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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-626/20

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 21 dicembre 2022. — Landwärme GmbH contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Mercato del biogas – Esenzioni fiscali che compensano i maggiori costi di produzione – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Mancato avvio del procedimento di indagine formale – Serie difficoltà – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 – Cumulo di aiuti – Aiuti concessi da più Stati membri – Biogas importato – Principio di non discriminazione – Articolo 110 TFUE. — Causa T-626/20

Giurisprudenza europea62020TJ0626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso di Landwärme contro due decisioni della Commissione che avevano autorizzato la proroga di regimi svedesi di esenzione fiscale per il biogas senza avviare il procedimento formale sugli aiuti di Stato. Secondo il Tribunale, la Commissione avrebbe dovuto approfondire il possibile cumulo tra tali esenzioni e gli aiuti alla produzione concessi da altri Stati membri, perché ciò poteva generare sovracompensazione e quindi serie difficoltà sulla compatibilità con il mercato interno. Il Tribunale ha inoltre chiarito che né il principio di non discriminazione né l’articolo 110 TFUE impedivano di considerare tale profilo. Le due decisioni sono state quindi annullate.

Aiuti di Stato nel settore del biogas: illegittimità della decisione di non sollevare obiezioni della Commissione per mancato avvio del procedimento formale in presenza di serie difficoltà sulla sovracompensazione derivante dal cumulo di aiuti concessi da Stati membri diversi.

La questione giuridica

Se la Commissione, nel valutare in via preliminare la compatibilità con il mercato interno di regimi svedesi di esenzione fiscale per il biogas, dovesse avviare il procedimento di indagine formale perché esistevano serie difficoltà, in particolare quanto alla possibile sovracompensazione derivante dal cumulo tra tali esenzioni e aiuti alla produzione concessi da altri Stati membri; e se il principio di non discriminazione e l’articolo 110 TFUE impedissero di tenere conto di tale cumulo.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato le decisioni di non obiezione della Commissione perché, già nella fase di esame preliminare, la Commissione disponeva o poteva disporre di elementi idonei a far sorgere serie difficoltà sulla compatibilità dei regimi svedesi con il mercato interno. In particolare, la Commissione avrebbe dovuto verificare anche la possibile sovracompensazione derivante dal cumulo tra le esenzioni fiscali svedesi e gli aiuti alla produzione concessi da altri Stati membri ai produttori di biogas importato; tale verifica non era esclusa né dal principio di non discriminazione né dall’articolo 110 TFUE. Poiché tali dubbi incidevano sulla proporzionalità dell’aiuto, la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE e articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 110 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera h), regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 4, paragrafi 3 e 4, regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 24, paragrafo 2, regolamento (UE) 2015/1589
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020

Aiuti di Stato nel mercato del biogas e proroga di esenzioni fiscali svedesi

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Landwärme GmbH contro due decisioni della Commissione del 29 giugno 2020, con cui erano stati autorizzati, senza avvio del procedimento di indagine formale, due regimi svedesi di esenzione fiscale a favore del biogas. La controversia si inserisce nella disciplina sugli aiuti di Stato e nella valutazione della compatibilità di misure fiscali a sostegno delle energie rinnovabili.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente è una società tedesca produttrice di biometano. La Svezia aveva notificato nel 2020 la proroga e modifica di due regimi già esistenti, relativi rispettivamente al biogas e al biopropano non alimentari destinati alla produzione di calore e al biogas destinato a carburante. Tali regimi consistevano nell’esenzione da talune accise applicabili ai combustibili fossili, con l’obiettivo di rendere il biogas competitivo rispetto al gas naturale.

La Commissione ha qualificato le misure come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e le ha ritenute compatibili con il mercato interno in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, applicando la disciplina FAE 2014-2020. Ha quindi adottato decisioni di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589, senza avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

Domande e motivi di ricorso

La ricorrente ha dedotto quattro motivi, relativi a:

  • illegalità dell’aiuto;
  • abuso del potere discrezionale;
  • difetto di motivazione;
  • violazione dell’obbligo di avviare il procedimento di indagine formale.

La Commissione ha contestato il merito e, inoltre, ha sostenuto l’irricevibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.

Ricevibilità: legittimazione e interesse ad agire

Il Tribunale ha anzitutto riconosciuto che la ricorrente era un interessato ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, in quanto potenziale beneficiaria indiretta degli aiuti e concorrente delle imprese che vendevano biogas in Svezia. Ha ricordato che una decisione di non sollevare obiezioni, adottata senza procedimento formale, può riguardare direttamente e individualmente gli interessati, poiché incide sulle garanzie procedurali loro riconosciute dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Quanto all’interesse ad agire, il Tribunale ha rilevato che l’eventuale annullamento delle decisioni avrebbe potuto condurre all’avvio del procedimento formale, consentendo alla ricorrente di presentare osservazioni in modo pieno e informato. L’interesse è stato quindi ritenuto concreto e attuale, almeno nella parte in cui il ricorso si fondava sulla censura relativa al cumulo controverso di aiuti.

