Tribunale, Sentenza T-260/21
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 21 dicembre 2022. — E. Breuninger GmbH & Co. contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Regime quadro volto a concedere un sostegno per i costi fissi non coperti nel contesto della pandemia di COVID-19 in Germania – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato – Esame individuale di un regime di aiuti notificato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Proporzionalità. — Causa T-260/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di E. Breuninger contro la decisione con cui la Commissione aveva approvato il regime tedesco di aiuti per i costi fissi non coperti nel contesto della pandemia di COVID-19. Ha ritenuto legittimo il criterio di ammissibilità basato su un calo del fatturato a livello di impresa e non ha ravvisato violazioni del principio di proporzionalità, né dell’obbligo di esame individuale, né dell’obbligo di motivazione. Ha inoltre escluso che sussistessero seri dubbi tali da imporre l’apertura del procedimento d’indagine formale.
Aiuti di Stato COVID-19: legittimità del regime tedesco per il sostegno ai costi fissi non coperti e della sua approvazione da parte della Commissione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del principio di proporzionalità
La questione giuridica
Se la Commissione abbia errato nell’approvare, senza aprire il procedimento d’indagine formale, il regime tedesco di aiuti per i costi fissi non coperti nella pandemia COVID-19, in particolare: i) se il criterio di ammissibilità fondato su un calo del fatturato a livello di impresa sia sproporzionato o discriminatorio; ii) se la Commissione fosse tenuta a effettuare un esame individuale distinto dal quadro temporaneo e se la motivazione fosse sufficiente; iii) se l’asserita esistenza di serie difficoltà imponesse l’avvio del procedimento ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Principio di diritto
Il Tribunale ha statuito che la Commissione, nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, dispone di un ampio potere discrezionale e può approvare un regime di aiuti COVID-19 fondato sul criterio del calo del fatturato a livello di impresa, purché tale criterio sia idoneo, necessario e non manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. Il Tribunale ha inoltre affermato che il quadro temporaneo della Commissione non produce, di per sé, effetti giuridici vincolanti come un regolamento, ma la Commissione deve comunque esaminare individualmente il regime notificato; nel caso concreto, tale esame e la motivazione sono stati ritenuti sufficienti. Non essendo emersi seri dubbi sulla compatibilità del regime con il mercato interno, la Commissione non era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articoli 278 e 279 TFUE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Regolamento generale di esenzione per categoria
- Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
- Comunicazione della Commissione recante una quarta modifica al quadro temporaneo
- Comunicazione della Commissione recante una quinta modifica al quadro temporaneo
Aiuti di Stato COVID-19: regime tedesco per i costi fissi non coperti
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione della Commissione che ha approvato, senza sollevare obiezioni, il regime tedesco di aiuti destinato a sostenere i costi fissi non coperti delle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19. La controversia si inserisce nel quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione durante l’emergenza sanitaria.
Parti e contesto fattuale
La ricorrente, E. Breuninger GmbH & Co., opera in un gruppo attivo nel commercio al dettaglio e in altre attività economiche. La Commissione, con il sostegno della Repubblica federale di Germania, ha approvato il regime notificato dalla Germania ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
La Commissione aveva dapprima autorizzato il regime nella decisione C(2020) 8318 final, e successivamente ne aveva approvato la modifica con la decisione C(2021) 1066 final, adeguando in particolare il massimale dell’aiuto e la durata del regime in linea con la quinta modifica del quadro temporaneo.
Normativa e quadro regolatorio rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare:
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sulla nozione di aiuto di Stato;
- l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, che consente aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
- l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE, sul controllo preventivo della Commissione;
- gli articoli 278 e 279 TFUE, in tema di sospensione ed eventuali misure provvisorie;
- il principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TUE;
- il quadro temporaneo della Commissione e le sue modifiche, in particolare il punto 3.12 e il paragrafo 87 relativo agli aiuti per costi fissi non coperti.
Questioni sollevate dalla ricorrente
La ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso:
- violazione dell’articolo 107 TFUE, perché la Commissione avrebbe approvato un criterio di ammissibilità sproporzionato e discriminatorio, fondato sul calo del fatturato dell’impresa nel suo complesso e non delle sole attività colpite dalla pandemia;
- violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, perché la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale a causa di seri dubbi sulla compatibilità del regime con il mercato interno.
