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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-475/21

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 8 December 2021. — Franz Schröder GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-475/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di filtro ex articolo 58 bis dello Statuto, ha dichiarato che il ricorso di Franz Schröder GmbH & Co. KG non può essere ammesso alla trattazione. Ha ritenuto che la domanda non individuasse con precisione errori di diritto imputabili alla sentenza del Tribunale e non dimostrasse che i motivi dedotti ponessero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in limine e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancato superamento della fase di ammissibilità ex articolo 58 bis Statuto della Corte per difetto di questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale, relativa a un procedimento di nullità su un marchio dell’Unione europea, sollevasse una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte, tale da giustificare l’ammissione del ricorso alla trattazione, in particolare con riguardo: all’uso di fatti prodotti tardivamente, ai poteri istruttori della commissione di ricorso, al diritto di essere sentiti e alla tutela dei segni descrittivi.

Principio di diritto

Il ricorso non è ammesso a procedere quando la domanda di autorizzazione non dimostra, in modo chiaro, preciso e riferito a errori di diritto imputabili alla sentenza del Tribunale, che i motivi dedotti sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non è sufficiente contestare direttamente la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, invocare in termini generici principi della Carta o affermare astrattamente la necessità di una pronuncia di principio: occorre indicare le parti della sentenza impugnata, l’errore di diritto del Tribunale e il nesso con la questione di rilevanza sistemica.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità

L’ordinanza riguarda un ricorso proposto da Franz Schröder GmbH & Co. KG contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso di annullamento avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità relativo al marchio "MONTANA". La Corte è intervenuta non sul merito della controversia, ma sulla richiesta di ammissione del ricorso alla trattazione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto.

Parti e contesto processuale

La ricorrente era Franz Schröder GmbH & Co. KG. La controparte nel procedimento principale era l’EUIPO; RDS Design ApS era intervenuta in primo grado. Il ricorso mirava a ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021, Franz Schröder v EUIPO – RDS Design (MONTANA), T-856/19.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama innanzitutto:

  • l’articolo 58 bis dello Statuto, che subordina l’esame di taluni ricorsi contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO alla preventiva ammissione da parte della Corte;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano contenuto, forma e decisione sulla richiesta di ammissione;
  • l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto a una buona amministrazione, all’imparzialità e al diritto di essere sentiti;
  • gli articoli 94 e 95 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009, richiamato nel quarto argomento della ricorrente.

I motivi addotti nella domanda di ammissione

La ricorrente proponeva quattro argomenti per sostenere che il ricorso ponesse questioni rilevanti ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione:

  • primo, violazione dei diritti procedurali e dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta per l’erronea presa in considerazione di fatti tardivamente prodotti ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001;
  • secondo, violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento e del principio di imparzialità, per avere la commissione di ricorso svolto una propria attività di accertamento dei fatti;
  • terzo, violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e del diritto di essere sentiti, perché la commissione avrebbe fondato la decisione su fatti accertati d’ufficio senza previa osservazione delle parti;
  • quarto, violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, con riferimento al conflitto tra interessi privati del titolare del marchio e interesse pubblico alla libera utilizzazione dei termini descrittivi.

Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità

La Corte ribadisce che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di statuire e deve indicare in modo chiaro e dettagliato:

  • i motivi di ricorso;
  • la questione di diritto posta da ciascun motivo;
  • la ragione per cui tale questione è significativa in rapporto ai criteri dell’articolo 58 bis;
  • la disposizione di diritto dell’Unione o la giurisprudenza che si assumono violate;
  • la natura dell’errore di diritto imputato al Tribunale;
  • l’incidenza di tale errore sull’esito della sentenza impugnata.

La Corte sottolinea inoltre che nel procedimento di filtro possono essere esaminati solo motivi che denuncino errori di diritto della sentenza impugnata, non della decisione amministrativa originariamente contestata.

Valutazione dei singoli argomenti

Quanto ai primi due argomenti, la Corte osserva che la ricorrente, nella richiesta di ammissione, non indicava quali punti della sentenza del Tribunale integrassero un errore di diritto e, in realtà, mirava a contestare direttamente la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO. Tali censure non sono idonee, di per sé, a sollevare una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis.

Quanto al terzo argomento, la Corte rileva che la ricorrente si limitava ad affermazioni generiche sulla centralità del diritto a essere sentiti, senza allegare un errore di diritto specifico del Tribunale né spiegare con il livello di dettaglio richiesto perché la questione fosse rilevante ai fini sistemici indicati dallo Statuto.

Quanto al quarto argomento, la Corte ritiene che l’esposizione della ricorrente fosse troppo vaga e imprecisa per consentire di cogliere la natura dell’asserito errore di diritto del Tribunale. Anche il richiamo al conflitto tra interessi privati e interesse pubblico alla libera utilizzazione dei termini descrittivi è stato giudicato insufficiente ai fini dell’ammissione.

Decisione e conseguenze

La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso a procedere.

Spese

Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti, la Corte dispone che la ricorrente sopporti le proprie spese.

Principio desumibile

Nel sistema di filtro previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto, il ricorrente deve fornire una motivazione autonoma, precisa e circostanziata della rilevanza sistemica dei motivi di ricorso, ancorata a errori di diritto della sentenza del Tribunale; in mancanza, il ricorso è dichiarato inammissibile alla trattazione.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaprocedura di impugnazionediritto di difesa e diritto di essere sentitipoteri discrezionali delle commissioni di ricorso euipoammissibilità del ricorso in cassazione

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