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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-422/21

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 dicembre 2021. — Daimler AG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Mancata rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE – Irricevibilità manifesta. — Causa T-422/21

Giurisprudenza europea62021TO0422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come manifestamente irricevibile il ricorso di Daimler contro una decisione della commissione di ricorso EUIPO in materia di marchio UE. La ragione non riguarda il merito, ma la rappresentanza processuale: i legali indicati erano abilitati solo nel Regno Unito e non in uno Stato membro o SEE, requisito imposto dallo Statuto. Le deroghe dell’accordo di recesso UE-Regno Unito non si applicavano al caso, perché il ricorso era stato proposto dopo la fine del periodo di transizione e non rientrava nelle ipotesi speciali previste.

Ricorso di annullamento avverso una decisione EUIPO dichiarato manifestamente irricevibile per difetto di valida rappresentanza processuale davanti al Tribunale da parte di avvocati abilitati solo nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione post-Brexit.

La questione giuridica

Se un ricorso di annullamento proposto dopo la fine del periodo di transizione da una società rappresentata da un 0"patent attorney litigator" e da barristers abilitati soltanto dinanzi ai giudici del Regno Unito, ma non anche dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di un altro Stato parte dell’accordo SEE, soddisfi il requisito di rappresentanza previsto dall’articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte, eventualmente alla luce delle deroghe previste dall’accordo di recesso UE-Regno Unito.

Principio di diritto

Dinanzi al Tribunale può rappresentare o assistere una parte solo un avvocato che, oltre ad essere tale, sia abilitato al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE. Dopo la fine del periodo di transizione, gli avvocati abilitati solo dinanzi ai giudici del Regno Unito non possono avvalersi delle deroghe dell’accordo di recesso per un ricorso di annullamento proposto contro una decisione EUIPO adottata dopo tale data; in mancanza di prova della doppia abilitazione richiesta, il ricorso è manifestamente irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 126 dell’accordo di recesso
  • Articolo 91 dell’accordo di recesso
  • Articolo 87 dell’accordo di recesso
  • Articolo 95 dell’accordo di recesso
  • Articolo 92 dell’accordo di recesso
  • Articolo 93 dell’accordo di recesso
  • Articolo 97 dell’accordo di recesso
  • Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale

Ricorso di annullamento per marchio dell’Unione europea e rappresentanza post-Brexit

L’ordinanza riguarda un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione tra Daimler AG e Volkswagen AG. Il Tribunale decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente irricevibile per difetto dei requisiti di rappresentanza processuale.

Fatti e svolgimento del procedimento

Daimler AG ha depositato il ricorso il 12 luglio 2021. Nell’atto introduttivo indicava come rappresentanti un �0"patent attorney litigator" e due barristers del Regno Unito. Il Tribunale ha invitato la ricorrente a regolarizzare l’atto, producendo certificati idonei a dimostrare che i due barristers fossero abilitati a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato SEE, come richiesto dall’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento di procedura. La ricorrente ha prodotto certificati attestanti soltanto l’abilitazione dinanzi agli organi giurisdizionali del Regno Unito.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale per effetto dell’articolo 53 dello Statuto: davanti ai giudici dell’Unione le parti diverse da Stati membri e istituzioni devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte dell’accordo SEE.

Sono poi richiamate le disposizioni dell’accordo di recesso UE-Regno Unito, in particolare:

  • articolo 91, sulla rappresentanza dinanzi alla Corte;
  • articolo 87, sulle nuove cause dinanzi alla Corte;
  • articolo 95, sul carattere vincolante ed esecutivo delle decisioni;
  • articolo 92, sulle procedure amministrative in corso;
  • articolo 93, sui nuovi procedimenti in materia di aiuti di Stato e OLAF;
  • articolo 97, sulla rappresentanza nei procedimenti in corso dinanzi all’EUIPO.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda la giurisprudenza costante secondo cui la rappresentanza valida dinanzi ai giudici dell’Unione richiede due condizioni cumulative: la qualità di avvocato e l’abilitazione dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di uno Stato SEE.

Nel caso concreto:

  • il �0"patent attorney litigator" non è qualificabile come avvocato ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto;
  • i due barristers hanno dimostrato solo l’abilitazione nel Regno Unito;
  • non è stata provata l’ulteriore abilitazione richiesta per la rappresentanza davanti al Tribunale.

Il Tribunale esamina quindi se l’accordo di recesso consenta una deroga. Esclude tutte le ipotesi richiamate:

  • l’articolo 91, paragrafo 1, non si applica perché il ricorso è stato depositato dopo la fine del periodo di transizione;
  • l’articolo 91, paragrafo 2, in combinato con l’articolo 87, riguarda solo specifiche azioni della Commissione per inadempimento contro il Regno Unito;
  • l’articolo 95 concerne decisioni adottate prima della fine del periodo di transizione, mentre la decisione impugnata è del 7 maggio 2021, quindi posteriore;
  • gli articoli 92 e 93 riguardano procedure amministrative diverse da un ricorso di annullamento contro una decisione EUIPO;
  • l’articolo 97 riguarda la rappresentanza davanti all’EUIPO, non davanti al Tribunale.

Decisione

Poiché il ricorso non rientra in alcuna delle deroghe dell’accordo di recesso e non soddisfa il requisito di rappresentanza imposto dall’articolo 19, quarto comma, dello Statuto, il Tribunale lo respinge come manifestamente irricevibile. Non essendo stato notificato all’EUIPO e alla controinteressata, il Tribunale pone le spese a carico della ricorrente.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, dopo la fine del periodo di transizione Brexit, un ricorso al Tribunale non può essere validamente introdotto da avvocati abilitati soltanto nel Regno Unito, salvo le specifiche eccezioni tassative previste dall’accordo di recesso; tali eccezioni non si estendono ai ricorsi di annullamento contro decisioni EUIPO adottate dopo tale data.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europearappresentanza processualeirricevibilità del ricorsobrexit e accordo di recessoprocedimento dinanzi al tribunale ue

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