Questione centrale: il cumulo controverso e la sovracompensazione

La censura decisiva riguardava il fatto che la Commissione non aveva considerato il possibile cumulo tra:

  • le esenzioni fiscali svedesi concesse al biogas;
  • gli aiuti alla produzione di biogas concessi da altri Stati membri, in particolare la Danimarca.

Secondo la ricorrente, tale cumulo poteva generare una sovracompensazione dei costi di produzione del biogas importato in Svezia, alterando la concorrenza e rendendo necessaria l’apertura del procedimento formale.

Normativa rilevante e quadro di analisi

Il Tribunale ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 107, paragrafi 1 e 3, lettera c), TFUE;
  • l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE;
  • l’articolo 110 TFUE;
  • il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare gli articoli 1, 4, 6 e 24;
  • la disciplina FAE 2014-2020, in particolare il punto 116 e il punto 131;
  • la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

Ha osservato che la compatibilità di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE richiede, tra l’altro, la proporzionalità dell’aiuto e l’assenza di sovracompensazione. Il punto 116 della disciplina FAE, letto insieme al punto 131 e alle regole sulla proporzionalità, non escludeva affatto che la Commissione dovesse verificare se la sovracompensazione derivasse anche da aiuti concessi da altri Stati membri.

Ragionamento della Corte sul dovere di avviare il procedimento formale

Il Tribunale ha ricordato che la decisione di non sollevare obiezioni può essere adottata solo se, sulla base degli elementi disponibili o che la Commissione avrebbe potuto ottenere diligentemente, non emergono dubbi o serie difficoltà sulla compatibilità della misura. Se invece esistono dubbi seri, la Commissione è tenuta ad aprire il procedimento di indagine formale.

Nel caso concreto, la Commissione disponeva già di informazioni sul possibile cumulo controverso grazie alle lettere della ricorrente e agli studi allegati, nonché a elementi di pubblico dominio e a documenti governativi svedesi che menzionavano gli effetti distorsivi del cumulo con aiuti danesi. Nonostante ciò, la Commissione si era limitata a verificare la sovracompensazione derivante dal cumulo di aiuti interni alla Svezia, escludendo gli aiuti concessi da altri Stati membri.

Il Tribunale ha giudicato tale impostazione insufficiente e incompleta: proprio questa incompletezza costituiva un indizio di serie difficoltà, tali da imporre l’avvio del procedimento formale.

Principio di non discriminazione e articolo 110 TFUE

La Commissione e la Svezia sostenevano che non si potesse tener conto degli aiuti concessi da altri Stati membri perché ciò sarebbe stato incompatibile con il principio di non discriminazione o con l’articolo 110 TFUE.

Il Tribunale ha respinto questa tesi. Ha rilevato che, alla luce dell’oggetto dei regimi, la situazione del biogas i cui maggiori costi di produzione erano già stati compensati non è comparabile a quella del biogas i cui costi non sono ancora stati compensati. Se il biogas importato ha già ricevuto aiuti alla produzione nel suo Stato d’origine, la concessione delle esenzioni fiscali svedesi perde la sua giustificazione economica e può determinare una sovracompensazione.

Il Tribunale ha quindi affermato che un criterio oggettivo fondato sull’assenza di sovracompensazione consente di applicare le esenzioni fiscali solo al biogas, nazionale o importato, che non abbia già beneficiato di compensazioni sufficienti. In tal modo non si realizza una discriminazione vietata, ma si evita un trattamento ingiustificatamente più favorevole per taluni prodotti importati.

Quanto all’articolo 110 TFUE, il Tribunale ha ricordato che esso vieta le imposizioni interne discriminatorie o protezionistiche, ma consente differenziazioni fiscali basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Nel caso di specie, la presa in considerazione del cumulo controverso non era vietata da tale norma; al contrario, la sua mancata considerazione poteva portare a un risultato contrario alla logica dell’articolo 110 TFUE, ossia a una discriminazione alla rovescia del biogas svedese rispetto a quello importato già sovvenzionato altrove.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha concluso che la Commissione avrebbe dovuto aprire il procedimento di indagine formale per esaminare compiutamente la sovracompensazione eventualmente derivante dal cumulo controverso e che il mancato avvio del procedimento costituiva violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e del regolamento 2015/1589.

Sono stati quindi annullati entrambi i provvedimenti della Commissione:

  • la decisione C(2020) 4489 final;
  • la decisione C(2020) 4487 final.

La Commissione è stata condannata alle spese, mentre il Regno di Svezia ha sopportato le proprie in qualità di interveniente.

Principio affermato

In materia di aiuti di Stato fiscali a favore di prodotti energetici rinnovabili, la Commissione non può limitare la verifica della proporzionalità e dell’assenza di sovracompensazione ai soli aiuti concessi dallo Stato membro che notifica il regime, se dagli elementi a sua disposizione risulta che il prodotto beneficiario può aver già ricevuto aiuti alla produzione in un altro Stato membro. In presenza di tali elementi, il possibile cumulo transfrontaliero può rivelare serie difficoltà e impone l’apertura del procedimento di indagine formale; né il principio di non discriminazione né l’articolo 110 TFUE ostano a tale verifica.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoenergia rinnovabilebiogastassazione energeticadiritto processuale dell’unione europea

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