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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-198/24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 maggio 2026. — TQ contro Mr Green Limited. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale – Condizioni per l’emissione – Articolo 7, paragrafo 1 – Urgenza – Rischio concreto che, in mancanza dell’emissione di tale ordinanza, la successiva esecuzione del credito sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile – Natura di tale rischio – Circostanze che possono dimostrare l’esistenza di tale rischio – Azioni compiute dal debitore – Ostacoli all’esecuzione nello Stato membro di domicilio del debitore – Normativa di uno Stato membro che prevede l’irricevibilità di qualsiasi azione legale relativa alla legittimità della fornitura di servizi di giochi d’azzardo da tale Stato membro, autorizzata dalla normativa di quest’ultimo, e l’obbligo, per i giudici di detto Stato membro, di negare il riconoscimento e l’esecuzione di qualsiasi decisione giudiziaria straniera emessa a seguito di una simile azione. — Causa C-198/24

Giurisprudenza europea62024CJ0198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso non formalistico l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014: il giudice nazionale può valutare in modo globale tutte le circostanze pertinenti per stabilire l’urgenza del sequestro conservativo su conti bancari. Possono rilevare anche atti del debitore risalenti nel tempo e una disciplina nazionale che renda più difficile l’esecuzione, purché tali elementi siano sintomatici di un rischio concreto e attuale di frustrazione del credito. La semplice esistenza di ostacoli normativi nello Stato di stabilimento del debitore non è, da sola, sufficiente.

Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014: quali circostanze possono dimostrare l’urgenza e il rischio concreto che giustificano un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 debba essere interpretato nel senso che, ai fini della verifica dell’urgenza dell’ordinanza europea di sequestro conservativo, il giudice nazionale possa prendere in considerazione: a) comportamenti del debitore risalenti a diversi anni prima della domanda; e/o b) ostacoli all’esecuzione derivanti dalla normativa dello Stato membro di stabilimento del debitore.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 va interpretato nel senso che l’urgenza richiesta per l’ordinanza europea di sequestro conservativo sussiste quando, sulla base di una valutazione globale delle circostanze addotte, esiste un rischio concreto e attuale che, senza la misura, l’esecuzione del credito sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile; il giudice può quindi considerare sia comportamenti del debitore risalenti anche a diversi anni prima, purché rilevanti per dimostrare una strategia di sottrazione ai creditori, sia una normativa dello Stato membro di stabilimento del debitore che possa ostacolare l’esecuzione, come elemento contestuale, ma tale normativa da sola non basta a provare il rischio concreto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 22 del regolamento (UE) n. 655/2014
  • Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 252 TFUE
  • Articolo 56 A della legge maltese sui giochi d’azzardo (come modificata)

Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari e nozione di urgenza

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien nell’ambito di una controversia tra un creditore austriaco e un operatore di giochi d’azzardo online stabilito a Malta. Il tema è l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014, relativo ai presupposti per ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

Fatti e procedimento principale

TQ, residente in Austria, aveva ottenuto due decisioni giudiziarie definitive ed esecutive contro Mr Green Limited per il rimborso di perdite di gioco online, pari a 62.878 euro oltre accessori. Poiché il credito non era stato pagato, TQ chiedeva un’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari della società in vari Stati membri.

Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo non provato il requisito dell’urgenza e valorizzando il lasso di tempo trascorso dalla formazione del titolo esecutivo. In appello, il giudice del rinvio ha dubitato della corretta interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, in particolare sulla rilevanza di atti del debitore risalenti a tre anni prima e della nuova normativa maltese che limita il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni straniere contro operatori di gioco autorizzati a Malta.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (UE) n. 655/2014, in particolare:

  • l’articolo 1, che istituisce la procedura europea di sequestro conservativo su conti bancari;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, che richiede prove sufficienti dell’urgente necessità della misura e del rischio concreto che, senza di essa, l’esecuzione del credito sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile;
  • l’articolo 8, paragrafo 2, lettera j), che impone al creditore di descrivere tutte le circostanze pertinenti a giustificazione della domanda;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, che attribuisce all’autorità giudiziaria il compito di verificare condizioni e requisiti del regolamento;
  • l’articolo 22, che prevede il riconoscimento e l’esecutività dell’ordinanza negli altri Stati membri senza procedura speciale. Vengono inoltre richiamati il considerando 14 del regolamento, essenziale per definire il rischio concreto, e l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte: urgenza e rischio concreto