Esame della presunta illegittimità del quadro temporaneo
La Commissione sosteneva che la ricorrente non avesse formalmente sollevato un’eccezione di illegittimità contro il quadro temporaneo. Il Tribunale respinge tale eccezione: rileva che un’eccezione di illegittimità può risultare anche implicitamente dall’atto introduttivo e che, nel caso concreto, le censure rivolte alla decisione impugnata mettevano in sostanza in discussione anche la validità del paragrafo 87 del quadro temporaneo.
Il Tribunale chiarisce inoltre che il quadro temporaneo non è un atto dotato, di per sé, di effetti giuridici vincolanti assimilabili a quelli di un regolamento; si tratta di una norma di comportamento con cui la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale. Ciò non esonera però la Commissione dall’effettuare un esame individuale del regime notificato.
Ragionamento sulla proporzionalità del criterio di ammissibilità
Il Tribunale ricorda che, nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale e che il controllo del giudice dell’Unione è limitato all’errore manifesto, alla violazione delle forme sostanziali, all’errore di fatto e allo sviamento di potere.
Quanto al principio di proporzionalità, il Tribunale esamina tre profili:
- adeguatezza;
- necessità;
- proporzionalità in senso stretto.
Ritiene che il criterio basato sul calo del fatturato dell’impresa sia coerente con l’obiettivo del regime, cioè garantire la redditività delle imprese colpite dalla pandemia e sopperire alla carenza di liquidità. Il fatto che alcune imprese svolgano attività miste e che solo una parte del loro business sia stata colpita non rende il criterio illegittimo: l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE non impone che un singolo regime da solo ponga rimedio integralmente al turbamento economico, né obbliga a calibrare l’aiuto sulle singole linee di attività.
Il Tribunale osserva anche che il criterio alternativo proposto dalla ricorrente, fondato sulle sole attività colpite, avrebbe avuto un impatto più ampio sul bilancio pubblico e non dimostrava in modo manifesto che il criterio adottato non fosse necessario. Analogamente, la circostanza che in altre decisioni, fondate su basi giuridiche diverse, la Commissione avesse utilizzato approcci differenti non imponeva di replicarli nel caso di specie.
Quanto alla proporzionalità in senso stretto, il Tribunale esclude che il criterio generi effetti restrittivi della concorrenza manifestamente sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. Il regime, infatti, mira a sostenere la sopravvivenza di imprese gravemente indebolite dalla pandemia e non a consentire loro di espandersi a danno dei concorrenti.
Esame individuale e obbligo di motivazione
Il Tribunale conferma che l’adozione del quadro temporaneo non dispensava la Commissione dall’esame individuale del regime notificato. Tuttavia, nel caso concreto, la Commissione aveva descritto le caratteristiche del regime sia nella decisione iniziale sia nella decisione di modifica, e la ricorrente non aveva indicato circostanze eccezionali specifiche del regime tale da imporre una deroga alle regole del quadro temporaneo.
Ne consegue che il richiamo al quadro temporaneo nella motivazione della decisione è stato ritenuto sufficiente. Il Tribunale sottolinea che la ricorrente è stata in grado di comprendere il ragionamento della Commissione e che il controllo giurisdizionale è stato possibile, sicché non vi è difetto di motivazione.
Mancato avvio del procedimento d’indagine formale
Sul secondo motivo, il Tribunale qualifica la censura ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE come sussidiaria: essa è destinata a far valere la violazione dei diritti procedurali dell’interessato solo se la valutazione di merito non sia già stata esaminata.
Poiché il Tribunale ha verificato nel merito la compatibilità del regime e non ha riscontrato elementi specifici idonei a far sorgere seri dubbi, il motivo viene respinto. La ricorrente non ha dimostrato che la fase di esame preliminare avesse omesso elementi tali da rendere necessario il procedimento formale.
Decisione e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto. La E. Breuninger GmbH & Co. è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione; la Repubblica federale di Germania, interveniente, ha sostenuto le proprie spese.
Principi desumibili dalla sentenza
La pronuncia conferma che, nei regimi di aiuti COVID-19 fondati sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE:
- la Commissione gode di un margine discrezionale ampio, ma non è esonerata da un esame individuale;
- il quadro temporaneo orienta l’esercizio di tale discrezionalità senza costituire, di per sé, un regolamento vincolante;
- un criterio di ammissibilità basato sul calo del fatturato a livello di impresa può essere compatibile con il diritto UE se è adeguato, necessario e non manifestamente sproporzionato;
- la sola presenza di imprese multi-attività non basta a dimostrare l’illegittimità del regime o la necessità di aprire il procedimento d’indagine formale.
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