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Sentenza

Sentenza n. 13764/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - del decreto n. 29985 del 14.12.2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l’importo di Euro 21.062,57 entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9- ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

Giustizia amministrativa202306290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti ministeriali e regionale di determinazione e imputazione della quota di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti ministeriali generali e il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia con cui, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 e dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022, è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e le è stata imputata una quota di ripiano pari a 21.062,57 euro. Sono stati contestati il decreto regionale, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, la nota ministeriale del 5 agosto 2022, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento dei tetti, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022. Nel corso del giudizio, la società ha documentato di avere versato alla Regione la quota prevista dalla disciplina sopravvenuta e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, come convertito, ha previsto che gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti mediante il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Il versamento integrale di tale quota estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Poiché dagli atti risultava il pagamento effettuato dalla ricorrente e l'accertamento regionale dell'avvenuto versamento, è venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione delle sopravvenienze normative e delle modalità di definizione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa dell'accertamento del superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici e dell'obbligo di ripiano a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    È richiamato quale fonte degli interventi attuativi relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla legge di conversione indicata nel provvedimento

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta stabilisce che il versamento integrale di una quota ridotta dell'importo controverso estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, l'effettivo pagamento e il relativo accertamento amministrativo fanno venir meno l'interesse alla decisione del ricorso contro gli atti presupposti e applicativi.
  • Nei giudizi relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il versamento della quota del 25% prevista dalla disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione gravante sull'azienda fornitrice e comporta la cessazione della materia del contendere rispetto alle impugnazioni dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
  • In presenza della definizione normativa della posizione debitoria e dell'avvenuto pagamento documentato in giudizio, il giudice amministrativo non procede all'esame dei vizi dedotti contro i provvedimenti ministeriali e regionali, poiché viene meno l'interesse attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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