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Sentenza

Sentenza del 11/04/2017 n. 1430 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'IRCAC chiedeva il rimborso di un credito d'imposta IRPEF/IRPEG, pari a lire 245.677.000, corrispondente a euro 126.881,59 oltre interessi, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1977 per l'anno d'imposta 1976. Il rimborso non era stato eseguito d'ufficio dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 41, comma 2, del DPR 602/1973, né dopo la successiva istanza dell'Istituto. L'Agenzia delle Entrate aveva opposto la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. La questione centrale riguardava l'interpretazione dell'art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, secondo cui l'Agenzia deve erogare le eccedenze IRPEF e IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 senza far valere l'eventuale prescrizione.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l'art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 contenesse una semplice direttiva e non modificasse il regime ordinario della prescrizione. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello dell'IRCAC e riformato la sentenza. Ha stabilito che la norma del 2003 costituisce una disposizione speciale e obbligatoria, applicabile alle eccedenze IRPEF e IRPEG emergenti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, e impedisce all'Amministrazione di eccepire la prescrizione. Il diritto al rimborso è stato quindi riconosciuto, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 8.000,00 oltre accessori per ciascun grado.

Norme richiamate

  • Art. 8 del DPR n. 598/1973

    Se l'ammontare delle ritenute è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

    Quando le ritenute d'acconto eccedono l'imposta dovuta, il contribuente ha diritto alla restituzione della differenza; il rimborso costituisce la modalità ordinaria di restituzione dell'eccedenza.

  • Art. 41, comma 2, del DPR n. 602/1973

    L'Amministrazione finanziaria deve procedere d'ufficio al rimborso dei crediti d'imposta risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, con riconoscimento degli interessi previsti dalla legge.

  • Art. 36-bis del DPR n. 600/1973

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi, dalla quale possono emergere crediti da rimborsare al contribuente.

  • Art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003

    L'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di I.R.P.E.F. e I.R.P.E.G. dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.

    La disposizione impone all'Agenzia di erogare le eccedenze risultanti dalle dichiarazioni entro il limite temporale indicato, vietandole di opporre la prescrizione decennale. Secondo la sentenza, si tratta di una norma speciale, obbligatoria e agevolativa, non di una mera facoltà o raccomandazione.

  • Art. 2946 del codice civile

    Prevede, in via generale, il termine ordinario decennale di prescrizione dei diritti. Il termine, tuttavia, non comporta automaticamente l'estinzione del diritto: la prescrizione deve essere fatta valere dal debitore.

  • Art. 2938 del codice civile

    Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione; essa deve essere eccepita dalla parte interessata.

  • Art. 2937 del codice civile

    Disciplina la rinuncia alla prescrizione, confermando che il debitore può scegliere di non avvalersi dell'effetto prescrittivo.

  • Art. 2940 del codice civile

    Il pagamento spontaneo di un debito prescritto non consente, in linea generale, di ripetere quanto pagato; ciò dimostra che il decorso del termine non rende automaticamente inesistente il diritto.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, n. 4786 del 27 febbraio 2009

    Ha affermato che l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 riguarda le eccedenze IRPEF e IRPEG, ma non può essere estesa analogicamente a tributi diversi, trattandosi di una norma speciale ed eccezionale.

Massime di principio

  • Per i crediti d'imposta IRPEF o IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, la norma speciale può impedire all'Agenzia delle Entrate di opporre la prescrizione decennale, purché l'eccedenza risulti effettivamente dalla dichiarazione e il rapporto non sia stato definito in modo incompatibile con la richiesta.
  • Il termine di prescrizione non estingue automaticamente il credito: l'Amministrazione deve eccepirlo, salvo che una norma speciale le vieti di farlo.
  • Quando una disposizione usa l'espressione "provvede" e non formule come "può provvedere", essa può essere interpretata come imposizione di un obbligo amministrativo e non come semplice facoltà.
  • La disciplina speciale non è automaticamente applicabile a imposte diverse da quelle espressamente indicate, né può essere estesa per analogia a situazioni non contemplate dalla legge.
  • La presenza di un credito dichiarato non garantisce da sola il rimborso: occorre verificare la correttezza della dichiarazione, la documentazione del credito, l'assenza di compensazioni o rimborsi già effettuati e l'eventuale esistenza di altre cause di estinzione o contestazione.
  • In casi analoghi è opportuno impugnare tempestivamente il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di rimborso e documentare sia l'origine del credito sia la disciplina speciale invocata.

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