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Parere

Parere n. 51/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor Clemente Casale, contro il Comune di Rapallo, per l’annullamento dell’ordinanza n. 42 del 18 agosto 2023 concernente il riordino della viabilità e dei parcheggi.

Giustizia amministrativa202401290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale n. 42 del 18 agosto 2023 sul riordino della viabilità e dei parcheggi in salita del Boschetto, nonché del diniego di annullamento in autotutela del 29 novembre 2023.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato l’introduzione, su un tratto di salita del Boschetto, del senso unico di circolazione, che gli impone un percorso più lungo e disagevole per raggiungere la propria abitazione. I primi quattro motivi hanno denunciato, con riferimento all’ordinanza viabilistica, la violazione degli artt. 3 e 21-octies della legge n. 241 del 1990, il difetto di istruttoria, la violazione degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 285 del 1992, la violazione del principio di proporzionalità e il contrasto con il piano urbano del traffico approvato nel 2021. Il ricorrente ha inoltre dedotto l’invalidità derivata del diniego di autotutela e, autonomamente, la violazione della proporzionalità e il difetto di motivazione di tale diniego.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, esaminati congiuntamente. Le limitazioni della circolazione stradale costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza. Nel caso concreto, le fotografie acquisite agli atti rendevano evidente la limitata ampiezza della carreggiata e la presenza di tornanti con forte pendenza, sicché non era necessaria un’istruttoria ulteriore rispetto alla ricognizione dello stato dei luoghi. L’introduzione del senso unico è stata quindi ritenuta logica, motivata e adeguatamente istruita, anche se comportava un sacrificio dell’interesse privato a percorrere il tragitto più breve. È stata esclusa, inoltre, la sovrapposizione tra doppio senso e senso unico, poiché i civici 6 e 4/A si riferiscono a edifici adiacenti e la segnaletica individuava univocamente la fine del doppio senso e l’inizio del senso unico. La mancata indicazione della strada tra i punti critici del piano urbano del traffico è stata ritenuta irrilevante: il piano, quale atto generale di pianificazione, orienta l’attività amministrativa ma non impedisce interventi puntuali non espressamente previsti, purché non lo violino. Poiché l’ordinanza principale è stata ritenuta legittima, sono risultati infondati anche il quinto e il sesto motivo relativi al diniego di autotutela. Il ricorso è stato pertanto respinto e la richiesta cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Primi quattro motivi - Ordinanza viabilistica e istruttoria

Le limitazioni della circolazione stradale esprimono un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza. Le fotografie agli atti rendevano direttamente percepibili la ristrettezza della carreggiata e la forte pendenza dei tornanti, risultando sufficiente la ricognizione dello stato dei luoghi e adeguata la motivazione dell’introduzione del senso unico.

Secondo motivo - Presunta sovrapposizione tra doppio senso e senso unico

Non è stata riscontrata alcuna contemporanea applicazione del doppio senso e del senso unico sul medesimo tratto. I civici 6 e 4/A individuano edifici adiacenti e la segnaletica stradale indica in modo univoco la fine del doppio senso e l’inizio del senso unico.

Quarto motivo - Rapporto con il piano urbano del traffico

La mancata inclusione di salita del Boschetto tra i punti critici del piano urbano del traffico non impedisce un intervento puntuale di disciplina della circolazione. Il piano è un atto generale di pianificazione e non esclude interventi non specificamente previsti, purché non risultino con esso incompatibili.

Quinto e sesto motivo - Diniego di autotutela

L’infondatezza delle censure contro l’ordinanza principale comporta l’infondatezza sia della dedotta invalidità derivata sia delle censure autonome di violazione della proporzionalità e difetto di motivazione rivolte contro il diniego di annullamento in autotutela.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 21-octies l. 241/1990

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione, all’istruttoria e ai vizi dell’ordinanza; il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguatamente motivata e istruita la misura viabilistica.

  • artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 285/1992

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alla disciplina della circolazione stradale; le censure sono state ritenute infondate alla luce della corretta delimitazione, mediante segnaletica, dei tratti a doppio senso e a senso unico.

