Cassazione Penale, Sentenza n. 45519/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. L'imputazione riguarda, in particolare, il capo 2 (detenzione e porto di una pistola cal. 22 in concorso) e il capo 3 (detenzione di svariate armi comuni da sparo). Il Tribunale aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi rispetto al capo 2 sulla scorta delle intercettazioni che indicavano l'arma come presumibilmente inutilizzabile per difetti, mentre aveva confermato la misura per il capo 3 ritenendo che i riferimenti nelle intercettazioni a "Sergino" e a "lo zio Sergio" individuassero Sergio Soloperto, il quale, in quanto esperto di armi, era stato incaricato della manutenzione e riparazione delle armi detenute da Francesco e Angelo Soloperto. Si contestava in cassazione l'identificazione nei soprannomi, la valutazione probatoria e la sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta della custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente si limitasse a riproporre valutazioni di merito già affrontate con motivazione analitica dal Tribunale, senza dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione impugnata. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivate le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione alla luce della gravità della condotta e dei precedenti, uno specifico) e la scelta della misura più afflittiva (custodia in carcere), ritenendo non sufficiente la generica doglianza difensiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla presunta violazione dell'art. 309, comma 5, perché gli atti e i documenti di cui si lamentava l'assenza erano invece presenti; la questione è stata trattata e motivata dal giudice di merito.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha confermato che sussistono esigenze cautelari in base alla lett. c) (pericolo di reiterazione del reato), valutando la gravità della condotta e i precedenti penali come elementi idonei a giustificare la custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (adempimenti formali conseguenti alla sentenza).
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari il ricorso non può limitarsi a una rivalutazione di merito: è necessario dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione del giudice a norma dell'articolata valutazione di legittimità.
- I riferimenti nominali o soprannomi nelle intercettazioni possono costituire indizio grave di identificazione se il contesto e le circostanze (ruolo, compiti, rapporti familiari) consentono una ragionevole identificazione della persona.
- La competenza tecnica o l'esperienza del soggetto (es. "esperto di armi") può essere valorizzata come elemento indiziario in relazione a detenzione, manutenzione o riparazione di armi, purché collegata fattualmente alle conversazioni e agli altri elementi probatori.
- Per disporre la custodia cautelare in carcere è necessario motivare specificamente il pericolo di reiterazione e l'improponibilità di misure meno afflittive; la mera asserzione difensiva contraria non è sufficiente per invertire la valutazione del giudice di merito.
- La presentazione di ricorsi alla Corte di Cassazione privi di profili di rilevante doglianza di legittimità può comportare la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45422/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45424/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45425/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45426/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45427/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45428/2022 del 30/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →