Corte di giustizia, Sentenza C-626/24
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 maggio 2026. — PRAGON s.r.o. contro Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Controlli ufficiali dei prodotti alimentari – Regolamento (UE) 2017/625 – Articolo 9, paragrafo 7 – Armonizzazione esauriente – Normativa nazionale che prevede un obbligo di segnalazione all’arrivo di integratori alimentari provenienti da altri Stati membri – Requisito di stretta necessità per l’efficace organizzazione di controlli ufficiali per motivi imperativi di tutela della salute umana e dei consumatori. — Causa C-626/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un rinvio pregiudiziale della Corte suprema amministrativa ceca sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di un obbligo nazionale di pre-notifica per gli integratori alimentari provenienti da altri Stati membri. Pur escludendo l’applicazione autonoma degli articoli 34 e 36 TFUE, la Corte interpreta l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 nel senso che consente simili obblighi solo in casi eccezionali e se strettamente necessari. L’obbligo ceco, generalizzato per tutti gli integratori alimentari, è quindi incompatibile con il regolamento. La Corte valorizza il carattere armonizzato della disciplina UE e gli strumenti già disponibili per la gestione del rischio e dei controlli.
Obbligo nazionale generalizzato di preavviso per l’arrivo di integratori alimentari provenienti da altri Stati membri e compatibilità con l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625
La questione giuridica
Se gli articoli 34 e 36 TFUE, tenuto conto dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625, ostino a una normativa nazionale che impone ai destinatari di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro un obbligo generale di notificare con almeno 24 ore di anticipo l’arrivo della merce e di comunicare i dati necessari per l’analisi del rischio e la pianificazione dei controlli ufficiali.
Principio di diritto
L’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625 consente agli Stati membri di imporre la segnalazione dell’arrivo di merci provenienti da altri Stati membri solo in circostanze eccezionali e nei limiti di quanto strettamente necessario per organizzare efficacemente i controlli ufficiali; perciò osta a una normativa nazionale che imponga in modo generale e sistematico a tutti i destinatari di integratori alimentari provenienti da altri Stati membri un preavviso di 24 ore e la comunicazione dei dati utili all’analisi del rischio e alla pianificazione dei controlli, perché una misura così ampia non è dimostrata come strettamente necessaria e risulta sostituibile da strumenti meno restrittivi già previsti dal regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 26 TFUE
- Articolo 34 TFUE
- Articolo 36 TFUE
- Articolo 43, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 114 TFUE
- Articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE
- Regolamento (CE) n. 178/2002
- Direttiva 2002/46/CE
- Regolamento (UE) 2017/625
- Articoli 102-108 del regolamento (UE) 2017/625
- Articolo 111 del regolamento (UE) 2017/625
Obbligo di preavviso per integratori alimentari provenienti da altri Stati membri
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Nejvyšší správní soud ceco in una controversia tra PRAGON s.r.o. e l’Autorità nazionale di controllo agroalimentare. Il quesito verteva sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina ceca che impone ai destinatari di integratori alimentari provenienti da altri Stati membri un obbligo di notifica preventiva dell’arrivo della merce e di comunicazione di dati utili ai controlli ufficiali.
Fatti e procedimento principale
L’Autorità ceca aveva effettuato un controllo ufficiale sulla sicurezza di integratori alimentari ricevuti da PRAGON, sulla base della legge nazionale sui prodotti alimentari e del decreto n. 172/2015. Tale normativa impone, per alcune categorie di alimenti tra cui gli integratori alimentari, una notifica almeno 24 ore prima dell’arrivo nel luogo di destinazione, tramite sistema informativo dell’autorità competente.
