Cassazione Penale, Sentenza n. 12236/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. di Livorno per riciclaggio, falso e truffa. Deduce: 1) omessa valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore (istanza inviata via PEC e ricevuta dalla cancelleria); 2) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto all'accertamento del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 3) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva e contestazione del trattamento sanzionatorio; 4) mancata esclusione della recidiva, con la censura che la Corte si sarebbe basata soltanto sui precedenti senza motivare l'esistenza di indici di maggiore pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (rinvio per legittimo impedimento) ha ritenuto la deduzione manifestamente infondata: l'istanza era tardiva (pervenuta la sera precedente all'udienza) e il difensore aveva l'onere di comunicare tempestivamente l'impedimento. I restanti motivi sono stati ritenuti reiterativi delle doglianze di merito già disattese in appello e inammissibili perché attaccano valutazioni di fatto e probatorie (ricostruzione alternativa delle prove) o sono aspecifici rispetto alla motivazione impugnata. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla nullità per omessa valutazione dell'istanza di rinvio: la Corte osserva che l'omessa considerazione di un'istanza per legittimo impedimento determina nullità solo se l'istanza sia tempestiva; nel caso concreto l'istanza è stata ritenuta tardiva.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul riciclaggio: la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi probatori (disponibilità della targa, riconsegna e condotte finalizzate a ostacolare l'identificazione del bene provento di furto) idonei a integrare il reato; la Cassazione non ha ritenuto di poter rimettere in discussione la valutazione di merito.
art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo del difensore di comunicare prontamente il legittimo impedimento quando viene a conoscenza di un impegno professionale concorrente; la Corte ha interpretato la tempestività con riferimento al momento in cui il difensore ha avuto conoscenza dell'impedimento e ha ritenuto la comunicazione qui tardiva.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Predisposizione normativa sull'inammissibilità per aspecificità dei motivi: la Cassazione richiama che il ricorso deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata e che la genericità o la mancata correlazione con la motivazione del giudice di merito legittimano l'inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la declaratoria di inammissibilità del ricorso alla Corte di Cassazione; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso e per imporre le conseguenze processuali (spese e ammenda).
Massime di principio
- La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere comunicata tempestivamente non appena il difensore viene a conoscenza dell'impedimento; una comunicazione inviata tardivamente (anche la sera precedente l'udienza) può essere considerata inammissibile e non determinare nullità.
- La Corte di Cassazione è limitata nel sindacare valutazioni di fatto e di prova effettuate dai giudici di merito: deduzioni che si riducono a una diversa lettura delle stesse prove sono generalmente inammissibili.
- Motivi generici, aspecifici o che non affrontano puntualmente la motivazione della decisione impugnata sono causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; chi impugna deve confrontarsi direttamente con le ragioni esposte dal giudice di merito.
- Per contestare la recidiva o ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario produrre elementi concreti e specifici che dimostrino la mancata maggiore pericolosità o giustifichino la prevalenza delle attenuanti; mere affermazioni non sono sufficienti in sede di legittimità.
- Quando si mira a far valere vizi di motivazione ai fini della Cassazione, è utile indicare con precisione dove la motivazione sarebbe contraddittoria, illogica o manifestamente insufficiente, evitando ricostruzioni alternative dei fatti che la Corte non può rimettere in discussione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12167/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12168/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12169/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12170/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12171/2024 del 25/03/2024
- Sentenza penale · 25 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12172/2024 del 25/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →