Corte di giustizia, Sentenza C-447/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 maggio 2026. — Staatsanwaltschaft Berlin contro SO. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i) – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Deroghe – Mandato conferito dall’interessato a un consulente giuridico per difenderlo al processo e ricevere le notifiche che gli sono indirizzate – Informazioni riguardo alla data dell’udienza e al luogo fissati per tale processo – Rinuncia volontaria e inequivocabile dell’interessato a comparire personalmente a detto processo – Margine di discrezionalità dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione – Obbligo di interpretazione conforme. — Causa C-447/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la portata dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 in materia di trasferimento dell’esecuzione delle pene detentive. Stabilisce che la notifica della citazione al difensore appositamente designato può soddisfare il requisito della conoscenza del processo e che non è necessario che l’interessato conosca già la data dell’udienza quando conferisce il mandato. Precisa inoltre che il diritto dell’Unione osta a una disciplina nazionale che trasformi il motivo di rifiuto facoltativo in un rifiuto obbligatorio automatico. Infine, ammette che la richiesta di esecuzione nel proprio Stato di cittadinanza possa essere considerata come circostanza rilevante, senza però costituire una rinuncia autonoma ai diritti di difesa.
Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di una condanna penale pronunciata in contumacia: portata dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 e margine di discrezionalità dell’autorità di esecuzione.
La questione giuridica
Se, ai fini del riconoscimento ed esecuzione in Germania di una sentenza penale polacca pronunciata senza comparsa personale dell’interessato, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 consenta: 1) di considerare sufficiente la notifica della citazione al difensore/mandatario designato per ricevere le notifiche; 2) di ritenere integrata la condizione di conoscenza del processo anche quando l’interessato non conosce ancora la data dell’udienza al momento del conferimento del mandato; 3) di derogare a una disciplina nazionale che impone un rifiuto automatico in assenza delle condizioni alternative previste dalla decisione quadro; 4) di valorizzare una richiesta dell’interessato di esecuzione della pena nel suo Stato di cittadinanza come elemento idoneo a escludere una lesione dei diritti di difesa.
Principio di diritto
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata in assenza dell’interessato, la conoscenza del processo è soddisfatta se la citazione è notificata al difensore/consulente giuridico da lui espressamente designato per ricevere le notifiche nello Stato di emissione; la disposizione richiede che l’interessato sia informato, a tempo debito, della data e del luogo dell’udienza, ma non che tale informazione preceda il conferimento del mandato al difensore. Inoltre, tale disposizione osta a una normativa nazionale che imponga un rifiuto automatico dell’esecuzione quando nessuna delle ipotesi alternative è integrata: l’autorità di esecuzione deve poter valutare tutte le circostanze del caso, nel rispetto dei diritti di difesa e dell’obbligo di interpretazione conforme. Infine, la richiesta dell’interessato di eseguire la pena nel proprio Stato di cittadinanza può essere presa in considerazione come elemento di contesto, ma non costituisce di per sé una rinuncia alla protezione contro l’esecuzione di una condanna emessa in contumacia.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2008/909/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Riconoscimento ed esecuzione di una condanna emessa in contumacia ai sensi della decisione quadro 2008/909
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Kammergericht di Berlino nell’ambito della richiesta di riconoscimento ed esecuzione in Germania di una pena detentiva inflitta in Polonia a un cittadino tedesco non comparso personalmente al processo. Il nodo centrale è l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.
Fatti e procedimento principale
SO era stato condannato in Polonia a un anno di reclusione per associazione a delinquere. Dopo il rigetto del suo appello e l’accoglimento della sua domanda di esecuzione della pena in Germania, l’autorità polacca trasmise la sentenza e il certificato previsto dalla decisione quadro 2008/909 alle autorità tedesche competenti. La Sezione per le esecuzioni penali del Landgericht Berlin respinse la richiesta di esecuzione, ritenendo che SO non fosse comparso personalmente a varie udienze e che non risultasse adeguatamente informato del processo, mentre il pubblico ministero impugnò tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la decisione quadro 2008/909, soprattutto gli articoli 3, 4, 8 e 9;
- la decisione quadro 2009/299, che ha inserito nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), le condizioni alternative che escludono il rifiuto di riconoscimento;
- la decisione quadro 2002/584 e la giurisprudenza sviluppata sull’articolo 4 bis, ritenuta trasponibile per l’interpretazione della disposizione qui in esame;
- la direttiva (UE) 2016/343, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, come elemento di contesto;
- gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali.
Prima questione: notifica al difensore designato
La Corte afferma che la condizione relativa alla conoscenza del processo fissato è soddisfatta quando la citazione a comparire non viene notificata direttamente all’interessato, ma a un consulente giuridico al quale questi ha conferito mandato per difenderlo al processo e che è stato espressamente designato nello Stato membro di emissione per ricevere le notifiche. In tale ipotesi, la notificazione presso lo studio del difensore vale come informazione fornita personalmente all’interessato.
Seconda questione: momento in cui deve sussistere la conoscenza dell’udienza
La Corte chiarisce che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), richiede che l’interessato sia informato, a tempo debito, della data dell’udienza e del luogo fissati per il processo, ma non impone che tale informazione sia già disponibile al momento del conferimento del mandato al difensore. L’interpretazione è fondata sul tenore della disposizione, sul suo contesto e sulla sua finalità di garantire la comparizione personale solo se l’interessato lo desidera.
Terza questione: disciplina nazionale che trasforma il motivo facoltativo in rifiuto obbligatorio
La Corte ricorda che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), prevede un motivo facoltativo di rifiuto, non un motivo obbligatorio. Ne consegue che una normativa nazionale che imponga all’autorità di esecuzione un rifiuto automatico quando nessuna delle tre ipotesi alternative è integrata è incompatibile con la decisione quadro. L’autorità nazionale deve poter valutare, per quanto possibile, tutte le circostanze del caso concreto, nel rispetto dell’obbligo di interpretazione conforme.
Quarta questione: richiesta dell’interessato di esecuzione della pena nel proprio Stato
La richiesta dell’interessato di far eseguire la pena nello Stato di cui è cittadino e nel quale ha il centro dei propri interessi non costituisce, di per sé, una rinuncia alla protezione assicurata dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i). Tuttavia, tale circostanza può essere presa in considerazione dall’autorità di esecuzione, insieme ad altri elementi del caso, per valutare se il riconoscimento ed esecuzione della sentenza comportino o meno una violazione dei diritti della difesa.
Rapporto con il principio di mutuo riconoscimento e con i diritti di difesa
La Corte ribadisce che la decisione quadro 2008/909 si inserisce nel sistema del mutuo riconoscimento e mira a favorire il reinserimento sociale della persona condannata. Al tempo stesso, essa tutela il diritto a comparire personalmente al processo e considera legittima l’esecuzione della sentenza resa in contumacia solo quando risulti, in sostanza, una rinuncia volontaria e inequivocabile a tale presenza. Il bilanciamento è assicurato dall’interpretazione delle ipotesi di cui ai punti i), ii) e iii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i).
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la notificazione della citazione al difensore designato può soddisfare il requisito della conoscenza del processo;
- non occorre che l’interessato conosca la data dell’udienza prima di conferire mandato al difensore;
- una normativa nazionale che imponga il rifiuto automatico in assenza delle condizioni alternative della decisione quadro è incompatibile con il diritto dell’Unione;
- la richiesta di esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza può essere considerata come circostanza rilevante, ma non basta da sola a integrare una rinuncia ai diritti di difesa.
Ricadute pratiche
Per gli operatori, la sentenza conferma che nel sistema della decisione quadro 2008/909 l’esecuzione in uno Stato membro di una condanna pronunciata in contumacia non può essere negata in modo meramente formale. Occorre verificare con attenzione la documentazione del certificato, il contenuto del mandato al difensore, la conoscenza effettiva del processo e, se necessario, tutte le circostanze del caso concreto, evitando automatismi incompatibili con il mutuo riconoscimento e con la tutela dei diritti di difesa.
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