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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27745/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2013, fondato dall'Amministrazione sulla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e sulla partecipazione della contribuente a una frode nell'acquisto di merci da una società fornitrice. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo insufficienti gli indizi valorizzati dall'Ufficio e rilevando, invece, elementi contrari alla partecipazione della contribuente al meccanismo fraudolento (esistenza di rapporti commerciali effettivi, consegna della merce, pagamento del prezzo, pluralità di fornitori, modestia dello scarto prezzi). L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o generica, con violazione delle norme costituzionali e processuali sulla motivazione; 2) violazione delle norme IVA e delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel negare la prova della consapevolezza della frode e nel governare il riparto dell'onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente o al di sotto del minimo costituzionale, osservando che la CTR aveva esaminato analiticamente gli elementi di fatto e spiegato in modo chiaro le ragioni del convincimento. Ha poi ribadito il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all'Amministrazione provare, anche per presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode o evasione; nel caso concreto, la CTR si era attenuta a tali criteri escludendo la presenza di elementi oggettivi specifici idonei a fondare tale conoscenza o conoscibilità. Le ulteriori censure dell'Agenzia sono state reputate dirette a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare la nullità della sentenza quando la motivazione è mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, ma non il semplice difetto di sufficienza motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre la violazione di legge sostanziale in tema di IVA e onere della prova.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    L'obbligo di motivazione è violato solo se la motivazione manca o è meramente apparente, non per mera insufficienza argomentativa.

  • art. 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme alle altre norme processuali sul contenuto della sentenza tributaria e della motivazione.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 54, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente e dalla Corte nel quadro delle regole processuali e dell'onere probatorio nel giudizio tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sua violazione ricorre solo in caso di motivazione mancante o apparente, quale nullità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro formale della motivazione della sentenza.

  • art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale norma sulla detrazione IVA, contestata dall'Amministrazione.

  • art. 54, d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato come base normativa della prova presuntiva in materia IVA e della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione per provare la consapevolezza della frode.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici, che devono poggiare su elementi oggettivi, specifici, gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: all'Amministrazione incombe la prova della conoscenza o conoscibilità della frode, poi il contribuente deve fornire prova contraria della propria diligenza.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    Ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione è ammissibile solo se la sentenza è del tutto priva di motivazione, contiene motivazione apparente, è afflitta da insanabile contraddittorietà o risulta obiettivamente incomprensibile; non basta dedurre una motivazione insufficiente o non condivisa.
  • In materia di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo l'inesistenza soggettiva del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza propria dell'operatore economico medio, che l'operazione si inseriva in una frode o evasione.
  • La prova della consapevolezza della frode può essere offerta anche per presunzioni semplici, ma solo sulla base di elementi oggettivi e specifici; indizi generici o scarsamente significativi non sono sufficienti.
  • Se l'Amministrazione assolve al proprio onere probatorio, grava sul contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare il coinvolgimento nell'operazione evasiva.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie compiute dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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