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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-247/20

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 8 December 2021. — JP v European Commission. — Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Documents relating to Open Competition EPSO/AD/363/18 for the recruitment of administrators at grade AD 7 in the field of taxation – Restriction of the scope of the application for access – Refusal to grant access – Article 4(3) of Regulation No 1049/2001 – Exception relating to the protection of the decision-making process – Article 6 of Annex III to the Staff Regulations – Secrecy of the selection board’s proceedings – Partial access – Non-contractual liability. — Case T-247/20

Giurisprudenza europea62020TJ0247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato il rifiuto della Commissione di concedere a una candidata l’accesso a documenti relativi a un concorso EPSO per amministratori nel settore fiscalità. Ha riconosciuto in linea di principio la rilevanza dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, letta alla luce della segretezza delle deliberazioni della commissione giudicatrice, ma ha censurato il diniego nella parte in cui non era stato esaminato l’accesso parziale ad alcune domande dei documenti 1 e 2. La domanda di risarcimento per danno non patrimoniale è stata invece respinta come manifestamente irricevibile. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte.

Accesso ai documenti relativi a una procedura EPSO: rapporto tra Regolamento n. 1049/2001, segretezza delle deliberazioni della commissione giudicatrice e accesso parziale ai documenti di concorso.

La questione giuridica

Se la Commissione potesse negare l’accesso ai documenti relativi al concorso invocando l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6 dell’allegato III allo statuto dei funzionari; se la motivazione del diniego fosse sufficientemente specifica; se spettasse un accesso almeno parziale ai documenti non integralmente coperti dall’eccezione; e se il comportamento dell’amministrazione nell’istruire la domanda potesse generare responsabilità extracontrattuale per danno non patrimoniale.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, nei documenti di una procedura di selezione dell’Unione, la Commissione può invocare l’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale quando i documenti contengono valutazioni individuali o comparative dei candidati o informazioni coperte dalla segretezza delle deliberazioni della commissione giudicatrice ex articolo 6 dell’allegato III allo statuto dei funzionari; tuttavia, deve verificare anche la possibilità di un accesso parziale e non può negarlo per le parti del documento che non rientrano in tale segretezza. Nel caso di specie, il diniego totale è stato annullato solo per le sezioni dei documenti 1 e 2 contenenti domande non coperte dalla segretezza, mentre è stato confermato per il resto; la domanda risarcitoria è stata dichiarata manifestamente irricevibile per insufficienza di allegazioni sul danno e sul nesso causale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 6 dell’allegato III allo statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 27 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea

Accesso ai documenti relativi al concorso EPSO/AD/363/18

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da una candidata a un concorso EPSO per amministratori AD 7 nel settore della fiscalità, nonché una domanda di risarcimento ex articolo 268 TFUE. Il Tribunale era chiamato a valutare il diniego della Commissione di accesso a documenti connessi alla procedura concorsuale, alla luce del regolamento n. 1049/2001 e della segretezza delle deliberazioni della commissione giudicatrice prevista dallo statuto dei funzionari.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente aveva partecipato al concorso EPSO/AD/363/18 e, dopo non essere stata inserita nella lista di riserva, aveva presentato una domanda di revisione e, successivamente, varie domande di accesso a documenti. I documenti richiesti riguardavano in particolare:

  • la valutazione delle risposte ai colloqui;
  • i verbali delle riunioni della commissione giudicatrice;
  • il compito svolto nella case study e le note di correzione;
  • i punteggi di alcuni candidati presenti nella lista di riserva. La Commissione aveva negato integralmente l’accesso invocando, da un lato, la tutela dei dati personali e, dall’altro, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 in combinato disposto con l’articolo 6 dell’allegato III allo statuto dei funzionari, senza riconoscere un interesse pubblico prevalente né un accesso parziale utile.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha affrontato principalmente tre profili:

  • se il diniego fosse sufficientemente motivato quanto all’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001;
  • se la Commissione avesse correttamente applicato la segretezza delle deliberazioni della commissione giudicatrice e la relativa presunzione di danno al processo decisionale;
  • se fosse stato omesso il dovuto esame dell’accesso parziale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001. È stata inoltre esaminata la domanda risarcitoria fondata sulla violazione del principio di buona amministrazione.

Normativa rilevante e giurisprudenza richiamata

La Corte ha richiamato in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1049/2001, in specie gli articoli 4, 6, 7 e 8;
  • l’articolo 6 dell’allegato III allo statuto dei funzionari, sulla segretezza delle deliberazioni della commissione giudicatrice;
  • l’articolo 27 dello statuto dei funzionari;
  • l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta, per l’obbligo di motivazione;
  • gli articoli 263 e 268 TFUE;
  • il regolamento (UE) 2018/1725, richiamato dal primo motivo della ricorrente;
  • la giurisprudenza Alexandrou v Commission, Hendrickx v Council, Innamorati, LPN e Finland v Commission, Choudhury, Bonnafous, ZL v EUIPO, XC v Commission, tra le altre.

