Ordinanza n. 113/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, a firma del direttore del servizio, n. 29097/GRFVG del 29/05/2026, “Legge regionale 3 marzo 2023 n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione) – art. 8 “Promozione di azioni volte a favorire le attività di controllo”. Annualità 2025. Provvedimento di rigetto” - comunicato in data 01.06.2026; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego regionale di un contributo richiesto ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 3 marzo 2023 n. 9, annualità 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto regionale di rigetto della domanda di contributo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo indica che i motivi di ricorso erano plurimi: il TAR ha ritenuto, in sede di sommaria delibazione cautelare, non apprezzabilmente fondate le prime due censure, mentre ha ravvisato elementi meritevoli di approfondimento nelle censure successive, specificamente rivolte contro gli elementi motivazionali posti a fondamento del diniego. Il Comune ha inoltre dedotto l’esigenza di un riesame della decisione attraverso un confronto con l’amministrazione regionale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti e per la finalità del riesame, sospendendo l’esecuzione del provvedimento regionale di rigetto. Pur escludendo, allo stato e con cognizione sommaria, la fondatezza dei primi due motivi, il Collegio ha ritenuto che le censure relative alla motivazione del diniego giustificassero un nuovo esame amministrativo, previo confronto costruttivo tra Regione e Comune. Ha ordinato alla Regione di riesaminare la decisione entro 30 giorni dalla comunicazione via PEC dell’ordinanza e di comunicare l’esito al Comune e al TAR entro i successivi 10 giorni. Le spese, comprese quelle della fase cautelare, sono state riservate al definitivo. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 12 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 8 l.r. Friuli Venezia Giulia 3 marzo 2023 n. 9
Legge regionale 3 marzo 2023 n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione) – art. 8 “Promozione di azioni volte a favorire le attività di controllo”.
La disposizione costituisce il fondamento regionale della domanda di contributo oggetto del diniego impugnato.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base normativa della tutela cautelare; il TAR ha disposto la sospensione dell’esecuzione dell’atto e il riesame amministrativo.
art. 55, comma 11, c.p.a.
È richiamato per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando alcune censure risultano prima facie infondate ma altre evidenziano criticità apprezzabili nella motivazione del provvedimento impugnato, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
- Il riesame disposto in sede cautelare deve essere effettivo e svolto dall’amministrazione competente, tenendo conto delle criticità motivazionali evidenziate e assicurando, ove indicato dal giudice, un confronto con l’interessato.
- La sospensione cautelare dell’atto può essere accompagnata dalla fissazione di termini per il riesame amministrativo e per la comunicazione del relativo esito al ricorrente e al giudice.
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