Cassazione Penale, Sentenza n. 14423/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze (associazione mafiosa e reati connessi; e detenzione di stupefacenti) e aveva rigettato il riconoscimento della continuazione con una terza sentenza (violazione della sorveglianza speciale). I motivi sollevati in Cassazione riguardavano: (i) la presunta sproporzione degli aumenti di pena per i reati satellite; (ii) l'illegittima applicazione della pena pecuniaria in aumento al reato più grave (416-bis) e la violazione degli artt. 1 e 81 c.p., dell'art. 25 Cost. e del DPR 380/2001; (iii) la mancata valutazione complessiva degli indici del medesimo disegno criminoso ai fini dell'art. 81 co. 2 c.p. Il ricorso conteneva quindi censure sia di diritto sia di motivazione sulla valutazione della continuazione e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i profili relativi all'applicazione della pena pecuniaria e ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena, rideterminandola in anni diciannove e mesi dieci di reclusione. Ha invece rigettato il ricorso nel resto: sono state confermate la valutazione del giudice dell'esecuzione sulla mancata continuazione con la sentenza n. 3 (la distanza temporale di circa sei anni e l'eterogeneità delle condotte giustificano l'esclusione della stessa deliberazione criminosa originaria) e la motivazione relativa agli aumenti applicati per i reati satellite, ritenuta adeguata nella misura in cui le singole maggiorazioni erano contenute e motivate in termini conformi alla giurisprudenza. In sintesi: accoglimento parziale del ricorso (solo sulla determinazione della pena), rigetto per il resto.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
reato associativo mafioso, indicato come il reato più grave in relazione al quale si valuta la continuazione con reati satellite
art. 81 co. 2 cod. pen.
disciplina della continuazione: richiede valutazione del 'medesimo disegno criminoso' e consente aumenti di pena per reati satellite; la sua applicazione richiede valutazione degli indici fattuali (contiguità spazio-temporale, omogeneità del disegno, prevedibilità dei reati satellite)
art. 135 cod. pen.
predisposto per la conversione/adeguamento del tipo di pena: alla luce della giurisprudenza, quando l'aumento per reato satellite implica differente genere di pena (es. pecuniaria), l'aumento deve essere eseguito rispettando il genere della pena prevista per il reato satellite e, se occorre, ragguagliato a pena pecuniaria
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
indica che la pena base nel calcolo della continuazione deve corrispondere a quella concretamente inflitta dal giudice della cognizione per il reato ritenuto più grave
art. 620, lett. l, cod. proc. pen.
consente alla Corte di Cassazione, quando l'errore è correggibile in sede di legittimità, di annullare senza rinvio e rideterminare la pena in questa sede; applicata per rideterminare la pena in anni diciannove e mesi dieci
Sezioni Unite, n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01
principio secondo cui, in caso di continuazione tra reati con sanzioni eterogenee, l'aumento per il reato satellite deve rispettare il genere della pena prevista per il reato satellite e, se necessario, essere ragguagliato a pena pecuniaria
Sezione 1, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Sez.1, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01
richiama l'obbligo del giudice, nel reato continuato, di individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare/motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite
Sezioni Unite, n. 7029 del 28/09/2023 (Giampà)
Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01
richiama il principio relativo all'individuazione della pena base e alla corrispondenza con la pena inflitta dal giudice di merito per il reato più grave ai fini del calcolo della continuazione
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione (art. 81 co. 2 c.p.) è determinante l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso": vanno valutati la contiguità spazio-temporale, la prevedibilità dei reati satellite al momento dell'adesione all'associazione e l'omogeneità delle condotte; un lungo intervallo temporale e l'eterogeneità dei beni tutelati possono giustificare l'esclusione della continuazione
- Il giudice dell'esecuzione deve individuare la pena base corrispondente a quella inflitta per il reato più grave e calcolare e motivare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite; il grado di dettaglio motivazionale richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti (più stringente se gli aumenti sono significativi o appaiono sproporzionati)
- Se i reati continuati prevedono sanzioni di genere diverso (es. reclusione per il reato principale e pena pecuniaria per il satellite), l'aumento va operato nel rispetto del genere della pena del reato satellite: l'eventuale adeguamento (ragguagliamento) deve seguire i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (es. Sez. U 2018 Giglia)
- In sede di cassazione, se l'errore di determinazione della pena è rettificabile sulla base degli elementi di fatto e di diritto già acquisiti, la Corte può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620, lett. l, c.p.p.
- La prevedibilità della commissione di reati satellite al momento dell'ingresso in un sodalizio è elemento centrale: se, al tempo dell'adesione, la commissione del particolare reato non era prevedibile o la condotta è fisiologicamente distante nel tempo e diversa nella natura, la continuazione può essere esclusa
- La difesa che contesta l'esistenza di una continuazione deve documentare in modo compiuto gli indici del medesimo disegno criminoso; tuttavia il giudice rimane libero di valutare tali indici e il suo apprezzamento è sindacabile in Cassazione solo per vizi di legge o insufficiente motivazione
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