è richiesto il dolo specifico finalizzato a pregiudicare i creditori o procurare un ingiusto profitto).

  • art. 223, co. 2, n. 2, l. fall.

    Le 'operazioni dolose' includono abusi di gestione e comportamenti intrinsecamente pericolosi per la vita economica dell'impresa; la sistematica omissione di obbligazioni fiscali e previdenziali può costituire tale operazione dolosa quando era prevedibile che avrebbe aggravato l'esposizione debitoria e reso verosimile il dissesto, integrare dunque la bancarotta impropria.

  • art. 41 c.p. (concorso causale)

    Il nesso causale tra operazione dolosa e fallimento non è escluso dalla preesistenza di altre cause del dissesto; è sufficiente che l'operazione dolosa abbia concorso causalmente e reso prevedibile il dissesto.

Massime di principio

  • L'amministratore di fatto assume gli stessi obblighi e la responsabilità penale dell'amministratore di diritto: la mera nomina del liquidatore non esonera l'amministratore di fatto dall'obbligo di consegnare libri e scritture societarie.
  • La nomina dei liquidatori produce effetti dal momento della sua iscrizione nel registro delle imprese: chi resta nell'esercizio dei poteri fino a tale momento è responsabile per la gestione e per la corretta conservazione/trasmissione della documentazione.
  • L'occultamento o la mancata consegna delle scritture contabili configura la bancarotta fraudolenta documentale specifica; per questa forma è richiesto il dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto, che può essere desunto dalle circostanze concrete (es. tenuta omissiva o documentazione falsa, ruoli multipli, rapporti con società collegate).
  • Le operazioni dolose ai sensi dell'art. 223, co.2, n.2, possono consistere nello sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali quando tale strategia gestionale rende prevedibile il dissesto: non è necessario dimostrare che l'imputato volesse concretamente il fallimento, ma la consapevolezza e la prevedibilità dell'effetto dissesto sono determinanti.
  • In sede di impugnazione, il giudice di merito non è tenuto a rispondere punto per punto a ciascuna deduzione se la motivazione complessiva mostra chiaramente le ragioni della decisione e prende in considerazione i fatti decisivi; ciò limita l'efficacia di censure generiche o di mera ricostruzione alternativa non supportata da fatto nuovo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.