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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-545/24

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 maggio 2026. — Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira contro Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE – Regolamento (UE) 2015/1589 – Recupero dell’aiuto – Obbligo di recupero – Articolo 16, paragrafo 3 – Esecuzione immediata ed effettiva – Autonomia procedurale riconosciuta agli Stati membri – Sospensione del procedimento di esecuzione fiscale nazionale – Condizione relativa alla costituzione di una garanzia adeguata – Compatibilità. — Causa C-545/24

Giurisprudenza europea62024CJ0545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nel recupero di aiuti di Stato incompatibili, l’autonomia procedurale degli Stati membri incontra il limite dell’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. Le norme portoghesi sulla sospensione dell’esecuzione fiscale, fondate sulla prestazione di garanzia o sull’esonero dalla garanzia, sono incompatibili se producono un effetto sospensivo che ritarda il recupero dell’aiuto e ne mantiene il vantaggio concorrenziale. Solo se la misura cautelare elimina realmente tale vantaggio si può escludere la disapplicazione.

Recupero di aiuti di Stato illegali: compatibilità con l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 delle norme portoghesi che sospendono l’esecuzione fiscale su garanzia del beneficiario

La questione giuridica

Se l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 e l’articolo 5 della decisione della Commissione del 4 dicembre 2020 ostino all’applicazione di norme processuali portoghesi che, nel procedimento di esecuzione fiscale volto al recupero di aiuti di Stato illegali, consentono la sospensione del procedimento quando il beneficiario presta una garanzia o chiede l’esonero dalla garanzia, ovvero se tali garanzie procedurali debbano comunque essere rispettate.

Principio di diritto

L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 impone alle autorità nazionali e ai giudici nazionali di disapplicare le disposizioni interne che consentano la sospensione automatica di un procedimento di esecuzione fiscale diretto al recupero di un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno, quando la sospensione dipenda dalla prestazione di una garanzia o dalla richiesta di esonero dalla garanzia, salvo il caso in cui la garanzia, per le sue caratteristiche concrete, privi effettivamente il beneficiario del vantaggio concorrenziale derivante dall’aiuto. Il recupero deve essere immediato ed effettivo, e le procedure nazionali possono operare solo se non ne compromettono l’effetto utile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 278 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589, articolo 16, paragrafi 1 e 3
  • Decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, articolo 5
  • Lei Geral Tributária, articolo 52
  • Código de Procedimento e de Processo Tributário, articoli 169 e 199

Recupero di aiuti di Stato e sospensione dell’esecuzione fiscale

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal in materia di aiuti di Stato. La Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 e l’articolo 5 della decisione della Commissione del 4 dicembre 2020 relativa al regime "Zona Franca di Madera (ZFM) – Regime III".

Fatti e procedimento principale

La Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno il regime di aiuti portoghese applicato alla Zona Franca di Madera, ordinandone il recupero immediato ed effettivo entro otto mesi dalla notifica. In esecuzione di tale decisione, l’amministrazione tributaria portoghese ha avviato nei confronti di Utiledulci un procedimento di esecuzione fiscale per il recupero degli aiuti concessi sotto forma di riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito.

Il diritto portoghese non prevede una disciplina speciale per il recupero degli aiuti di Stato e rinvia alle regole generali dell’esecuzione fiscale. Tali regole consentono la sospensione dell’esecuzione in presenza di contestazione del debito, opposizione o pagamento rateale, purché il debitore presti una garanzia adeguata; è inoltre possibile ottenere l’esonero dalla garanzia in caso di danno irreparabile o manifesta mancanza di mezzi finanziari.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto se il requisito del recupero "immediato ed effettivo" imponga di disapplicare le norme nazionali che consentono la sospensione del procedimento di esecuzione fiscale, oppure se l’amministrazione debba comunque rispettare integralmente le garanzie procedurali previste dal diritto tributario portoghese.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 108 TFUE, quale base del controllo sugli aiuti di Stato;
  • il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare il considerando 25 e l’articolo 16, paragrafi 1 e 3;
  • l’articolo 278 TFUE, in relazione alle eventuali ordinanze di sospensione della Corte;
  • l’articolo 5 della decisione della Commissione del 4 dicembre 2020, che imponeva un recupero immediato ed effettivo;
  • le norme portoghesi degli articoli 52 della Lei Geral Tributária e 169 e 199 del Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ribadito che il recupero di un aiuto illegale e incompatibile mira a ripristinare la situazione concorrenziale precedente alla concessione dell’aiuto e costituisce un obbligo di risultato, da adempiere entro i termini fissati dalla Commissione. In mancanza di regole UE specifiche, gli Stati membri conservano un’autonomia procedurale, ma solo a condizione che le procedure nazionali permettano un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero.

Applicando tali principi, la Corte ha osservato che una sospensione automatica del recupero, anche quando subordinata alla prestazione di una garanzia, può ritardare in modo significativo la restituzione dell’aiuto e prolungare il vantaggio concorrenziale indebito. Strumenti come garanzia bancaria, cauzione, fideiussione, pegno o ipoteca volontaria non equivalgono, di per sé, alla restituzione dell’aiuto, poiché non sottraggono il beneficio al patrimonio del destinatario. Diversamente, sarebbe possibile mantenere il recupero immediato solo se la misura adottata eliminasse realmente il vantaggio concorrenziale, ad esempio mediante pignoramento o versamento su conto bloccato dell’importo dovuto e degli interessi.

La Corte ha inoltre escluso che difficoltà economiche del beneficiario o il ricorso a pagamenti rateali possano giustificare un ritardo nel recupero. Anche in caso di imprese in difficoltà o in fallimento, lo Stato membro deve adottare le misure necessarie per ottenere il rimborso dell’aiuto, senza poter invocare il diritto interno per neutralizzare l’obbligo derivante dal diritto dell’Unione.

Decisione e dispositivo

La Corte ha stabilito che l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 impone alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali di disapplicare le disposizioni interne che consentano la sospensione di un procedimento di esecuzione fiscale destinato al recupero di un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno, quando la sospensione dipenda dalla prestazione di una garanzia o dalla richiesta di esonero dalla garanzia. Fa eccezione soltanto l’ipotesi in cui la garanzia, per il suo effetto concreto, privi il beneficiario del vantaggio concorrenziale connesso all’aiuto.

Principio affermato

Il recupero degli aiuti di Stato illegali deve essere eseguito senza indugio e in modo effettivo; le procedure nazionali sono ammesse solo se non ostacolano tale risultato. Le norme interne che producono un effetto sospensivo automatico incompatibile con questo obiettivo devono essere disapplicate dal giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statorecupero degli aiuti illegaliautonomia procedurale degli stati membridiritto tributario proceduraleeffettività del diritto dell’unione

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