Ragionamento del Tribunale sull’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3

Il Tribunale ha ritenuto che i documenti richiesti fossero, in linea di principio, connessi al processo decisionale della Commissione nell’ambito della procedura EPSO. Ha quindi confermato che la segretezza delle deliberazioni della commissione giudicatrice, stabilita dall’articolo 6 dell’allegato III allo statuto dei funzionari, può giustificare il diniego di accesso quando i documenti contengano:

  • valutazioni individuali o comparative dei candidati;
  • posizioni dei singoli membri della commissione;
  • elementi che possano incidere sulla libertà e indipendenza del collegio. Per i documenti 1, 2, 3, 5 e 6, il Tribunale ha ritenuto che tali elementi fossero effettivamente presenti, sicché il rifiuto della Commissione era sostanzialmente fondato quanto alla parte coperta dalla segretezza.

Per il documento 4, relativo al case study, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando un elaborato è destinato a essere riutilizzato in future procedure, la sua divulgazione può compromettere la parità di trattamento e la corretta organizzazione dei concorsi. In tale contesto, la Commissione poteva presumere che la divulgazione avrebbe inciso seriamente sul proprio processo decisionale.

Motivazione del diniego e onere di specificazione

Il Tribunale ha respinto la censura relativa all’insufficienza della motivazione. Ha osservato che la Commissione aveva distinto tra due gruppi di documenti e aveva spiegato, in modo intelligibile, perché ciascun gruppo fosse coperto dall’eccezione invocata. La motivazione, letta nel contesto, consentiva alla ricorrente di comprendere il diniego e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.

Ha inoltre precisato che, in materia di accesso ai documenti, l’istituzione non deve esporre più elementi di quanti siano necessari per giustificare la decisione. È sufficiente che dalla motivazione risulti perché il documento richiesto rientri nell’eccezione e perché il pregiudizio sia concreto e ragionevolmente prevedibile.

Portata della sentenza Alexandrou e condizioni per prevalenza dell’accesso

La ricorrente invocava la sentenza Alexandrou per sostenere che il suo interesse all’accesso dovesse prevalere. Il Tribunale ha ricordato che quella giurisprudenza riguarda specificamente quesiti a scelta multipla destinati al riuso in altri concorsi e ammette la prevalenza dell’accesso solo in circostanze particolari, quando il candidato:

  • contesta specificamente la pertinenza di alcune domande o la correttezza di alcune risposte;
  • si trovi a una distanza tale dal punteggio minimo che, ove la contestazione fosse fondata, potrebbe rientrare tra i candidati idonei. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva individuato in modo sufficiente domande o risposte specifiche già nella domanda iniziale o nella domanda confermativa di accesso. Inoltre, il divario tra il punteggio ottenuto e la soglia di ammissione era considerato troppo significativo, e le ipotesi di correzione prospettate erano ritenute astratte e speculative. Il Tribunale ha quindi escluso che fossero soddisfatte le condizioni per superare la presunzione di riservatezza.

Ha anche escluso che sussistesse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione: l’interesse della ricorrente a difendere la propria posizione nel concorso è stato qualificato come interesse privato; le affermazioni sulla necessità di dimostrare al pubblico l’inaffidabilità del metodo di valutazione sono state considerate generiche e ipotetiche.

Accesso parziale e principio di proporzionalità

Sul punto più rilevante, il Tribunale ha accolto parzialmente il terzo motivo. Ha rilevato che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, l’istituzione deve valutare se sia possibile rilasciare un accesso parziale oscurando solo le parti protette.

Ha quindi distinto tra i documenti:

  • documento 3, 5 e 6: il Tribunale ha ritenuto che non fosse praticabile un accesso parziale utile, poiché la parte restante sarebbe stata priva di reale significato o integralmente intrecciata con le valutazioni protette;
  • documenti 1 e 2: il Tribunale ha invece osservato che alcune sezioni, e precisamente le parti intitolate "Anchor" e "Possible questions" del documento 1, nonché "Situation 1", "Situation 2" e "Situation 3" del documento 2, non erano state dimostrate come coperte dalla segretezza delle deliberazioni né come destinate al riuso. Per queste sezioni, la Commissione avrebbe dovuto riconoscere l’accesso, almeno parziale. In questa parte la decisione è stata quindi annullata.

Domanda di risarcimento

La ricorrente chiedeva un euro simbolico per il danno non patrimoniale, lamentando la violazione del principio di buona amministrazione nella gestione della domanda di accesso, in particolare la richiesta di riduzione del perimetro della domanda entro cinque giorni lavorativi.

Il Tribunale ha dichiarato la domanda manifestamente irricevibile, perché l’atto introduttivo non indicava con sufficiente precisione:

  • la natura del danno non patrimoniale allegato;
  • il nesso causale tra il comportamento contestato e il danno;
  • la quantificazione, anche approssimativa, del pregiudizio lamentato. Le successive precisazioni non hanno colmato tali lacune.

Dispositivo e portata pratica

Il Tribunale ha quindi:

  • annullato la decisione della Commissione solo nella parte in cui negava l’accesso alle sezioni specifiche dei documenti 1 e 2 sopra indicate;
  • respinto il ricorso per il resto;
  • dichiarato irricevibile la domanda risarcitoria;
  • disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nelle procedure concorsuali dell’Unione, la segretezza delle deliberazioni della commissione giudicatrice può giustificare il diniego di accesso ai documenti di valutazione, ma non esonera l’istituzione dall’esaminare seriamente l’accesso parziale. Quando alcune parti del documento non contengono valutazioni protette né elementi destinati al riuso, l’accesso deve essere concesso per quelle parti, in applicazione del principio di proporzionalità e dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documenticoncorso pubblico uefunzione pubblica europeaprotezione del processo decisionaleresponsabilità extracontrattuale

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