PRAGON ha contestato la legittimità del controllo, sostenendo che l’obbligo di preavviso costituisse una barriera alla libera circolazione delle merci e un trattamento discriminatorio rispetto ai prodotti nazionali, che non sono soggetti al medesimo vincolo.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- gli articoli 34 e 36 TFUE;
- l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625, che consente agli Stati membri di destinazione di chiedere la segnalazione dell’arrivo di animali o merci provenienti da un altro Stato membro solo entro i limiti di quanto strettamente necessario per l’organizzazione dei controlli ufficiali;
- l’articolo 9, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e l’articolo 10 del regolamento 2017/625;
- gli articoli 102-108 e 111 del regolamento 2017/625, relativi a cooperazione e scambio di informazioni;
- l’articolo 10 della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari, che consente agli Stati membri di prevedere una comunicazione all’autorità competente ai fini di un controllo efficace.
Ragionamento della Corte: armonizzazione esaustiva
La Corte osserva che il regolamento 2017/625 istituisce un quadro legislativo unico e armonizzato per i controlli ufficiali nell’intera filiera agroalimentare. In tale contesto, le condizioni alle quali gli Stati membri possono imporre un obbligo di segnalazione dell’arrivo di merci provenienti da altri Stati membri sono state oggetto di armonizzazione esaustiva.
Di conseguenza, una normativa nazionale del tipo controverso va esaminata alla luce del solo articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625, e non degli articoli 34 e 36 TFUE. La Corte chiarisce inoltre che gli integratori alimentari rientrano nella nozione di "merci" ai fini di tale disposizione.
Interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625
Secondo la Corte, la disposizione ammette un obbligo di segnalazione soltanto:
- in circostanze eccezionali;
- quando la misura sia strettamente necessaria;
- in assenza di misure meno restrittive idonee a garantire efficacemente l’organizzazione dei controlli ufficiali.
Il considerando 37 del regolamento conferma questa lettura, poiché parla espressamente di richiesta di segnalazione in "circostanze eccezionali". Inoltre, l’obbligo di controllare le merci in modo non discriminatorio, sancito dall’articolo 9, paragrafo 6, rafforza un’interpretazione restrittiva dell’eccezione di cui al paragrafo 7.
Valutazione della misura ceca
La Corte riconosce che un obbligo di notifica può, in astratto, facilitare l’analisi dei rischi e l’organizzazione dei controlli ufficiali. Tuttavia, la misura ceca si applica in modo generale a tutti gli integratori alimentari provenienti da altri Stati membri e a tutti gli operatori destinatari, senza essere limitata a casi eccezionali o a specifici rischi.
La Corte ritiene che il regolamento 2017/625 offra già strumenti sufficienti per un approccio mirato e proporzionato, tra cui:
- informazioni sui controlli, sulle non conformità e sulle sanzioni disponibili tramite trasparenza e pubblicazione annuale;
- cooperazione amministrativa e scambio di informazioni tra autorità competenti;
- tenuta di elenchi aggiornati degli operatori;
- controlli ufficiali basati sul rischio e frequenza adeguata.
Inoltre, per gli integratori alimentari esiste già l’articolo 10 della direttiva 2002/46, che consente di richiedere la comunicazione di informazioni e un campione dell’etichetta per agevolare un controllo efficace.
Decisione della Corte
La Corte conclude che l’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2017/625 osta a una normativa nazionale che imponga a qualsiasi operatore destinatario di integratori alimentari provenienti da un altro Stato membro l’obbligo di segnalare in anticipo l’arrivo di tali integratori nel luogo di destinazione e di fornire i dati necessari all’analisi dei rischi e alla pianificazione dei controlli ufficiali.
Principio affermato
La possibilità per uno Stato membro di imporre un preavviso per l’arrivo di merci provenienti da altri Stati membri costituisce una deroga eccezionale al principio di controlli ufficiali non discriminatori e può essere ammessa solo se dimostrata la sua stretta necessità. Una disciplina nazionale generalizzata e sistematica, applicata a tutti gli integratori alimentari importati da altri Stati membri, non soddisfa tale requisito quando esistono strumenti meno restrittivi già previsti dal diritto dell’Unione.
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