Cassazione Penale, Sentenza n. 20325/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Venturini ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 29/10/2020 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il motivo principale del ricorso riguarda l'impugnazione della decisione di merito sul reato previsto dall'art. 186 cod. strada (fatto risalente al 23/04/2016). La Suprema Corte però rileva che il reato si è estinto per prescrizione e che tale causa estintiva impedisce la disamina dei profili di merito posti dal ricorrente; inoltre non è possibile applicare l'art. 129, comma ultimo, c.p.p. perché non emergono in modo evidente cause di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conseguentemente è stata eliminata la sanzione amministrativa accessoria applicata in primo grado, atteso che, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, la competenza esclusiva ad accertare l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria spetta al Prefetto. La sentenza dispone inoltre la trasmissione di copia al Prefetto di Vicenza per gli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
Riferimento al reato contestato (fatto del 23/04/2016). La Corte constata che il reato è estinto per prescrizione, con conseguente estinzione del perseguimento penale.
art. 129 c.p.p. (ultimo comma)
La Corte esclude l'applicazione di tale disposizione nella presente sede, perché non risulta evidente l'esistenza di una delle cause di non punibilità contemplate dalla norma; dunque non è possibile dichiarare la non punibilità in sostituzione della declaratoria di prescrizione.
art. 224, comma 3, cod. strada
Stabilisce la competenza del Prefetto a procedere all'accertamento circa l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria. Per effetto dell'estinzione del reato, la questione relativa alla sanzione accessoria deve essere rimessa all'autorità amministrativa competente.
Massime di principio
- Se dal controllo emerge che il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione deve dichiarare l'estinzione e può annullare la sentenza senza rinvio, impedendo la prosecuzione del processo penale sul merito.
- La dichiarazione di prescrizione prevale sulla valutazione dei motivi di merito; anche se i motivi fossero fondati ciò non autorizza la continuazione del processo prima dell'accertamento dell'estinzione.
- Non è possibile far tacere la declaratoria di prescrizione mediante l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. salvo che emerga in modo chiaro una causa di non punibilità: tale applicazione richiede elementi espliciti e non può essere ricavata in via sostitutiva se la prescrizione è accertata.
- L'estinzione del reato per prescrizione non esclude automaticamente tutti gli effetti amministrativi: la competenza a verificare e, se del caso, applicare o eliminare sanzioni amministrative accessorie spetta al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada.
- In casi analoghi è opportuno verificare con attenzione termini di prescrizione, date degli atti e la possibile sovrapposizione di procedure penali e amministrative, nonché prevedere la tempestiva comunicazione all'autorità amministrativa competente quando il processo penale si estingue.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20236/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2022 del 25/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →