Corte di giustizia, Sentenza C-95/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 maggio 2026. — ATAU contro Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Procedura di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4, punto 6 – Impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena conformemente al proprio diritto interno – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i) – Interessato non comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna – Informazioni riguardo alla data dell’udienza e al luogo fissati per tale processo – Rinuncia volontaria e inequivocabile dell’interessato a comparire personalmente a detto processo – Valutazione dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione – Obbligo di interpretazione conforme. — Causa C-95/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito il coordinamento tra mandato d’arresto europeo ed esecuzione della pena nello Stato in cui il condannato risiede. Ha affermato che le regole sul rifiuto di consegna e quelle sul riconoscimento della sentenza resa in contumacia devono essere lette in modo coerente e con pari contenuto sostanziale. Ne consegue che una normativa nazionale non può imporre un rifiuto automatico del riconoscimento quando il diritto dell’Unione attribuisce una mera facoltà, né può applicare criteri diversi tra consegna ed esecuzione della sentenza. La Corte precisa anche che la conoscenza del processo richiede, in sostanza, informazione sulla data e sul luogo dell’udienza, valutabile alla luce di tutte le circostanze del caso.
Mandato d’arresto europeo ed esecuzione della pena nello Stato di residenza: rapporto tra rifiuto della consegna e riconoscimento della sentenza resa in contumacia, con interpretazione conforme delle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909.
La questione giuridica
Se, quando lo Stato di esecuzione può rifiutare la consegna ex articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e potrebbe assumere l’esecuzione della pena, il giudice nazionale debba o possa comunque negare il riconoscimento della sentenza straniera resa in contumacia ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909; e se il requisito di conoscenza del processo fissato di cui al punto ii) implichi necessariamente la conoscenza della data e del luogo dell’udienza.
Principio di diritto
Le decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, lette alla luce della decisione quadro 2009/299, ostano a una normativa nazionale che, nei casi in cui la consegna possa essere rifiutata per eseguire la pena nello Stato di esecuzione, impedisca al giudice di riconoscere ed eseguire la sentenza straniera solo perché non ricorrono i presupposti previsti dalla normativa interna di recepimento della decisione quadro 2008/909. Inoltre, il requisito della conoscenza del processo fissato di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), è soddisfatto se, valutate tutte le circostanze pertinenti e il comportamento dell’interessato, risulta che egli è stato informato della data dell’udienza e del luogo del processo; se i presupposti specifici non risultano formalmente integrati, l’autorità di esecuzione deve comunque poter valutare tutte le circostanze del caso per verificare se i diritti della difesa siano stati rispettati, senza che una disciplina nazionale possa trasformare una facoltà di rifiuto in un obbligo automatico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4 bis, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera i), decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 25 decisione quadro 2008/909/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 8, paragrafo 2, direttiva (UE) 2016/343
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Mandato d’arresto europeo ed esecuzione della pena nello Stato di residenza
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Napoli in un procedimento sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso da un giudice slovacco nei confronti di ATAU, condannato in contumacia a una pena detentiva. Il nodo centrale è il coordinamento tra il possibile rifiuto della consegna ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e il riconoscimento della sentenza straniera per eseguire la pena nello Stato di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2008/909.
Fatti e procedimento principale
ATAU è stato arrestato in Italia e ha chiesto alla Corte d’appello di Napoli di rifiutare la consegna alla Slovacchia, disponendo in cambio l’esecuzione della pena in Italia. Il giudice del rinvio ha chiesto alle autorità slovacche informazioni supplementari sulle garanzie processuali offerte nel procedimento concluso con la condanna. Dalla risposta slovacca è emerso che l’interessato non era comparso personalmente al processo, ma era stato assistito e rappresentato da un avvocato; non era però stato informato personalmente della data e del luogo dell’udienza, pur sapendo che un procedimento era in corso e avendo poi scelto di allontanarsi senza lasciare un recapito utile.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, che consente all’autorità di esecuzione di rifiutare la consegna quando la persona dimora nello Stato membro di esecuzione e tale Stato si impegna a eseguire la pena. Richiama poi l’articolo 4 bis della medesima decisione quadro, che disciplina i casi di decisioni pronunciate in assenza dell’interessato. Per la decisione quadro 2008/909 sono centrali l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), che prevede un motivo di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza resa in contumacia, e l’articolo 25, che estende tali regole, mutatis mutandis, ai casi di esecuzione della pena nello Stato che rifiuta la consegna ex articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. La Corte richiama inoltre la decisione quadro 2009/299, la direttiva 2016/343 e la Carta, in particolare gli articoli 47 e 48.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano. Ribadisce che spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza del rinvio e che le questioni pregiudiziali sono presunte pertinenti, salvo manifesta assenza di nesso con la controversia o natura ipotetica. Poiché il giudice del rinvio ha escluso che nel caso concreto siano integrati i presupposti della disciplina italiana di recepimento della decisione quadro 2008/909, la Corte esamina le questioni sulla base di tale quadro fattuale.
