Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-473/21

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 8 December 2021. — Franz Schröder GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-473/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in formazione competente a decidere sull’ammissibilità delle impugnazioni, ha respinto la domanda di autorizzazione a procedere proposta da Franz Schröder GmbH & Co. KG contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato che i motivi di ricorso sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata ammessa e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE non ammesso al procedimento perché la domanda di autorizzazione non dimostra una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se il ricorso per impugnazione proposto avverso una sentenza del Tribunale in materia di decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO dovesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, in presenza di una domanda che invocava, in termini generali, violazioni dell’articolo 41 della Carta, degli articoli 94 e 95 del regolamento (UE) 2017/1001 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Principio di diritto

Un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale in materia di EUIPO non può essere autorizzata a procedere se la domanda non indica in modo chiaro e dettagliato un errore di diritto commesso dal Tribunale e non dimostra, per ciascun motivo, in che modo esso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non è sufficiente contestare direttamente la decisione della commissione di ricorso o formulare affermazioni generiche sul rilievo dei diritti fondamentali o dell’interpretazione del diritto dei marchi.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009

Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE non ammesso al procedimento

La decisione riguarda un’impugnazione proposta da Franz Schröder GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021, resa nella controversia con EUIPO e RDS Design ApS in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. La Corte è intervenuta nella fase preliminare prevista dall’articolo 58a dello Statuto, cioè nella verifica se il ricorso potesse essere ammesso a procedere.

Parti e contesto processuale

Il ricorrente in impugnazione era Franz Schröder GmbH & Co. KG. La controparte era l’EUIPO, già convenuto in primo grado, mentre RDS Design ApS era intervenuta nel giudizio dinanzi al Tribunale. L’impugnazione mirava all’annullamento della sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento proposto contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 ottobre 2019.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il meccanismo speciale di filtro delle impugnazioni introdotto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia, nonché gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di presentare una domanda motivata indicando la questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Vengono inoltre in rilievo:

  • l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, in particolare il diritto a una buona amministrazione, il diritto a essere ascoltati e l’imparzialità;
  • l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea;
  • l’articolo 95, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, relativo all’esame d’ufficio dei fatti e alla discrezionalità di tenere conto di fatti e prove presentati tardivamente;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009, invocato quanto al carattere descrittivo del segno.

Motivi addotti nella domanda di autorizzazione a procedere

Il ricorrente ha articolato quattro argomenti per sostenere che il ricorso sollevasse questioni di principio:

  • la presunta violazione dei diritti procedurali fondamentali e dei principi di buona amministrazione per avere la commissione di ricorso considerato fatti prodotti tardivamente;
  • la violazione del principio di imparzialità per avere la commissione effettuato una propria attività istruttoria invece di limitarsi alle deduzioni delle parti;
  • la violazione del diritto di essere ascoltati, poiché la decisione si sarebbe fondata su accertamenti di fatto non previamente sottoposti al contraddittorio;
  • la violazione della disciplina sui motivi di nullità per carattere descrittivo del segno.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità della domanda

La Corte ricorda innanzitutto che spetta al ricorrente dimostrare, nella domanda di autorizzazione, che le questioni sollevate sono effettivamente significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda deve essere chiara e dettagliata: deve indicare i motivi di ricorso, la questione di diritto che ciascuno di essi pone, la ragione per cui tale questione è significativa e il collegamento tra l’errore di diritto denunciato e l’esito della decisione impugnata.

Esaminando i singoli argomenti, la Corte rileva che:

  • per i primi due argomenti il ricorrente non ha indicato quali passaggi della sentenza del Tribunale integrassero un errore di diritto, limitandosi a criticare la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO; ma solo errori del Tribunale possono giustificare l’ammissione dell’impugnazione;
  • per il terzo argomento il ricorrente si è limitato ad affermazioni generiche sull’importanza del diritto a essere ascoltato, senza dimostrare un errore di diritto specifico della sentenza impugnata;
  • per il quarto argomento le deduzioni erano troppo imprecise per consentire alla Corte di comprendere la natura dell’asserito errore di diritto, limitandosi a invocare un conflitto tra interessi privati e interesse pubblico all’uso libero di termini descrittivi.

Decisione

La Corte conclude che la domanda non era idonea a dimostrare che il ricorso sollevasse una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Per questo motivo, l’impugnazione non è stata ammessa a procedere. Quanto alle spese, la Corte ha stabilito che Franz Schröder GmbH & Co. KG sopporti le proprie spese, tenuto conto che l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti.

Principio desumibile

La mera invocazione di diritti fondamentali, di principi generali del procedimento amministrativo o di questioni di principio in materia di marchio UE non basta per superare il filtro di ammissibilità dell’impugnazione: è necessario individuare con precisione l’errore di diritto commesso dal Tribunale e spiegare in modo specifico perché esso ponga una questione significativa per il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaimpugnazioni dinanzi alla corte di giustiziaprocedimento amministrativo europeodiritto di essere ascoltatiammissibilità del ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.