La Corte afferma anzitutto che l’urgenza e il rischio concreto non sono due requisiti distinti, ma due aspetti della medesima condizione. L’articolo 7, paragrafo 1, impone al creditore di dimostrare che la misura è necessaria perché, senza di essa, l’esecuzione futura o esistente del credito rischia concretamente di essere pregiudicata.

Il concetto di "rischio concreto" deve essere inteso come rischio attuale al momento della domanda, non meramente potenziale o astratto. Tuttavia, la Corte precisa che il rischio deve derivare, in linea di principio, da una condotta del debitore idonea a sottrarre beni all’esecuzione, come la dissipazione, l’occultamento, la distruzione o la disposizione dei beni al di sotto del valore normale.

Circostanze che il giudice può considerare

La Corte interpreta il regolamento alla luce del suo tenore letterale, del contesto e della finalità di bilanciamento tra interessi del creditore e del debitore. Il giudice nazionale può procedere a una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti indicate dal creditore, comprese:

  • il comportamento del debitore in relazione al credito vantato o in precedenti controversie;
  • la storia creditizia del debitore;
  • la natura dei suoi beni;
  • eventuali azioni recenti compiute in relazione a tali beni.

La Corte precisa che il creditore non deve provare l’effettiva intenzione soggettiva del debitore di sottrarsi al pagamento, perché un onere così elevato svuoterebbe di effetto utile il regolamento. È invece sufficiente un insieme di indizi concreti che rendano plausibile il rischio di sottrazione dei beni prima dell’esecuzione forzata.

Rilevanza di atti del debitore risalenti nel tempo

Rispondendo al primo profilo del quesito, la Corte osserva che il regolamento non esclude che il giudice tenga conto di comportamenti del debitore risalenti a diversi anni prima della domanda. Ciò che conta non è la data in sé dell’atto, ma se esso, letto insieme agli altri elementi, contribuisca a dimostrare che il rischio concreto persiste al momento della domanda.

Nel caso di specie, la risoluzione del rapporto con il prestatore di servizi di pagamento poteva essere indicativa di una strategia del debitore volta a rendere più difficile l’aggressione dei beni, specie per operatori online con limitati asset materiali fuori dallo Stato di stabilimento.

Rilevanza della normativa dello Stato membro di stabilimento del debitore

Quanto alla legge maltese che vieta determinate azioni contro operatori di gioco autorizzati e impone ai giudici maltesi di negare riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere, la Corte afferma che tale normativa non basta, da sola, a dimostrare il rischio concreto richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1.

Essa può tuttavia essere considerata come elemento contestuale utile a valutare il significato delle condotte del debitore e, più in generale, la probabilità che questi si sottragga al pagamento del credito. La Corte sottolinea che il regolamento riguarda non qualsiasi ostacolo all’esecuzione, ma un rischio concreto connesso all’intenzione del debitore di evitare il pagamento.

Dispositivo

La Corte conclude che il giudice nazionale, investito di una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo, può tener conto sia di comportamenti del debitore risalenti a diversi anni prima sia dell’esistenza, nello Stato membro di stabilimento del debitore, di una legge che possa ostacolare l’esecuzione del credito, purché tali elementi siano valutati globalmente ai fini della verifica dell’urgenza e del rischio concreto richiesti dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014.

Principio affermato

Il sequestro conservativo europeo su conti bancari può essere concesso solo se il creditore dimostra, con indizi concreti e in una valutazione complessiva, un rischio attuale di frustrazione dell’esecuzione; il giudice non è vincolato a escludere in radice fatti remoti nel tempo né ostacoli normativi esterni, ma deve valutarne la rilevanza probatoria caso per caso, senza attribuire a tali ostacoli valore sufficiente in sé.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria civilesequestro conservativo su conti bancariesecuzione transfrontaliera dei creditigiochi d’azzardo onlinemisure cautelari

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