Cassazione Penale, Ordinanza n. 33055/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia. Dal testo emerge che le censure investivano: 1) l'apprezzamento del materiale probatorio, ritenuto dalla Corte di cassazione una questione di merito rimessa al giudice di appello, il quale aveva motivato in modo congruo, adeguato e privo di vizi logici, sulla base di corretti criteri inferenziali e di massime di esperienza condivisibili, in coerenza con il giudizio del Tribunale; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p., doglianza ritenuta generica perché priva di elementi oggettivi idonei a desumere un errore sul fatto e a qualificare come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale; 3) la mancata massima riduzione di pena nonostante le già concesse attenuanti generiche, motivo considerato generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il concorso formale di reati e l'assenza di ragioni per infliggere una pena inferiore, anche alla luce del precedente penale dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze sulla valutazione della prova tendevano a una nuova lettura del merito, non consentita in sede di legittimità, e che le ulteriori censure erano generiche e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La causa di non punibilità è applicabile solo in presenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare un errore sul fatto che faccia apparire arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; in difetto di tali elementi, la doglianza è generica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza di merito presenti una motivazione congrua, coerente e immune da manifeste illogicità.
- La deduzione della causa di non punibilità per fatto arbitrario del pubblico ufficiale richiede specifici elementi oggettivi dai quali inferire un errore sul fatto; una mera allegazione assertiva è inammissibile o comunque generica.
- Le doglianze sulla quantificazione della pena devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; se il giudice ha valorizzato concorso formale di reati, attenuanti generiche e precedenti penali, una censura apodittica non supera il vaglio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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