Tribunale, Sentenza T-71/21
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 8 December 2021. — QB v European Commission. — Civil service – Temporary staff – Remuneration – Expatriation allowance – Article 4(1)(a) of Annex VII to the Staff Regulations – Refusal to grant the expatriation allowance – Main occupation – Work done for another State. — Case T-71/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di un agente temporaneo della Commissione che contestava il diniego dell’indennità di espatrio. La Corte conferma che, nel periodo di riferimento, la sua occupazione principale era stata svolta a Bruxelles come Segretario generale dell’EJTN e che tale attività non rientrava nell’eccezione del lavoro svolto per un altro Stato. Sono altresì respinte le censure relative alla motivazione e all’errore manifesto.
Esclusione dell’indennità di espatrio a un agente temporaneo della Commissione per avere svolto, nel periodo di riferimento, la propria occupazione principale a Bruxelles e non rientrare nell’eccezione del lavoro svolto per un altro Stato.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia legittimamente negato l’indennità di espatrio prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII allo Statuto, per il motivo che il ricorrente aveva svolto la sua occupazione principale a Bruxelles nel periodo di riferimento e che l’attività resa presso l’EJTN non poteva essere qualificata come "lavoro svolto per un altro Stato"; inoltre, se il provvedimento fosse adeguatamente motivato e se vi fosse un manifesto errore di valutazione.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che l’indennità di espatrio è negata quando, nel quinquennio di riferimento, l’agente abbia svolto la propria occupazione principale nel territorio dello Stato di impiego; basta il soddisfacimento di uno solo dei criteri alternativi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII allo Statuto per escludere il beneficio. Inoltre, il lavoro prestato presso l’EJTN, associazione internazionale non integrata nella rappresentanza permanente di uno Stato membro, non costituisce "lavoro svolto per un altro Stato"; pertanto la Commissione ha correttamente rifiutato l’indennità, la decisione era sufficientemente motivata e non sussisteva alcun manifesto errore di valutazione.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 69 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 20 e 21 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (CEOS)
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Diniego dell’indennità di espatrio a un agente temporaneo della Commissione
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da QB, agente temporaneo della Commissione, avverso la decisione del PMO che gli aveva riconosciuto l’indennità per condizione di vita all’estero ma negato l’indennità di espatrio. La controversia verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII allo Statuto, applicabile per analogia agli agenti temporanei ai sensi del CEOS.
Fatti e procedimento amministrativo
QB, cittadino polacco e giudice in Polonia dal 2005, era stato distaccato presso il KSSiP e, dal dicembre 2013, nominato Segretario generale dell’EJTN in forza di un accordo tra il Ministero della giustizia polacco e l’EJTN. Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2019 aveva anche ricoperto un incarico di specialista capo presso il Centro di cooperazione internazionale del KSSiP. Egli e la famiglia avevano vissuto a Bruxelles dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2019, per poi rientrare in Polonia al termine del mandato presso l’EJTN.
Dopo l’assunzione presso la Commissione il 1 gennaio 2020, il PMO ha ritenuto che nel periodo di riferimento 1 luglio 2014 - 30 giugno 2019 il ricorrente avesse svolto la propria occupazione principale a Bruxelles e, pertanto, ha negato l’indennità di espatrio. La successiva reclamazione amministrativa è stata respinta dall’AECE, che ha anche escluso che l’attività presso l’EJTN potesse essere considerata "lavoro svolto per un altro Stato".
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 69 dello Statuto, che disciplina l’indennità di espatrio;
- l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII allo Statuto, che subordina l’indennità all’assenza, nel periodo di riferimento, di residenza abituale o occupazione principale nel territorio dello Stato di impiego, salvo l’eccezione del lavoro svolto per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale;
- gli articoli 20 e 21 del CEOS, che rendono applicabili tali disposizioni agli agenti temporanei;
- l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, in tema di reclamo amministrativo.
