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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04651/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento integrativo relativo all'anno d'imposta 2004, emesso a seguito di precedenti contestazioni su redditi da locazione e di indagini bancarie sulle movimentazioni dei suoi conti correnti. In primo e secondo motivo deduceva l'erroneo calcolo del maggior imponibile e la duplicazione della pretesa tributaria, prospettando sia violazione di legge sia vizio di motivazione. Con il terzo motivo contestava la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l'atto impositivo. Con il quarto lamentava l'omessa pronuncia sulla continuazione e sulla valutazione dell'elemento soggettivo in materia di sanzioni. Con il quinto e il sesto censurava la mancata esibizione e/o motivazione circa l'autorizzazione alle indagini bancarie, assumendo l'invalidità dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per commistione di censure eterogenee e mancanza di specificità, i motivi che cumulavano violazione di legge e vizio di motivazione; ha comunque reputato infondate le doglianze sul calcolo dell'imponibile, sulla firma dell'atto, sulle sanzioni e sulle indagini bancarie. Ha confermato la correttezza della decisione di merito, rilevando che la pretesa fiscale non era duplicata, che il sottoscrittore dell'avviso era legittimato, che la sanzione era stata irrogata al minimo edittale con cumulo materiale, e che l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione interna e la sua mancata allegazione o esibizione non determina di per sé invalidità dell'accertamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso non possono cumulare in modo promiscuo censure di violazione di legge e vizio di motivazione sulla medesima questione, poiché ciò impedisce una critica specifica alla decisione impugnata

  • art. 163 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sul calcolo dell'imponibile, senza che la Corte ne abbia ravvisato violazione

  • art. 38, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per contestare l'accertamento del reddito e il calcolo dell'imponibile; la Corte ritiene infondata la doglianza sul maggior reddito accertato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa omessa pronuncia sui motivi relativi al calcolo dell'imponibile

  • art. 53 Cost.

    richiamato a sostegno delle censure sul calcolo del tributo e sulla ripetizione della pretesa fiscale

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato ripetutamente dal ricorrente; la Corte non ravvisa specifiche violazioni nei termini dedotti

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato nel motivo sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento

  • artt. 19 e 53 d.lgs. n. 300 del 1999

    richiamati nel motivo sulla legittimazione del firmatario dell'atto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sulla legittimazione del sottoscrittore dell'atto impositivo

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per la censura sulle sanzioni e sulla continuazione

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per la censura sulle sanzioni e sulla continuazione

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo sulla validità dell'avviso per le indagini bancarie

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    la Corte ribadisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato; la delega di firma può essere conferita anche con ordine di servizio e senza indicazione nominativa, purché sia verificabile la qualifica del delegato

  • art. 32, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per contestare l'uso delle risultanze bancarie e la necessità di esibizione dell'autorizzazione alle indagini

  • art. 3 l. n. 212 del 2000

    richiamato per sostenere la necessità di motivazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie

  • art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per analogia dalla Corte: l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna e la mancata allegazione/esibizione non comporta illegittimità dell'avviso, salvo assenza materiale dell'autorizzazione e concreto pregiudizio per il contribuente

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per i presupposti del c.d. doppio contributo a carico del ricorrente soccombente

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile la mescolanza di censure eterogenee, quando il ricorrente prospetti la stessa questione al tempo stesso come violazione di legge, vizio di motivazione e omessa pronuncia senza una critica specifica e univoca della decisione impugnata.
  • Chi deduce l'erroneità del calcolo dell'imponibile deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione dell'atto e della sentenza di merito; in mancanza di specifica replica alle giustificazioni dell'Ufficio e alla ricostruzione del giudice di merito, la censura è inammissibile e comunque infondata.
  • L'avviso di accertamento è validamente sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato di carriera direttiva; la delega di firma è un atto interno che non richiede necessariamente indicazione nominativa, purché sia verificabile la qualifica del soggetto delegato e la riconducibilità della firma all'organo competente.
  • La mancata esibizione o allegazione al contribuente dell'autorizzazione alle indagini bancarie non determina di per sé l'invalidità dell'accertamento: occorre che sia dimostrata l'assenza materiale dell'autorizzazione e un concreto pregiudizio difensivo.
  • In materia di sanzioni tributarie, la censura deve confrontarsi con la concreta quantificazione operata dall'Ufficio; se la sanzione è stata applicata al minimo edittale e con il criterio più favorevole del cumulo materiale, non è sufficiente invocare in astratto la continuazione senza indicare un diverso risultato utile per il contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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