Sentenza n. 2579/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva ordinato l’accredito della carta del docente per complessivi euro 2.500
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 361/2025 del Tribunale di Trapani, passata in giudicato il 23 dicembre 2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare in suo favore la carta del docente per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2024-2025, per complessivi euro 2.500. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato notificato e depositato il 27 marzo 2026, dopo la notifica della sentenza all’amministrazione il 12 aprile 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto degli adempimenti preliminari, incluso il termine dilatorio di 120 giorni. Accertato l’inadempimento del Ministero, ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento della somma spettante al ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500, oltre accessori, per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudizio di ottemperanza può essere promosso davanti al giudice amministrativo anche per l’esecuzione di sentenze definitive del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, fondata sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ad altri giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione condannata non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Prima di proporre il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione occorre rispettare il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato recante una condanna al pagamento o all’accreditamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine prefissato e nominare sin dall’origine un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in un giudizio di ottemperanza può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, anche con facoltà di delega, e può operare senza compenso aggiuntivo quando la funzione rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è applicabile analogicamente anche a condanne diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
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