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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47629/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la condanna per il reato previsto dagli artt. 110 e 677, comma 3, c.p., sostenendo che l'immobile di sua proprietà (civici 69-71) non era fra quelli ritenuti pericolanti e destinatari della diffida ad eseguire i lavori di messa in sicurezza. Il difensore ha rilevato che l'ordinanza del commissario prefettizio n. 41 del 22/04/2016 non la include tra i proprietari cui è stata ordinata "l'esecuzione ad horas della transennatura del fabbricato e delle opere atte ad eliminare il pericolo", ma le imponeva soltanto di "sgomberare e di non utilizzare il vano al piano terra al civico 69 e sovrastante vano di I piano". Inoltre il ricorrente ha richiamato due ordinanze del tribunale civile (che hanno ordinato l'abbattimento dell'edificio di altra proprietaria) e la testimonianza di un responsabile comunale secondo cui l'immobile della Attico non era pericolante, elementi che il Tribunale penale non avrebbe adeguatamente valutato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato un travisamento del fatto: dalla ordinanza commissariale emergeva che la diffida a eseguire i lavori di messa in sicurezza era indirizzata a Malasomma, Tagliaferro e Ventrone, mentre la Attico era destinataria soltanto dell'ordine di sgombero. Pertanto mancava il presupposto fattuale per l'integrazione del reato di cui all'art. 677 c.p. (che richiede che il proprietario sia proprietario di un edificio che minacci rovina e ometta di porre rimedio). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei confronti di Attico Anna Maria per non avere commesso il fatto.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 677, comma 3

    art. 677, comma 3, cod. pen.

    La norma punisce il proprietario di un edificio o costruzione che minacci rovina che ometta di provvedere ai lavori necessari per eliminare il pericolo; la Corte interpreta che per la responsabilità penale sia necessario che il bene pericolante sia di proprietà dell'imputato e che vi sia il concreto obbligo (es. diffida/ordinanza) rivolto a quel proprietario.

  • Codice penale, art. 110

    Norma sulla concorso di persone nel reato; applicata nel senso che più persone proprietarie possono concorrere nella stessa omissione quando tutte siano destinatari dell'obbligo di intervento.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23

    art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria redatta dal Pubblico Ministero; non incide sul merito sostanziale della responsabilità penale, ma sul regime procedurale della conclusione della pubblica accusa.

Massime di principio

  • Per la responsabilità ex art. 677 c.p. è necessario che l'immobile pericolante sia effettivamente di proprietà dell'imputato e che sussista un obbligo concreto di intervenire (es. diffida/ordinanza rivolta a quel proprietario).
  • Una ordinanza amministrativa che ordina solo lo sgombero o il divieto d'uso per un proprietario non equivale automaticamente a una diffida ad eseguire lavori di messa in sicurezza; la qualificazione dell'atto amministrativo va letta nel suo contenuto specifico.
  • In sede penale l'accusa deve provare il presupposto fattuale (identità dell'immobile pericolante e destinatario della diffida); errori di identificazione o travisamenti degli atti amministrativi possono determinare l'annullamento per non aver commesso il fatto.
  • Le pronunce del giudice civile e le testimonianze dell'amministrazione (es. responsabili comunali) costituiscono elementi rilevanti che il giudice penale deve valutare se attinenti all'accertamento del pericolo e alla qualificazione del bene.
  • Se si è proprietari di un immobile contiguo a un edificio pericolante, ciò non implica automaticamente responsabilità penale per i fatti relativi all'altro edificio: occorre verificare i titoli di proprietà e gli specifici obblighi imposti dalle ordinanze.
  • In contenziosi simili, conservare e produrre copia delle ordinanze amministrative e degli atti comunali è decisivo per difendersi dall'accusa di omissione di lavori per pericolo di rovina.
  • Quando più soggetti sono coinvolti, è essenziale accertare a chi sia rivolta ciascuna diffida/ordinanza; la responsabilità personale richiede un collegamento diretto tra destinatario dell'atto e obbligo di intervento.

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