Tribunale, Sentenza T-306/21
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 21 dicembre 2022. — Falke KGaA contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Regime quadro volto a concedere un sostegno per i costi fissi non coperti nel contesto della pandemia di COVID-19 in Germania – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato – Esame individuale di un regime di aiuti notificato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Proporzionalità. — Causa T-306/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso della Falke contro la decisione della Commissione che aveva approvato il regime tedesco di sostegno ai costi fissi non coperti durante la pandemia di COVID-19. La Corte di Lussemburgo conferma che il criterio di accesso basato sul calo di fatturato dell’impresa, e non delle singole attività, rientra nell’ampio potere discrezionale della Commissione nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Respinte anche le censure sul difetto di esame individuale, di motivazione e sulla violazione dei diritti procedurali ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Aiuti di Stato COVID-19 in Germania: legittimità del criterio di ammissibilità fondato sul calo di fatturato a livello di impresa per il sostegno ai costi fissi non coperti e obbligo di esame individuale della Commissione
La questione giuridica
Se la Commissione abbia errato nel dichiarare compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, il regime tedesco di sostegno ai costi fissi non coperti applicando un criterio di ammissibilità basato su un calo del fatturato a livello di impresa; se tale criterio sia sproporzionato o lesivo della parità di trattamento; se la Commissione fosse tenuta a un esame individuale più approfondito del regime e se la decisione fosse sufficientemente motivata; infine, se sussistessero seri dubbi tali da imporre l’apertura del procedimento di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che, nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità e può dichiarare compatibile un regime di aiuti COVID-19 fondato su un criterio di ammissibilità a livello di impresa, basato su un calo minimo del fatturato, quando tale criterio sia idoneo, necessario e non manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. La ricorrente poteva contestare anche indirettamente il criterio del quadro temporaneo, ma le sue censure sono state respinte: il criterio non viola il principio di proporzionalità né la parità di trattamento, la Commissione ha svolto un esame individuale sufficiente e la motivazione della decisione era adeguata; non sussistevano pertanto seri dubbi tali da imporre l’apertura del procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articoli 278 e 279 TFUE
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Regolamento generale di esenzione per categoria
- Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
Aiuti di Stato COVID-19 in Germania: sostegno ai costi fissi non coperti
La pronuncia riguarda un ricorso per annullamento ex articolo 263 TFUE proposto dalla Falke KGaA contro una decisione della Commissione relativa a un regime tedesco di aiuti di Stato per il sostegno ai costi fissi non coperti nel contesto della pandemia di COVID-19. Il Tribunale esamina, in particolare, la compatibilità del regime con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e la portata dell’obbligo di esame individuale della Commissione.
Fatti e contesto normativo
La Commissione aveva adottato il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19, più volte modificato nel corso del 2020 e del 2021. La quarta modifica ha introdotto il punto 3.12 del quadro temporaneo, dedicato agli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti, fissando tra l’altro un criterio di ammissibilità basato su un calo del fatturato di almeno il 30% durante il periodo ammissibile.
Successivamente, la Germania ha notificato un regime di aiuti destinato a coprire i costi fissi non coperti delle imprese colpite dalla pandemia. La Commissione lo ha autorizzato inizialmente con decisione del 20 novembre 2020 e poi ne ha approvato una modifica con decisione del 12 febbraio 2021, che recepiva anche l’innalzamento del massimale da 3 a 10 milioni di euro per impresa e l’estensione temporale del regime.
Domande e censure della ricorrente
La Falke KGaA, società operativa di un gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di abbigliamento, contestava la decisione sotto due profili principali:
- violazione dell’articolo 107 TFUE, in particolare per sproporzionalità del criterio di ammissibilità fondato sul fatturato dell’impresa, ritenuto penalizzante per le imprese con attività solo parzialmente colpite dalla pandemia;
- mancato esame individuale del regime di aiuti e insufficienza della motivazione;
- in subordine, violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per mancato avvio del procedimento d’indagine formale in presenza di seri dubbi sulla compatibilità della misura.
Presunta illegittimità del quadro temporaneo e ricevibilità della censura
La Commissione sosteneva che la ricorrente non avesse formalmente proposto un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE contro il quadro temporaneo. Il Tribunale respinge tale argomento: rileva che un’eccezione di illegittimità può essere sollevata anche implicitamente quando dall’atto introduttivo emerga chiaramente la contestazione della validità della norma generale applicata.
