Sentenza n. 339/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare: - del provvedimento del 26 febbraio 2025, prot. n. 6061, notificato in pari data, mediante il quale il Comune di Tempio Pausania ha ordinato alla TPO - Tempio Pausania S.r.l. di cessare immediatamente i lavori di cui alla pratica S.U.A.P.E.E. n. 04640620409-07092023-1049.661290 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza nominale pari a 5,448 MWp, in località Giuanne Masu; - di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché allo stato non conosciuto, avverso cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di divieto di prosecuzione dei lavori e di ripristino dei luoghi relativi a un impianto fotovoltaico autorizzato
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto dal SUAPE comunale l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 5,448 MWp, qualificato come ricadente in area idonea ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 199/2021. Dopo la comunicazione di inizio lavori, il Comune ha ritenuto l’intervento incompatibile con la l.r. Sardegna n. 20/2024, che qualificava come non idonee determinate aree, vietava la realizzazione degli impianti in tali zone e stabiliva che i titoli autorizzatori già rilasciati fossero privi di efficacia, salvo l’avvenuta modifica irreversibile dei luoghi. Il Comune ha quindi adottato un provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, ordinando la cessazione dei lavori e il ripristino. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti per contrasto della disciplina regionale con la Costituzione e con il diritto dell’Unione europea, sostenendo che la normativa regionale non potesse introdurre divieti assoluti e retroattivi tali da travolgere un titolo autorizzatorio già rilasciato. Nelle more, la Corte costituzionale, con sentenza n. 184/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. n. 20/2024 sotto diversi profili, censurando sia i divieti assoluti e aprioristici relativi alle aree non idonee, sia la privazione di efficacia dei titoli già rilasciati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. La decisione si fonda sulla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la l.r. n. 20/2024, unica base normativa del provvedimento comunale. Il Collegio ha recepito il principio secondo cui il potere regionale di individuare le aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non consente di introdurre divieti assoluti e aprioristici, in contrasto con l’esigenza di massima diffusione delle energie rinnovabili. È stata inoltre valorizzata l’illegittimità della disposizione regionale che privava retroattivamente di efficacia i titoli autorizzatori già rilasciati, poiché lesiva dei principi di decarbonizzazione, massima diffusione delle energie rinnovabili, legittimo affidamento, certezza del diritto, ragionevolezza e libertà di iniziativa economica. Poiché il provvedimento comunale si fondava esclusivamente sulla disciplina regionale dichiarata illegittima, ne è conseguito l’annullamento. Le spese sono state compensate per l’obiettiva complessità e novità della controversia.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. n. 241/1990
provvedimento interdittivo di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi
Il Comune ha utilizzato tale disposizione come base procedimentale per vietare la prosecuzione dei lavori e ordinare il ripristino, ritenendo inefficace il titolo autorizzatorio per effetto della normativa regionale.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
il potere ... di individuare con legge regionale le aree idonee ... è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico
La disciplina regionale delle aree idonee e non idonee deve rispettare i principi statali ed eurounitari e non può trasformare l’inidoneità in un divieto assoluto di installazione.
art. 117, comma 1, Cost.
La normativa regionale sulle aree per impianti FER deve rispettare i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili.
art. 117, comma 3, Cost.
La disciplina regionale è soggetta ai principi fondamentali statali nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
artt. 3 e 41 Cost.
La privazione retroattiva di efficacia dei titoli autorizzatori già rilasciati, in assenza di ragioni tecniche o scientifiche e salvo il solo limite della modifica irreversibile dei luoghi, viola i principi di ragionevolezza, legittimo affidamento, certezza del diritto e libertà di iniziativa economica.
direttiva 2023/2413/UE
Esprime principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, che costituiscono parametri interposti di legittimità costituzionale della disciplina regionale.
artt. 1, comma 2, 2 e 7, d.m. 21 giugno 2024
Concorrono a definire i parametri statali di riferimento per l’individuazione delle aree idonee e non idonee agli impianti da fonti rinnovabili.
sentenza Corte costituzionale n. 184/2025
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, sotto diversi profili, della l.r. Sardegna n. 20/2024, privando di base normativa il provvedimento comunale impugnato.
Massime di principio
- Il potere regionale di individuare le aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non consente di qualificare l’inidoneità come un divieto assoluto e aprioristico di installazione, salvo che ricorrano specifiche ed evidenti esigenze di tutela degli ecosistemi e della biodiversità coerenti con i principi statali ed eurounitari.
- Una disciplina regionale non può privare retroattivamente di efficacia i titoli autorizzatori già rilasciati per impianti da fonti rinnovabili mediante un divieto generale fondato sulla mera localizzazione in un’area dichiarata non idonea, poiché tale disciplina incide sui principi di massima diffusione delle energie rinnovabili, legittimo affidamento, certezza del diritto, ragionevolezza e libertà di iniziativa economica.
- L’annullamento o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina regionale che costituisce l’unica base normativa di un provvedimento comunale interdittivo comporta l’annullamento del provvedimento applicativo.
- La disciplina regionale in materia di impianti da fonti rinnovabili deve rispettare sia i principi fondamentali statali in materia di energia sia i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, inclusi i principi di decarbonizzazione e di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
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