Tribunale, Ordinanza T-620/20
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'8 dicembre 2021. — Roberto Alessio e a. contro Banca centrale europea. — Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Misure di intervento precoce – Decisione della BCE di collocare Banca Carige in amministrazione straordinaria – Decisioni di proroga successive – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità. — Causa T-620/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE e ha respinto il ricorso degli azionisti di Banca Carige perché proposto oltre il termine. Pur in assenza di notificazione o pubblicazione formale delle decisioni, il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti conoscessero già l’esistenza degli atti impugnati in tempi molto risalenti. Non avendo chiesto entro un termine ragionevole il testo integrale delle decisioni, non potevano far decorrere il termine dalla successiva conoscenza del contenuto e della motivazione. Di conseguenza, il ricorso contro la decisione di collocamento in amministrazione straordinaria e contro le tre proroghe è stato dichiarato irricevibile.
Ricorso di annullamento contro la decisione BCE di porre Banca Carige in amministrazione straordinaria e le successive proroghe, respinto per tardività del ricorso
La questione giuridica
Se il ricorso di annullamento proposto da azionisti di minoranza contro la decisione BCE di collocamento in amministrazione straordinaria di Banca Carige e contro le successive decisioni di proroga fosse stato introdotto entro il termine di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, tenuto conto della mancata notificazione o pubblicazione formale degli atti e del momento in cui i ricorrenti ne hanno avuto conoscenza.
Principio di diritto
Quando un atto dell’Unione non è stato né pubblicato né notificato al ricorrente, il termine per proporre ricorso di annullamento decorre dal momento in cui il ricorrente ha acquisito conoscenza dell’esistenza dell’atto, purché chieda diligentemente il testo integrale entro un termine ragionevole per conoscere contenuto e motivazione. Nel caso di specie, i ricorrenti avevano già appreso, nei giorni o nelle settimane successive all’adozione, l’esistenza della decisione BCE di amministrazione straordinaria e delle successive proroghe, ma non avevano richiesto tempestivamente i testi integrali: il ricorso, proposto solo il 5 ottobre 2020, è stato quindi dichiarato irricevibile per tardività.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 297 TFUE
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 130
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134
- Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 45
- Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 53
- Direttiva 2014/59/UE
- Decreto legislativo n. 385/1993
- Decisione BCE/2004/3
Ricorso di annullamento contro la decisione BCE di porre Banca Carige in amministrazione straordinaria e le successive proroghe
La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale nell’ambito di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da 57 azionisti di minoranza di Banca Carige SpA contro una decisione della BCE in materia di vigilanza bancaria e contro tre successive decisioni di proroga dell’amministrazione straordinaria.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti contestavano, da un lato, la decisione BCE del 1° gennaio 2019 di collocare Banca Carige in amministrazione straordinaria e, dall’altro, la decisione del 29 marzo 2019 e le successive decisioni del 30 settembre 2019 e del 20 dicembre 2019 che prorogavano tale regime. La BCE ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che gli azionisti avevano avuto conoscenza degli atti molto tempo prima del deposito del ricorso, avvenuto il 5 ottobre 2020.
Contesto fattuale rilevante
La vicenda si inserisce nel quadro della crisi patrimoniale di Banca Carige e del piano di rafforzamento patrimoniale avviato nel novembre 2018. Dopo il mancato successo dell’aumento di capitale del 22 dicembre 2018, la BCE adottò la decisione di collocamento in amministrazione straordinaria, affidando la gestione a commissari straordinari e a un comitato di sorveglianza. Le successive proroghe furono adottate fino al 31 gennaio 2020, data in cui l’assemblea degli azionisti elesse nuovi organi sociali e terminò l’amministrazione straordinaria.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale ha affrontato principalmente la questione della decorrenza del termine di ricorso in mancanza di pubblicazione o notificazione degli atti impugnati. In particolare, ha verificato se i ricorrenti avessero acquisito conoscenza dell’esistenza delle decisioni e se avessero poi chiesto il testo integrale entro un termine ragionevole, secondo la giurisprudenza consolidata applicabile ai terzi interessati.
Normativa e giurisprudenza richiamate
Il Tribunale richiama l’articolo 263, sesto comma, TFUE, nonché i principi relativi a notificazione e conoscenza dell’atto ai sensi dell’articolo 297 TFUE. Sono richiamati anche l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e varie disposizioni processuali del regolamento di procedura del Tribunale e dello Statuto della Corte.
Ragionamento del Tribunale sul termine di ricorso
Il Tribunale ricorda che, se l’atto non è pubblicato o notificato, il termine decorre da quando il terzo ne ha conoscenza, ma solo a condizione che egli chieda diligentemente il testo integrale per conoscere contenuto e motivazione. Nel caso concreto, numerosi elementi dimostravano che i ricorrenti seguivano da vicino la situazione di Banca Carige e sapevano dell’adozione delle decisioni molto prima del 24 luglio 2020, data in cui affermavano di aver ottenuto accesso alla documentazione nel contesto di un giudizio nazionale.
Decisione sulle singole decisioni impugnate
Per la decisione di collocamento in amministrazione straordinaria, il Tribunale valorizza i comunicati stampa della banca e della BCE, nonché pubblicità successive presso la Consob e il registro delle imprese, per concludere che gli azionisti avevano necessariamente appreso l’esistenza della misura nei giorni o nelle settimane successive all’adozione. Lo stesso ragionamento viene applicato alle tre decisioni di proroga, anch’esse rese note tramite comunicati stampa, iscrizioni nel registro delle imprese e, per le ultime due, pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Esito e spese
Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità della BCE e dichiara il ricorso irricevibile per tardività. Di conseguenza, non esamina il merito, non decide sulle altre eccezioni di irricevibilità, sulle misure di organizzazione del procedimento richieste dai ricorrenti né sull’istanza di intervento della Commissione. I ricorrenti sono condannati alle spese; la Commissione sopporta le proprie spese relative all’intervento.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che la mera successiva conoscenza del contenuto e della motivazione di un atto non basta a riaprire i termini di ricorso se il terzo interessato aveva già conoscenza della sua esistenza e non ha chiesto il testo integrale entro un termine ragionevole. La tutela giurisdizionale effettiva non esonera dall’onere di diligenza nella reazione processuale contro atti non notificati ma già noti nella loro esistenza.
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