Cassazione Civile, Ordinanza n. 04651/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento integrativo relativo all'anno d'imposta 2004, emesso a seguito di precedenti contestazioni su redditi da locazione e di indagini bancarie sulle movimentazioni dei suoi conti correnti. In primo e secondo motivo deduceva l'erroneo calcolo del maggior imponibile e la duplicazione della pretesa tributaria, prospettando sia violazione di legge sia vizio di motivazione. Con il terzo motivo contestava la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l'atto impositivo. Con il quarto lamentava l'omessa pronuncia sulla continuazione e sulla valutazione dell'elemento soggettivo in materia di sanzioni. Con il quinto e il sesto censurava la mancata esibizione e/o motivazione circa l'autorizzazione alle indagini bancarie, assumendo l'invalidità dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per commistione di censure eterogenee e mancanza di specificità, i motivi che cumulavano violazione di legge e vizio di motivazione; ha comunque reputato infondate le doglianze sul calcolo dell'imponibile, sulla firma dell'atto, sulle sanzioni e sulle indagini bancarie. Ha confermato la correttezza della decisione di merito, rilevando che la pretesa fiscale non era duplicata, che il sottoscrittore dell'avviso era legittimato, che la sanzione era stata irrogata al minimo edittale con cumulo materiale, e che l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione interna e la sua mancata allegazione o esibizione non determina di per sé invalidità dell'accertamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
i motivi di ricorso non possono cumulare in modo promiscuo censure di violazione di legge e vizio di motivazione sulla medesima questione, poiché ciò impedisce una critica specifica alla decisione impugnata
art. 163 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sul calcolo dell'imponibile, senza che la Corte ne abbia ravvisato violazione
art. 38, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare l'accertamento del reddito e il calcolo dell'imponibile; la Corte ritiene infondata la doglianza sul maggior reddito accertato
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione alla pretesa omessa pronuncia sui motivi relativi al calcolo dell'imponibile
art. 53 Cost.
richiamato a sostegno delle censure sul calcolo del tributo e sulla ripetizione della pretesa fiscale
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato ripetutamente dal ricorrente; la Corte non ravvisa specifiche violazioni nei termini dedotti
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel motivo sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento
artt. 19 e 53 d.lgs. n. 300 del 1999
richiamati nel motivo sulla legittimazione del firmatario dell'atto
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo sulla legittimazione del sottoscrittore dell'atto impositivo
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato per la censura sulle sanzioni e sulla continuazione
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato per la censura sulle sanzioni e sulla continuazione
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo sulla validità dell'avviso per le indagini bancarie
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
la Corte ribadisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato; la delega di firma può essere conferita anche con ordine di servizio e senza indicazione nominativa, purché sia verificabile la qualifica del delegato
art. 32, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare l'uso delle risultanze bancarie e la necessità di esibizione dell'autorizzazione alle indagini
art. 3 l. n. 212 del 2000
richiamato per sostenere la necessità di motivazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per analogia dalla Corte: l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna e la mancata allegazione/esibizione non comporta illegittimità dell'avviso, salvo assenza materiale dell'autorizzazione e concreto pregiudizio per il contribuente
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per i presupposti del c.d. doppio contributo a carico del ricorrente soccombente
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile la mescolanza di censure eterogenee, quando il ricorrente prospetti la stessa questione al tempo stesso come violazione di legge, vizio di motivazione e omessa pronuncia senza una critica specifica e univoca della decisione impugnata.
- Chi deduce l'erroneità del calcolo dell'imponibile deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione dell'atto e della sentenza di merito; in mancanza di specifica replica alle giustificazioni dell'Ufficio e alla ricostruzione del giudice di merito, la censura è inammissibile e comunque infondata.
- L'avviso di accertamento è validamente sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato di carriera direttiva; la delega di firma è un atto interno che non richiede necessariamente indicazione nominativa, purché sia verificabile la qualifica del soggetto delegato e la riconducibilità della firma all'organo competente.
- La mancata esibizione o allegazione al contribuente dell'autorizzazione alle indagini bancarie non determina di per sé l'invalidità dell'accertamento: occorre che sia dimostrata l'assenza materiale dell'autorizzazione e un concreto pregiudizio difensivo.
- In materia di sanzioni tributarie, la censura deve confrontarsi con la concreta quantificazione operata dall'Ufficio; se la sanzione è stata applicata al minimo edittale e con il criterio più favorevole del cumulo materiale, non è sufficiente invocare in astratto la continuazione senza indicare un diverso risultato utile per il contribuente.
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