  • art. 36 d.lgs. 285/1992

    Il piano urbano del traffico è stato qualificato come atto generale di pianificazione, idoneo a orientare l’attività amministrativa senza impedire interventi puntuali non espressamente contemplati, purché non incompatibili con il piano.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    È stata indicata la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Massime di principio

  • Le misure di limitazione della circolazione stradale costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto quando risultino manifestamente illogiche o irragionevoli.
  • Nella disciplina della viabilità, la ricognizione diretta dello stato dei luoghi può costituire istruttoria sufficiente quando le caratteristiche fisiche rilevanti, come la ristrettezza della carreggiata e la forte pendenza, risultino immediatamente percepibili e documentate.
  • Il sacrificio dell’interesse privato a utilizzare il percorso più breve è legittimo quando la limitazione della circolazione sia logicamente collegata alla tutela della sicurezza stradale e risulti adeguatamente motivata.
  • Un piano urbano del traffico, in quanto atto generale di pianificazione, orienta l’attività amministrativa ma non esclude interventi puntuali non espressamente previsti, salvo che questi siano incompatibili con le sue disposizioni.
  • L’infondatezza delle censure rivolte contro il provvedimento principale determina l’infondatezza delle contestazioni di invalidità derivata e di illegittimità del diniego di autotutela fondato su tali censure.

Ordinanza sul senso unico in salita del Boschetto

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un residente e proprietario di un immobile nel Comune di Rapallo contro l’ordinanza comunale n. 42 del 18 agosto 2023, relativa al riordino della viabilità e dei parcheggi, nonché contro il successivo diniego di annullamento in autotutela.

Premesse e richiesta

L’ordinanza ha introdotto il senso unico su un tratto di salita del Boschetto. Per effetto della misura, il ricorrente deve raggiungere la propria abitazione percorrendo un tragitto più lungo e disagevole rispetto a quello precedentemente consentito. Il Comune ha motivato l’intervento con la limitata ampiezza della carreggiata e con la presenza di tornanti caratterizzati da forte pendenza.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza e del diniego di autotutela, formulando anche un’istanza cautelare.

Motivi di ricorso

I primi quattro motivi hanno riguardato l’ordinanza viabilistica e hanno dedotto:

  • violazione degli artt. 3 e 21-octies della legge n. 241 del 1990 e difetto di istruttoria;
  • violazione degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 285 del 1992, per una presunta contemporanea applicazione del doppio senso e del senso unico;
  • violazione del principio di proporzionalità, per il sacrificio imposto all’interesse del ricorrente;
  • violazione del piano urbano del traffico, poiché la strada non figurava tra i punti critici per la sicurezza della viabilità.

Il quinto motivo ha dedotto l’invalidità derivata del diniego di autotutela, mentre il sesto ha contestato autonomamente tale diniego per violazione della proporzionalità, eccesso di potere e difetto di motivazione.

Valutazione sulla discrezionalità amministrativa

La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i provvedimenti limitativi della circolazione stradale sono espressione di scelte ampiamente discrezionali, funzionali alla tutela di una pluralità di interessi pubblici. Tali scelte sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.

Nel caso concreto, le fotografie presenti agli atti rendevano evidente la ristrettezza del piano viabile e la forte pendenza dei tornanti. Secondo il Consiglio di Stato, tali elementi potevano essere accertati mediante una semplice ricognizione dello stato dei luoghi, senza la necessità di ulteriori attività istruttorie. L’introduzione del senso unico è stata quindi ritenuta logica, motivata e sostenuta da adeguata istruttoria.

Presunta sovrapposizione tra doppio senso e senso unico

La Sezione ha escluso che il tratto compreso tra i civici 6 e 4/A fosse contemporaneamente sottoposto al doppio senso e al senso unico di circolazione. I due civici si riferiscono a edifici adiacenti e la segnaletica, visibile nelle fotografie, individuava in modo univoco la fine del doppio senso e l’inizio del senso unico.

Rapporto con il piano urbano del traffico

È stata ritenuta irrilevante la circostanza che salita del Boschetto non fosse indicata dal piano urbano del traffico tra i punti critici per la sicurezza della viabilità. Il piano, approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 285 del 1992, è un atto generale di pianificazione volto a orientare l’attività amministrativa, ma non impedisce ogni intervento puntuale non espressamente previsto.

L’intervento è consentito quando non contrasti con il piano. Nel caso esaminato, dalle stesse deduzioni del ricorrente risultava che l’ordinanza riguardava una fattispecie non contemplata dal piano, senza che fosse stata dimostrata una violazione delle sue previsioni.

Diniego di autotutela

Poiché le censure contro l’ordinanza principale sono state ritenute infondate, la Sezione ha respinto anche la censura di invalidità derivata del diniego di autotutela. Sono state inoltre ritenute infondate le contestazioni autonome relative alla proporzionalità e alla motivazione del diniego.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. La richiesta di misura cautelare è stata assorbita dall’esito negativo del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàAutotutelaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoria

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