Esame del primo motivo: motivazione insufficiente
Il ricorrente lamentava che il diniego fosse insufficiente o non adeguatamente motivato. Il Tribunale osserva che la decisione del PMO era un modulo standard, implicitamente negativo quanto all’indennità di espatrio, ma la carenza di motivazione poteva essere sanata dalla decisione di rigetto del reclamo.
Secondo il Tribunale, tale decisione esponeva chiaramente le ragioni del diniego: il ricorrente aveva svolto l’attività di Segretario generale dell’EJTN a Bruxelles e tale attività non rientrava nella categoria del "lavoro svolto per un altro Stato". La motivazione era sufficiente a consentire al ricorrente di comprendere la decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. La doglianza è quindi respinta.
Esame del secondo motivo: violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
Il Tribunale ricorda che l’indennità di espatrio ha lo scopo di compensare le difficoltà e i costi aggiuntivi connessi al trasferimento e all’integrazione nel nuovo ambiente, e che i criteri di residenza abituale e occupazione principale sono criteri oggettivi e alternativi. È sufficiente che uno solo dei due sia soddisfatto nello Stato di impiego perché il beneficio sia escluso.
Nel caso di specie, il Tribunale analizza anzitutto l’occupazione principale del ricorrente. Dall’accordo con l’EJTN e dalle funzioni effettivamente svolte emerge che il Segretario generale aveva compiti amministrativi e di rappresentanza di rilievo, con necessità di presenza a Bruxelles. Il livello della remunerazione e l’alloggio fornito dall’EJTN confermavano che tali mansioni non erano meramente accessorie rispetto all’incarico di giudice in Polonia. Neppure gli argomenti relativi ai contatti con soggetti non belgi, ai viaggi frequenti, alla permanenza del rapporto di giudice o al mantenimento del posto nel KSSiP potevano modificare tale conclusione.
Il Tribunale esclude poi che l’attività svolta presso l’EJTN rientri nell’eccezione del "lavoro svolto per un altro Stato". Richiamando la propria e la giurisprudenza della Corte, chiarisce che il concetto di Stato riguarda lo Stato in quanto persona giuridica e soggetto unitario di diritto internazionale, rappresentato dal sistema della rappresentanza diplomatica permanente. L’attività presso un’associazione internazionale senza personalità giuridica, non integrata nella rappresentanza permanente di uno Stato membro, non soddisfa tale requisito. Di conseguenza, il lavoro presso l’EJTN non può essere qualificato come lavoro svolto per la Repubblica di Polonia ai fini della norma.
Poiché la Commissione ha correttamente ritenuto che l’occupazione principale del ricorrente fosse a Bruxelles, non occorreva esaminare la residenza abituale, criterio alternativo e assorbito dalla prima constatazione. Il motivo è pertanto respinto.
Esame del terzo motivo: manifesto errore di valutazione
Il Tribunale respinge anche la censura di manifesto errore di valutazione. Poiché i presupposti per l’applicazione dell’eccezione sono espressamente definiti dalla norma, la Commissione non disponeva di alcun margine discrezionale: una volta accertato che il lavoro svolto non era "per un altro Stato" e che l’occupazione principale era a Bruxelles, il diniego dell’indennità era obbligato. Non può quindi parlarsi di errore manifesto.
Decisione e conseguenze
Il ricorso è integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, QB è condannato alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- per negare l’indennità di espatrio basta che, nel periodo di riferimento, sia soddisfatto uno solo dei criteri alternativi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII allo Statuto;
- l’attività svolta presso un organismo internazionale non integrato nella rappresentanza permanente di uno Stato membro non costituisce, di regola, "lavoro svolto per un altro Stato";
- la motivazione di una decisione di diniego può essere completata in sede di reclamo amministrativo;
- quando la norma applicabile non lascia margini discrezionali, non può essere accolto un motivo fondato su manifesto errore di valutazione.
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