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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-554/21

Judgment of the General Court (First Chamber) of 21 December 2022. — European Lotto and Betting Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark Cash4Life – Absolute ground for invalidity – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-554/21

Giurisprudenza europea62021TJ0554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato la decisione di EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio UE "Cash4Life". Ha ritenuto che il segno sia descrittivo per il pubblico anglofono dell’Unione, poiché viene inteso come "cash for life" e comunica immediatamente l’idea di denaro per tutta la vita. Di conseguenza, è stata respinta anche la censura sulla mancanza di carattere distintivo, perché la descrittività è sufficiente da sola a fondare la nullità.

Annullamento per infondatezza del ricorso avverso la dichiarazione di nullità del marchio UE denominativo "Cash4Life" per carattere descrittivo.

La questione giuridica

Se il segno denominativo "Cash4Life", registrato per servizi delle classi 35, 41 e 42, sia stato correttamente ritenuto privo di carattere distintivo e, soprattutto, descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, con conseguente nullità del marchio; in subordine, se sussistesse anche la mancanza di carattere distintivo ai sensi della lettera b).

Principio di diritto

Un marchio denominativo è nullo per carattere descrittivo quando, per il pubblico di riferimento, almeno uno dei suoi possibili significati designa direttamente una caratteristica dei servizi, anche se il segno è un neologismo o una combinazione di elementi; nel caso di specie, "Cash4Life" è immediatamente percepito come "cash for life" e descrive servizi di lotterie, giochi d’azzardo e servizi connessi, perché evoca la possibilità di vincere denaro per tutta la vita. Poiché basta uno dei motivi assoluti di nullità per invalidare il marchio, il Tribunale ha respinto anche il motivo sulla distintività senza esaminarlo nel merito.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 7(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7(1)(c) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 52(1)(a) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 59(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 59(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001

Nullità del marchio UE "Cash4Life" per carattere descrittivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio UE denominativo "Cash4Life". La controversia attiene alla registrabilità di un segno usato per servizi delle classi 35, 41 e 42, con particolare riferimento al motivo assoluto di nullità per descrittività.

Fatti e procedimento amministrativo

Tipp24 Services Ltd aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio registrato da European Lotto and Betting Ltd. La domanda si fondava sull’articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c). La divisione di annullamento aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il marchio; la commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello, ritenendo il segno sia descrittivo sia privo di carattere distintivo.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 2 febbraio 2016, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009. Le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 richiamate dalle parti e dalla commissione di ricorso vanno quindi lette come corrispondenti norme sostanzialmente identiche del regolamento precedente. Le regole procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento 2017/1001.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente contestava, in sostanza:

  • la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sostenendo che "Cash4Life" non fosse descrittivo dei servizi interessati;
  • la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sostenendo che il segno avesse comunque carattere distintivo.

Ragionamento sulla descrittività

Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia di articolo 7, paragrafo 1, lettera c):

  • il divieto mira a lasciare liberamente disponibili i segni che designano caratteristiche dei servizi;
  • è sufficiente che il segno presenti un collegamento sufficientemente diretto e concreto con i servizi, tale da permettere al pubblico di percepire immediatamente una loro caratteristica;
  • non occorre che il segno sia già usato in modo descrittivo: è sufficiente che possa esserlo;
  • se il marchio è un neologismo o una combinazione di elementi, non basta che i singoli componenti siano descrittivi: anche il segno nel suo complesso deve esserlo, salvo che produca un’impressione diversa dalla mera somma delle parti.

Il pubblico di riferimento è individuato nel pubblico professionale e nel grande pubblico dell’Unione, con attenzione almeno alla parte anglofona, poiché il segno è formato da parole inglesi e dal numero 4. Il Tribunale condivide l’interpretazione secondo cui il numero 4, nel contesto dell’uso linguistico digitale, è normalmente letto come "for".

Significato del segno "Cash4Life"

Secondo il Tribunale, il segno viene percepito direttamente e senza ulteriori riflessioni come "cash for life", ossia denaro per tutta la vita o per il resto della vita. La combinazione non è considerata insolita né tale da produrre un’impressione lontana dalla mera giustapposizione dei vocaboli. Il fatto che il segno possa avere anche altri significati è irrilevante: ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), basta che uno dei possibili significati sia descrittivo.

Collegamento con i servizi rivendicati

Il Tribunale osserva che i servizi delle classi 35, 41 e 42 possono essere prestati nell’ambito di giochi d’azzardo, lotterie e servizi correlati. In tale contesto, l’espressione "Cash4Life" comunica immediatamente l’idea di una vincita di denaro per tutta la vita, cioè una caratteristica collegata al contenuto e alla finalità dei servizi. Il collegamento è quindi diretto e specifico.

La censura secondo cui il segno sarebbe troppo generico o vago è respinta, poiché non è necessario che il segno indichi aspetti commercialmente essenziali; è sufficiente che descriva una caratteristica oggettiva e inerente al servizio. Quanto ai servizi della classe 42, il Tribunale richiama la regola secondo cui, se il segno è descrittivo per alcuni servizi di una categoria e non vi è una limitazione adeguata del novero dei servizi, la nullità può colpire l’intera categoria registrata.

Motivo sulla mancanza di carattere distintivo

Poiché la descrittività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è di per sé sufficiente a fondare la nullità, il Tribunale non esamina nel merito la doglianza relativa all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Il secondo motivo è quindi respinto in quanto assorbito dall’accoglimento del primo profilo di nullità.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna European Lotto and Betting Ltd alle spese, conformemente alla domanda di EUIPO. La decisione conferma la nullità del marchio UE "Cash4Life" per carattere descrittivo.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeanullità del marchiosegni descrittivicarattere distintivoproprietà intellettuale

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