Sentenza n. 16563/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento - del provvedimento del 5.7.2023del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni Ufficio II – Ordini professionali e albi - Reparto V – Albi e registri, con il quale è stata rigettata l'istanza del 31.3.2023, presentata dal ricorrente per l'iscrizione all'Albo gestori della crisi di impresa; - del preavviso del Ministero della Giustizia dell'11.05.2023 di diniego all'iscrizione e comunque di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente e/o successivo ai suindicati provvedimenti impugnati anche se non comunicato, né altrimenti, conosciuto dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 5 luglio 2023 dell’iscrizione all’Albo gestori della crisi d’impresa e preavviso di diniego dell’11 maggio 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), del D.M. n. 202/2014 e dell’art. 4, comma 5, del D.M. n. 75/2022, richiamati dall’art. 356 del d.lgs. n. 14/2019, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avesse valutato l’attestato del corso di formazione di 44 ore, rilasciato il 1° aprile 2023 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Quanto all’esperienza, ha dichiarato di avere svolto continuativamente dal 2002 attività di curatore fallimentare, di essere stato commissario giudiziale per nove anni, liquidatore giudiziario di quattro società e professionista delegato nelle procedure esecutive, oltre a essere iscritto negli elenchi di Bari e Matera come esperto negoziatore. Ha quindi contestato che tali attività non fossero idonee a integrare il requisito alternativo previsto per il primo popolamento dell’Albo. Il Ministero ha sostenuto che mancassero sia il tirocinio semestrale richiesto in via ordinaria sia il requisito alternativo delle due nomine giudiziarie utili.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che, per l’iscrizione ordinaria, occorrono cumulativamente la formazione iniziale conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura e un tirocinio di almeno sei mesi con le caratteristiche previste dall’art. 4, comma 5, lettera c), del D.M. n. 202/2014. Per il primo popolamento era invece sufficiente, in alternativa, documentare almeno due nomine giudiziarie, tra quelle tipizzate, conferite nel periodo utile. Il diniego non era fondato sulla mancanza del corso, che l’Amministrazione aveva implicitamente ritenuto sussistente, bensì sull’assenza del tirocinio e sul mancato possesso del requisito alternativo. Degli incarichi dedotti, soltanto una nomina a liquidatore risultava riconducibile a quelle contemplate e conferita nel periodo utile; inoltre, non era stata prodotta in copia conforme. Le altre attività non valevano a integrare il requisito delle due nomine. Non essendo stato dimostrato né il requisito alternativo né il tirocinio semestrale, il TAR ha escluso i vizi dedotti e respinto la domanda di annullamento. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 356, comma 2, d.lgs. n. 14/2019
I requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’istanza oggetto di giudizio sono stati disciplinati dal D. Lgs. n. 14/2019, il cui art. 356, comma 2, ha indicato i necessari presupposti formativi mediante rinvio all’art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), del D.M. n. 202/2014 (regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento), nonché mediante attribuzione alla Scuola Superiore della Magistratura del compito di elaborare apposite linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.
La disposizione individua i presupposti formativi per l’iscrizione rinviando ai requisiti del D.M. n. 202/2014 e attribuisce alla Scuola Superiore della Magistratura il compito di elaborare le linee guida per i corsi.
art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), D.M. n. 202/2014
Ai sensi del combinato disposto delle due disposizioni, chi avesse chiesto l’iscrizione all’albo in qualità di avvocato avrebbe dovuto comprovare di aver assolto, cumulativamente, gli obblighi formativi costituiti dal corso di formazione iniziale conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura e da un tirocinio semestrale.
Per l’iscrizione ordinaria, il corso iniziale conforme alle linee guida e il tirocinio semestrale costituiscono requisiti cumulativi; il tirocinio deve inoltre avere le caratteristiche indicate dalla lettera c).
art. 4, comma 5, D.M. n. 75/2022
Il ricorrente ha rappresentato lo svolgimento continuativo di una serie di incarichi che, tuttavia, come evidenziato dalla parte resistente, non hanno integrato gli estremi del requisito alternativo previsto ai fini del primo popolamento dell’albo (due nomine tra quelle indicate), in quanto soltanto la nomina a liquidatore ad opera del competente Tribunale (peraltro non prodotta in copia conforme) è risultata afferire ad incarico contemplato dalla relativa disciplina e conferita nel periodo utile da questa fissato.
Il requisito alternativo per il primo popolamento è soddisfatto soltanto documentando almeno due nomine giudiziarie appartenenti alle categorie previste e conferite nel periodo utile; incarichi professionali diversi non sono equivalenti.
Massime di principio
- Per l’iscrizione ordinaria all’Albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi d’impresa, la formazione iniziale conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura e il tirocinio semestrale previsto dalla disciplina regolamentare sono requisiti cumulativi.
- La disciplina transitoria del primo popolamento consente di prescindere dal corso iniziale e dal tirocinio soltanto a chi documenti almeno due nomine giudiziarie appartenenti alle categorie tipizzate e conferite nel periodo previsto; attività professionali diverse o nomine non utili non possono sostituire tale requisito.
- Quando il diniego si fonda sull’assenza del tirocinio e sul mancato possesso del requisito alternativo per il primo popolamento, la prova del solo corso di formazione non è sufficiente a ottenere l’iscrizione.
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