Tribunale, Sentenza T-330/21
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 dicembre 2022. — EWC Academy GmbH contro Commissione europea. — Politica sociale – Sovvenzioni a favore di azioni volte a promuovere iniziative in materia di governo societario – Invito a presentare proposte VP/2020/008 – Esclusione dei comitati aziendali europei non aventi personalità giuridica – Articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1046. — Causa T-330/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione aveva respinto una domanda di sovvenzione presentata da EWC Academy GmbH come coordinatrice di un consorzio comprendente comitati aziendali europei privi di personalità giuridica. La Corte afferma che, per tali enti, la capacità finanziaria può essere provata anche con mezzi equivalenti a quelli richiesti alle persone giuridiche, senza esigere necessariamente bilancio o conto bancario propri. Il rigetto è stato quindi ritenuto illegittimo perché fondato su un’interpretazione troppo restrittiva del regolamento finanziario e privo di adeguata considerazione delle prove offerte.
Annullamento del rigetto di una domanda di sovvenzione: per le entità senza personalità giuridica la capacità finanziaria può essere provata con mezzi equivalenti e non solo mediante bilanci o conto bancario propri.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’ammissibilità a un invito a presentare proposte e della verifica della capacità finanziaria ex articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione possa esigere da comitati aziendali europei privi di personalità giuridica la produzione di bilanci annuali e/o di un conto bancario proprio, oppure se tali soggetti possano dimostrare la propria capacità finanziaria con prove equivalenti diverse da quelle normalmente richieste alle persone giuridiche; in via subordinata, se il rigetto fosse anche viziato da violazione della motivazione e del legittimo affidamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che l’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario consente la partecipazione alle sovvenzioni anche alle entità prive di personalità giuridica purché offrano garanzie equivalenti per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione; ne consegue che la loro capacità finanziaria non può essere esclusa solo perché non dispongono di bilanci o di un conto bancario propri, né può essere pretesa, in modo automatico, la produzione di documenti tipici delle persone giuridiche. Poiché la Commissione ha respinto la domanda limitandosi a constatare l’assenza di tali documenti, senza valutare se gli elementi presentati costituissero prove equivalenti, la decisione è stata annullata per violazione dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c).
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 196, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 198, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 198, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
Annullamento del rigetto di una domanda di sovvenzione per carenza di personalità giuridica dei co-richiedenti
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da EWC Academy GmbH contro la Commissione europea. Il contenzioso nasce dal rigetto di una domanda di sovvenzione presentata nell’ambito dell’invito a presentare proposte VP/2020/008, relativo a iniziative sul coinvolgimento dei lavoratori nel governo societario e sui comitati aziendali europei.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva costituito un consorzio con due comitati aziendali europei di imprese diverse, designandoli come co-richiedenti. La domanda era stata accompagnata da autocertificazioni dei presidenti dei comitati, che attestavano capacità finanziaria e operativa sufficiente.
Nel corso dell’istruttoria la Commissione aveva chiesto prova della registrazione dei comitati e, successivamente, documentazione aggiuntiva, tra cui il modulo relativo all’"entità giuridica" e documenti di natura contabile. La ricorrente aveva risposto che i comitati non erano persone giuridiche e che, in molti Stati membri, non disponevano né di un conto bancario proprio né di bilanci annuali. Con decisione del 14 aprile 2021 la Commissione aveva respinto la domanda, ritenendo i due comitati non ammissibili perché privi di conti annuali e di conto bancario, e dunque non conformi all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario e al punto 8.1 dell’invito.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 263 TFUE, quale base del ricorso di annullamento;
- il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in specie gli articoli 196, paragrafo 1, lettera c), 197, paragrafo 2, lettera c), e 198, paragrafi 2 e 4;
- il regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1, sulle spese.
Il punto 8.1 dell’invito a presentare proposte richiedeva ai richiedenti, capifila e co-richiedenti una solida capacità finanziaria per mantenere l’attività per tutta la durata dell’azione e, se necessario, contribuire al suo finanziamento.
Questioni esaminate dal Tribunale
La ricorrente sosteneva che la Commissione avesse interpretato in modo eccessivamente rigoroso l’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), pretendendo dai comitati privi di personalità giuridica documenti propri delle persone giuridiche, come bilanci e conto bancario. Secondo la ricorrente, la capacità finanziaria era invece stata provata dal consorzio nel suo complesso e, comunque, i comitati erano assistiti da diritti di rimborso previsti dalle normative nazionali applicabili.
La Commissione replicava che la verifica della capacità finanziaria è necessaria per tutti i richiedenti e che, per gli enti senza personalità giuridica, occorrono prove equivalenti a quelle richieste alle persone giuridiche, al fine di tutelare il bilancio dell’Unione.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva che l’articolo 198, paragrafo 2, definisce la capacità finanziaria come la presenza di fonti di finanziamento stabili e sufficienti; il paragrafo 4 rinvia ai documenti di cui all’articolo 196, tra cui bilancio e conto profitti e perdite, ma ciò non significa che, per gli enti senza personalità giuridica, solo tali documenti possano dimostrare la capacità finanziaria.
Richiamando la finalità dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), il Tribunale sottolinea che la disposizione serve proprio a consentire a tali enti di partecipare agli inviti a presentare proposte dell’Unione alle stesse condizioni sostanziali delle persone giuridiche, purché offrano garanzie equivalenti per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Un’interpretazione che imponesse documenti tipicamente collegati alla personalità giuridica svuoterebbe di effetto utile la norma e ostacolerebbe ingiustificatamente la partecipazione di tali enti.
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata adottata perché i comitati co-richiedenti non avevano bilanci annuali né conto bancario proprio. Secondo il Tribunale, ciò rivela che la Commissione ha preteso, in sostanza, esclusivamente prove di quel tipo, senza valutare se le altre informazioni fornite potessero costituire prova equivalente della capacità finanziaria richiesta. Inoltre, la decisione non spiegava perché le prove eventualmente presentate non fossero idonee ai sensi del regolamento.
Decisione e conseguenze
Il primo motivo di ricorso è accolto. Il Tribunale annulla la decisione della Commissione senza esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente. La Commissione è altresì condannata alle spese.
Principio affermato
Le entità prive di personalità giuridica possono essere ammesse alle procedure di sovvenzione dell’Unione se forniscono garanzie equivalenti a quelle delle persone giuridiche; pertanto, la loro capacità finanziaria non può essere negata solo perché non dispongono di bilanci o conto bancario propri, né può essere richiesto in modo automatico un corredo documentale tipico delle persone giuridiche.
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