Ragionamento della Corte: coerenza tra decisione quadro 2002/584 e decisione quadro 2008/909
La Corte afferma che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, introdotti dalla decisione quadro 2009/299, hanno formulazioni molto simili e perseguono obiettivi analoghi: garantire il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo e proteggere i diritti della difesa in caso di condanna in contumacia. Ne deriva che i presupposti delle due disposizioni devono essere letti in modo coerente e uniforme.
Per questo motivo, una normativa nazionale non può subordinare i due regimi a condizioni diverse, a seconda che si valuti la non esecuzione del mandato d’arresto europeo oppure il non riconoscimento della sentenza straniera. Se il diritto dell’Unione attribuisce una facoltà, il diritto interno non può trasformarla in un obbligo automatico di rifiuto o, al contrario, imporre criteri più severi in uno dei due passaggi decisionali.
La nozione di “conoscenza del processo fissato”
La Corte affronta in modo specifico il punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909. Interpreta il requisito della conoscenza del processo fissato come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e conclude che esso richiede che l’interessato sia stato informato della data dell’udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la condanna. Tale interpretazione è desunta dal tenore della disposizione, dal contesto sistematico, dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i), e dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.
La Corte precisa, tuttavia, che la mancata informazione diretta non esclude automaticamente la soddisfazione della condizione. Il giudice competente deve valutare tutte le circostanze del caso, con particolare attenzione alla diligenza dell’autorità pubblica e al comportamento dell’interessato. Se quest’ultimo ha deliberatamente evitato di ricevere le informazioni o si è sottratto alla notifica, può ritenersi soddisfatto il requisito informativo, purché le autorità abbiano compiuto sforzi ragionevoli per localizzarlo e informarlo.
Difesa tecnica e mandato al difensore
Quanto al punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), la Corte chiarisce anche che la mera presenza di un avvocato d’ufficio o la sola assistenza tecnica non bastano: occorre che l’interessato abbia conferito un mandato al difensore, eventualmente nominato dallo Stato, per rappresentarlo in quel processo, e che tale difensore lo abbia effettivamente patrocinato. Spetta al giudice nazionale verificare se dalle circostanze concrete emerga una designazione consapevole del difensore quale rappresentante dell’interessato in sua assenza.
Facoltà di rifiuto e obbligo di interpretazione conforme
Sulla prima questione, la Corte ribadisce che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 usa il verbo “può”, il che indica una facoltà di rifiuto e non un obbligo. Anche se non sono soddisfatte le condizioni delle ipotesi tipizzate ai punti i), ii) o iii), l’autorità competente dello Stato di esecuzione può comunque prendere in considerazione tutte le circostanze del caso per accertare se i diritti della difesa siano stati rispettati e, in tal caso, riconoscere ed eseguire la sentenza.
Poiché la normativa nazionale italiana, secondo la decisione di rinvio, impone invece un rifiuto automatico quando mancano i presupposti tipizzati, la Corte la reputa incompatibile con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909. Tuttavia, non essendo le decisioni quadro dotate di effetto diretto, spetta al giudice nazionale interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme al diritto dell’Unione, senza interpretazione contra legem.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- la decisione quadro 2002/584, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 ostano a una normativa nazionale che impedisca al giudice di ordinare l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione solo perché non risultano integrati i presupposti del riconoscimento della sentenza straniera secondo il diritto interno di recepimento della decisione quadro 2008/909;
- il requisito della conoscenza del processo fissato, ai fini del punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), è soddisfatto quando, valutate tutte le circostanze pertinenti e il comportamento dell’interessato, risulta che egli è stato informato della data e del luogo dell’udienza.
Principio ricavabile
La pronuncia conferma che, nei casi di condanna in contumacia, il sistema europeo richiede una lettura coerente tra consegna e riconoscimento della sentenza: se il diritto dell’Unione consente al giudice di esecuzione di tener conto di tutte le circostanze del caso, il diritto interno non può irrigidire il meccanismo fino a imporre un rifiuto automatico. Il centro di gravità resta la tutela effettiva dei diritti della difesa, bilanciata con l’obiettivo del reciproco riconoscimento e della lotta all’impunità.
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