Sentenza del 26/07/2017 n. 18415 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Società consorziata - Mancata partecipazione all'esecuzione di lavori - Ribaltamento di costi - Esclusione - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava alla società consorziata la mancata imputazione pro quota dei ricavi e dei costi sostenuti dal consorzio nell'anno 2000. Secondo l'Amministrazione, il consorzio, operando come mandatario senza rappresentanza, avrebbe dovuto ribaltare su tutte le consorziate, in proporzione alla rispettiva quota consortile, sia i proventi delle commesse sia i costi sostenuti, anche quando una singola consorziata non avesse partecipato direttamente all'esecuzione dei lavori. Ai fini IVA, l'omesso ribaltamento dei costi avrebbe inoltre comportato la mancata emissione dell'autofattura prescritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato la decisione favorevole alla contribuente. È stato ritenuto decisivo che Servimax non avesse ricevuto commesse né partecipato all'esecuzione di lavori nell'anno contestato. In assenza di utili conseguiti e di costi generati dalla consorziata, non era giustificato alcun ribaltamento nei suoi confronti. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
La norma è stata richiamata dall'Agenzia delle entrate per denunciare una violazione o falsa applicazione di legge nella sentenza impugnata. La censura è stata tuttavia respinta.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 12190 e n. 12191 del 2016
Lo scopo mutualistico non esclude la natura commerciale dell'attività consortile. Il consorzio può svolgere attività propria verso terzi e non deve necessariamente ribaltare integralmente tutti i ricavi e i costi sulle consorziate. Occorre verificare in concreto le modalità operative e i rapporti tra consorzio e consorziate.
Cassazione, sentenza n. 22210 del 2016
Nessuna alterazione della causa del consorzio è ravvisabile se il consorzio ometta di ribaltare la totalità dei proventi e dei costi sui singoli consorziati, trattenendo per sé una quota proporzionale dei primi a fronte di oneri sostenuti in proprio.
Il mancato ribaltamento integrale non costituisce automaticamente abuso del modello consortile o violazione fiscale, se è coerente con l'effettiva organizzazione e con i costi sostenuti direttamente dal consorzio.
Cassazione, sentenza n. 5907 del 2017
Non è giustificato il ribaltamento di costi o utili verso consorziate che non abbiano ricevuto commesse e non abbiano partecipato ai lavori, poiché esse restano estranee al meccanismo compensativo relativo alle commesse eseguite da altre consorziate.
Massime di principio
- La mera partecipazione a un consorzio non comporta automaticamente l'obbligo di imputare a ogni consorziata, in proporzione alla quota posseduta, tutti i ricavi e i costi del consorzio.
- Per stabilire se il ribaltamento sia dovuto occorre esaminare concretamente lo statuto, i contratti, le modalità di assegnazione delle commesse e i rapporti contabili tra consorzio e singole consorziate.
- Quando una consorziata non riceve commesse, non partecipa ai lavori e non consegue i relativi utili, di regola non devono esserle ribaltati i costi riferibili a quelle commesse, né sussiste automaticamente un obbligo IVA di autofatturazione.
- Il consorzio può svolgere un'attività commerciale autonoma e trattenere ricavi o sostenere costi propri, purché tale assetto sia effettivo, documentato e coerente con la causa consortile.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare la ripresa fiscale sul solo criterio astratto della quota consortile: deve dimostrare come, in concreto, siano stati regolati i rapporti economici tra consorzio e consorziate.
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