Tribunale, Sentenza T-747/20
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 21 dicembre 2022. — EOC Belgium contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazi antidumping definitivi – Esenzione di importazioni oggetto di un uso particolare – Ricorso di annullamento – Separabilità – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta – Atto impugnabile – Ricevibilità – Articolo 9, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 – Dazio imposto senza discriminazione – Parità di trattamento. — Causa T-747/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di EOC Belgium contro l’esenzione dai dazi antidumping prevista per il PVA importato per fabbricare adesivi a miscela secca. Ha prima dichiarato ricevibile il ricorso, ritenendo l’esenzione separabile, non assistita da misure di esecuzione nei confronti della ricorrente e idonea a incidere direttamente sulla sua posizione concorrenziale. Nel merito, ha escluso che l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping vieti una differenza di trattamento tra utilizzatori dell’Unione e ha negato anche la discriminazione tra esportatori cinesi.
Ricorso di annullamento contro l’esenzione da dazi antidumping prevista per il PVA importato per produrre adesivi a miscela secca: ricevibilità e legittimità della diversa disciplina rispetto agli utilizzatori di adesivi liquidi
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 sia annullabile in parte come disposizione separabile; se costituisca un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione e riguardi direttamente la ricorrente; e, nel merito, se l’esenzione dai dazi antidumping per il PVA destinato alla produzione di adesivi a miscela secca violi l’articolo 9, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 per discriminazione tra utilizzatori del prodotto e tra esportatori cinesi.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 è separabile dal resto del regolamento e costituisce un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione nei confronti di un utilizzatore del PVA che non può beneficiare dell’esenzione; esso riguarda direttamente tale operatore, perché l’esenzione incide sulla sua situazione concorrenziale nell’ambito del regime antidumping. Tuttavia, nel merito, l’esenzione riservata al PVA destinato alla produzione di adesivi a miscela secca non viola l’articolo 9, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036: il divieto di imposizione discriminatoria dei dazi riguarda la provenienza delle importazioni e i fornitori/esportatori, non gli utilizzatori del prodotto nell’Unione, e non è dimostrata neppure una discriminazione di fatto tra esportatori cinesi.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento (UE) n. 182/2011
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336
- Accordo antidumping (articolo 9.2, prima frase)
- GATT 1994
- Articoli I e III del GATT 1994
- Decisione 94/800/CE
Esenzione antidumping per il PVA destinato agli adesivi a miscela secca
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da EOC Belgium avverso l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336, con cui la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici (PVA) originari della Cina, prevedendo però un’esenzione per il PVA importato per la fabbricazione di adesivi a miscela secca prodotti e venduti in polvere per l’industria del cartone.
Fatti e contenuto della misura impugnata
La Commissione ha imposto i dazi antidumping all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2020/1336 e, al paragrafo 4 dello stesso articolo, ha introdotto l’esenzione controversa, subordinandola al vincolo del PVA al regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Secondo i considerando richiamati in sentenza, l’esenzione era stata giustificata nell’ambito dell’interesse dell’Unione per proteggere i produttori di adesivi a miscela secca dagli effetti negativi dei dazi.
Ricevibilità: separabilità dell’esenzione
La Commissione sosteneva che la disposizione impugnata non fosse separabile dal resto del regolamento. Il Tribunale ha ricordato che l’annullamento parziale è possibile solo se la parte impugnata è separabile senza alterare la sostanza dell’atto, richiamando in particolare la giurisprudenza SolarWorld/Consiglio. Ha però distinto il caso in esame da quello SolarWorld, osservando che qui l’esenzione perseguiva un obiettivo diverso da quello della misura principale: non era una misura complementare all’imposizione dei dazi, ma una deroga accessoria giustificata dall’interesse degli utilizzatori di PVA. L’articolo 1, paragrafo 4, è stato quindi considerato separabile.
Ricevibilità: atto regolamentare, assenza di misure di esecuzione e incidenza diretta
Il Tribunale ha qualificato il regolamento di esecuzione 2020/1336, nei limiti dell’articolo 1, paragrafo 4, come atto regolamentare, poiché di portata generale e non legislativo. Ha poi escluso che la disposizione impugnata comporti misure di esecuzione nei confronti della ricorrente: eventuali formalità doganali riguardano i soggetti che possono beneficiare dell’esenzione, non un operatore come EOC Belgium che, per sua stessa ammissione, non vi rientra.
Sull’incidenza diretta, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente, pur non essendo destinataria del regolamento e pur non essendo soggetta direttamente ai dazi in quanto utilizzatrice del prodotto, sia direttamente interessata perché opera nello stesso mercato di prodotti e geografico dei beneficiari dell’esenzione e può subire un svantaggio concorrenziale. Il Tribunale ha ricondotto questa conclusione alla logica dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, che impone di considerare anche gli interessi degli utenti del prodotto interessato e la necessità di preservare una concorrenza effettiva.
Atto impugnabile e tutela giurisdizionale effettiva
La Commissione aveva invocato, in via subordinata, l’assenza di un atto impugnabile, sostenendo che la misura non modificasse in modo rilevante la situazione giuridica della ricorrente. Il Tribunale ha respinto anche tale eccezione: imporre alla ricorrente di presentare una domanda doganale solo per ottenere un rifiuto da impugnare sarebbe artificioso e contrario alla ratio dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che mira a evitare che il singolo debba violare la legge per accedere al giudice. Il rischio di actio popularis è stato escluso perché la soluzione vale solo in un contesto specifico di disparità di trattamento tra utenti del medesimo regime.
Merito: portata dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base
Nel merito, EOC Belgium sosteneva che l’esenzione violasse l’obbligo di imposizione dei dazi antidumping “senza discriminazione” di cui all’articolo 9, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 e l’articolo 9.2, prima frase, dell’accordo antidumping OMC. Il Tribunale ha innanzitutto interpretato la disposizione del regolamento di base alla luce dell’accordo antidumping e della giurisprudenza OMC, precisando che il divieto di discriminazione riguarda l’origine delle importazioni e i fornitori/esportatori, non gli utilizzatori stabiliti nell’Unione.
Di conseguenza, la ricorrente non poteva invocare l’articolo 9, paragrafo 5, per lamentare una disparità tra produttori di adesivi liquidi e produttori di adesivi a miscela secca. Tale censura è stata dichiarata inoperante.
Merito: assenza di discriminazione di fatto tra esportatori cinesi
Quanto alla pretesa discriminazione tra esportatori cinesi di PVA, il Tribunale ha esaminato se l’esenzione, pur formulata in termini generali, producesse in concreto un vantaggio riservato a un solo fornitore. Richiamando anche la nozione di discriminazione di fatto, ha rilevato che non era dimostrato che la Cordial fosse l’unico fabbricante di adesivi a miscela secca nell’Unione, né che altri operatori non potessero entrare nel mercato o rifornirsi da altri esportatori cinesi. Inoltre, la relazione commerciale particolare tra la Cordial e il suo fornitore dipendeva da scelte imprenditoriali e non da ostacoli esterni inevitabili. Perciò non era provata alcuna disparità di trattamento sfavorevole per gli altri esportatori cinesi.
Decisione
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato EOC Belgium alle spese.
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