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Sentenza

Sentenza del 26/07/2017 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Ici / Imu - Accertamento - Area pertinenziali a fabbricato - Area edificabile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La qualificazione dell'area come pertinenza non può essere riconosciuta se il contribuente non l'ha dichiarata espressamente. In assenza di tale dichiarazione, il terreno resta soggetto all'imposta come area edificabile, anche se di fatto utilizzato in collegamento con il fabbricato. Il principio è conforme a Cassazione n. 19638/2009.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un'area edificabile posta in relazione a un fabbricato e la pretesa che essa fosse qualificata come pertinenza, anziché tassata autonomamente come area fabbricabile. Secondo il principio richiamato dalla Cassazione, la distinta iscrizione catastale dell'area rispetto al fabbricato non è decisiva: rileva la pertinenzialità di fatto prevista dall'art. 817 c.c. Tuttavia, trattandosi di un'eccezione alla regola generale della tassazione delle aree edificabili, la volontà di destinare il terreno a pertinenza deve risultare dalla dichiarazione ICI del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 817 del Codice civile

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

    La pertinenzialità può essere valutata in concreto, senza che sia determinante la distinta iscrizione catastale dell'area. Occorre però una destinazione durevole e univoca a servizio o ornamento del fabbricato.

  • Cassazione civile n. 19638/2009

    L'area edificabile destinata a pertinenza del fabbricato costituisce un'eccezione alla regola generale della tassazione delle aree edificabili. La pertinenzialità deve risultare dalla dichiarazione ICI del contribuente; in mancanza, l'area è tassata secondo la sua classificazione urbanistica.

Massime di principio

  • Per ottenere il trattamento fiscale dell'area come pertinenza non basta il collegamento materiale con il fabbricato: è necessario dimostrare una destinazione durevole e, secondo l'orientamento richiamato, dichiararla espressamente all'amministrazione comunale.
  • La distinta iscrizione catastale dell'area non esclude automaticamente la pertinenzialità, ma neppure la prova da sola: prevalgono la destinazione effettiva e la volontà formalmente manifestata dal contribuente.
  • Quando un terreno è edificabile secondo il PRG, la tassazione come area fabbricabile costituisce la regola; la qualificazione come pertinenza è un'eccezione che deve essere provata dal contribuente.
  • In assenza di una dichiarazione ICI/IMU o di elementi documentali chiari sulla destinazione pertinenziale, l'ente impositore può legittimamente assoggettare il terreno all'imposta come area edificabile.

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