Il Tribunale aggiunge inoltre che il quadro temporaneo, in quanto atto di autolimitazione del potere discrezionale della Commissione, non è assimilabile a un atto normativo generale dotato di effetti obbligatori e di una presunzione di legittimità tale da sottrarre alla contestazione la fondatezza della decisione applicativa. La ricorrente poteva quindi censurare la decisione impugnata contestando anche il criterio di ammissibilità derivante dal quadro temporaneo.
Ragionamento sul principio di proporzionalità
Il Tribunale ricorda che il principio di proporzionalità impone che la misura sia:
- idonea a conseguire l’obiettivo perseguito;
- necessaria, nel senso che non devono esistere mezzi meno restrittivi altrettanto efficaci;
- proporzionata in senso stretto, cioè priva di inconvenienti manifestamente eccessivi rispetto ai vantaggi.
Quanto alla censura di disparità di trattamento, il Tribunale osserva che, nel settore degli aiuti di Stato, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE deroga alla regola generale di incompatibilità e consente, per sua natura, la concessione di vantaggi selettivi. La differenza di trattamento tra imprese non rende quindi la misura illegittima in sé; occorre verificare se essa sia giustificata dalla finalità di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.
Il Tribunale ritiene che il criterio basato sul calo di fatturato a livello di impresa sia idoneo a realizzare l’obiettivo di sostenere la redditività delle imprese gravemente colpite dalla pandemia e a contribuire a evitare problemi di liquidità e deterioramento del capitale. La scelta della Commissione di prendere in considerazione la situazione complessiva dell’impresa, e non solo di singole attività, rientra nel suo ampio potere discrezionale.
Quanto all’asserita necessità di un criterio alternativo fondato sulle sole attività colpite, il Tribunale rileva che la ricorrente non dimostra che tale alternativa fosse manifestamente altrettanto appropriata. Inoltre, il fatto che la Commissione abbia adottato in altri contesti soluzioni diverse, anche sulla base dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, non imponeva di seguire lo stesso approccio nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Sul piano della proporzionalità in senso stretto, il Tribunale esclude che il criterio produca effetti restrittivi della concorrenza manifestamente sproporzionati. Il regime non è concepito per favorire investimenti espansivi, ma per garantire la sopravvivenza di imprese gravemente indebolite dalla pandemia. Inoltre, anche i beneficiari del regime devono sopportare parte delle perdite, poiché l’intensità dell’aiuto non può superare il 70% dei costi fissi non coperti, salvo le micro e piccole imprese.
Esame individuale e motivazione della decisione
Il Tribunale ribadisce che l’adozione del quadro temporaneo non esime la Commissione dall’esaminare individualmente il regime notificato. Tuttavia, nel caso concreto, tale obbligo è stato rispettato: la Commissione ha descritto le caratteristiche del regime sia nella decisione originaria sia nella decisione di modifica, e la ricorrente non ha indicato circostanze eccezionali specifiche che avrebbero imposto di discostarsi dal quadro temporaneo.
Il fatto che la Commissione abbia adottato la decisione in tempi brevi non dimostra, di per sé, l’assenza di un esame effettivo. Quanto alla motivazione, il Tribunale ritiene sufficiente il rinvio ai motivi esposti nel quadro temporaneo, in assenza di elementi specifici del caso che imponevano un’argomentazione autonoma più ampia. La ricorrente è stata comunque in grado di comprendere il ragionamento seguito e il giudice ha potuto esercitare il proprio controllo.
Diritti procedurali ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE
Il secondo motivo, fondato sulla violazione dei diritti procedurali derivanti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, viene respinto perché privo di contenuto autonomo rispetto al primo motivo. Il Tribunale osserva che tale tipo di censura è sussidiaria e serve a far valere l’esistenza di seri dubbi che avrebbero dovuto condurre all’apertura del procedimento formale. Poiché il Tribunale ha già esaminato nel merito la compatibilità della misura, non restano elementi specifici idonei a dimostrare serie difficoltà tali da imporre l’indagine formale.
Decisione e conseguenze sulle spese
Il ricorso è integralmente respinto. La Falke KGaA è condannata alle spese della Commissione; la Repubblica federale di Germania, interveniente, sopporta le proprie spese.
Principi ricavabili dalla sentenza
La sentenza conferma che, in materia di aiuti COVID-19, la Commissione può legittimamente utilizzare criteri di accesso fondati sulla situazione economica complessiva dell’impresa, purché la misura resti coerente con l’obiettivo di porre rimedio al grave turbamento economico e non risulti manifestamente sproporzionata. Conferma altresì che l’autolimitazione contenuta nel quadro temporaneo non esonera la Commissione da un esame individuale, ma la motivazione può richiamare tale quadro quando non vi siano peculiarità del caso concreto che impongano una giustificazione ulteriore.
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