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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-474/21

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 8 December 2021. — Franz Schröder GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-474/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di ammissione dell’impugnazione proposta da Franz Schröder GmbH & Co. KG contro la sentenza del Tribunale in una controversia di nullità di marchio UE. Ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato, con precisione sufficiente, l’esistenza di una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata esaminata nel merito e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa al giudizio nel merito per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale, relativo a una controversia su marchio dell’Unione europea, sollevasse una questione significativa ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione, tale da giustificare l’ammissione dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura. In particolare, se i motivi invocati dal ricorrente illustrassero in modo chiaro e dettagliato un errore di diritto commesso dal Tribunale.

Principio di diritto

L’impugnazione contro una decisione del Tribunale relativa a un marchio UE non è ammessa a procedere se la domanda di autorizzazione non indica in modo chiaro e dettagliato, con riferimento alla sentenza impugnata, un errore di diritto del Tribunale e non dimostra concretamente che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta invocare in astratto violazioni di diritti procedurali, di imparzialità o dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, né criticare la decisione amministrativa originaria anziché la sentenza del Tribunale.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009

Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa al procedimento

La Corte di giustizia, in formazione competente a stabilire se un’impugnazione possa essere esaminata, ha pronunciato un’ordinanza nell’ambito di un ricorso proposto da Franz Schröder GmbH & Co. KG contro la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021, relativa a una controversia di nullità in materia di marchio dell’Unione europea. La decisione riguarda esclusivamente la fase filtro di ammissione dell’impugnazione, prevista per talune controversie in materia di EUIPO.

Parti e contesto processuale

Il ricorrente in appello era Franz Schröder GmbH & Co. KG. La controparte era l’EUIPO, convenuto nel procedimento di primo grado, mentre RDS Design ApS era interveniente dinanzi al Tribunale. La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 ottobre 2019, adottata nell’ambito di un procedimento di nullità tra Franz Schröder e RDS Design.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il meccanismo introdotto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui l’impugnazione contro talune decisioni del Tribunale in materia EUIPO non procede se la Corte non ritiene che essa debba essere ammessa. Richiama inoltre gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una domanda motivata contenente tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione.

Nel merito delle censure prospettate dal ricorrente, vengono evocati anche:

  • l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • l’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001;
  • l’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Motivi dedotti nella domanda di ammissione

Il ricorrente aveva articolato quattro argomenti per sostenere che l’impugnazione sollevasse questioni significative per il diritto dell’Unione:

  • violazione dei diritti procedurali fondamentali e del principio di equo procedimento per avere l’EUIPO considerato tardivamente taluni fatti;
  • violazione del principio di imparzialità e dell’articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 2017/1001, per avere la commissione di ricorso proceduto a una propria attività istruttoria;
  • violazione del diritto di essere sentiti, poiché la commissione di ricorso avrebbe fondato la decisione su fatti accertati d’ufficio senza previa osservazione delle parti;
  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in relazione al conflitto tra interesse privato del titolare del marchio e interesse pubblico all’uso libero dei termini descrittivi.

Ragionamento della Corte sulla domanda di ammissione

La Corte ricorda che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere, in modo chiaro e dettagliato:

  • i motivi di impugnazione;
  • la questione di diritto posta da ciascun motivo;
  • la ragione per cui tale questione sarebbe significativa;
  • la disposizione di diritto UE o la giurisprudenza asseritamente violata;
  • la natura dell’errore di diritto imputato al Tribunale;
  • l’incidenza di tale errore sull’esito della sentenza.

La Corte sottolinea inoltre che, nel meccanismo dell’articolo 58a dello Statuto, sono rilevanti solo errori di diritto risultanti dalla sentenza impugnata, non dalla decisione amministrativa originaria dell’EUIPO.

Valutazione dei singoli argomenti

Quanto ai primi due argomenti, la Corte osserva che il ricorrente non aveva indicato con precisione i passaggi della sentenza del Tribunale che costituirebbero un errore di diritto, né aveva addirittura allegato l’esistenza stessa di un errore del Tribunale. Le censure erano rivolte in sostanza contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, e non contro la sentenza impugnata.

Quanto al terzo argomento, la Corte rileva che il ricorrente si era limitato a richiamare in termini generali l’importanza del diritto di essere sentiti, senza dimostrare un errore di diritto del Tribunale né spiegare in che modo il motivo sollevasse una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Quanto al quarto argomento, la Corte afferma che l’esposizione del ricorrente non era sufficientemente chiara e precisa per consentire di comprendere la natura dell’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale. Anche tale censura si riduceva a una considerazione astratta sul bilanciamento tra interessi privati e interesse pubblico nella tutela dei termini descrittivi.

Dispositivo e spese

La Corte conclude che la domanda non era idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata ammessa a procedere.

Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti, la Corte ha deciso che Franz Schröder GmbH & Co. KG avrebbe sopportato le proprie spese.

Principio affermato

Nel filtro di ammissibilità delle impugnazioni in materia EUIPO, il ricorrente deve dimostrare in modo rigoroso e autosufficiente che la sentenza del Tribunale contiene un errore di diritto e che la questione dedotta ha rilevanza sistemica per il diritto dell’Unione. La Corte non esamina censure dirette contro la decisione amministrativa impugnata in primo grado, né doglianze formulate in termini generici o astratti.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaprocedimento dinanzi all'euipoimpugnazione e filtro di ammissibilitàdiritto di essere sentitiprincipi del giusto procedimento

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