Sentenza del 26/07/2017 n. 601 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 882/2004 - Controlli su mangimi ed alimenti - Finanziamento dei controlli ufficiali - Articoli 26 e 27 - Fiscalità generale - Diritti o tasse - Tassa a carico degli stabilimenti commerciali del settore alimentare- Esenzione dalla tassa quale parte di un aiuto di Stato - Art. 108, paragrafo 3, TFUE, obbligo di comunicazione alla Commissione europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava le cartelle esattoriali relative alla Tassa di sicurezza dei prodotti alimentari "Mais" (TSAM), pari per il 2014 a 10.274,25 euro, calcolata sulla superficie del punto vendita. Sosteneva che gli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) n. 882/2004 impedissero di imporre una tassa soltanto ai grandi stabilimenti commerciali al dettaglio senza che il relativo gettito finanziasse controlli ufficiali specificamente effettuati a loro carico o a loro favore. Venivano inoltre sollevati dubbi sulla compatibilità dell'esenzione prevista per piccoli esercizi e microimprese con le norme sugli aiuti di Stato e con i principi di uguaglianza, non discriminazione, concorrenza e libertà d'impresa.
La decisione
La Corte ha dichiarato che gli articoli 26 e 27 del regolamento n. 882/2004 non ostano a una tassa applicata ai soli stabilimenti commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, anche quando il gettito finanzia i costi generali dell'organizzazione dei controlli ufficiali e non controlli specificamente effettuati presso i soggetti passivi. La TSAM è stata qualificata come modalità di finanziamento rientrante nell'ampio margine riconosciuto agli Stati membri dall'articolo 26, e non come tassa o diritto soggetto ai vincoli dell'articolo 27. Le questioni sugli aiuti di Stato e sui principi generali dell'Unione sono state dichiarate irricevibili: la ricorrente non poteva comunque invocare l'eventuale illegittimità dell'esenzione concessa ad altri operatori per sottrarsi al pagamento della tassa, e il giudice del rinvio non aveva fornito elementi sufficienti per valutare la disparità di trattamento. Le spese sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 26
Gli Stati membri garantiscono che [...] siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse.
La disposizione riconosce agli Stati membri un ampio margine di scelta sulle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali, anche mediante una tassa destinata a coprire i costi generali del sistema dei controlli.
Regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 27
Gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.
Quando uno Stato istituisce una tassa o un diritto ai sensi di questo articolo, il gettito deve essere collegato ai costi effettivamente sostenuti per i controlli ufficiali e deve rispettare i limiti previsti dalla norma. Tali vincoli non si applicano, però, a un prelievo qualificato come forma generale di finanziamento ai sensi dell'articolo 26.
Regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 27, paragrafo 10
Gli Stati membri non percepiscono nessun'altra tassa oltre a quelle previste nel presente articolo in attuazione del presente regolamento.
Il divieto riguarda le tasse istituite in attuazione del regolamento come diritti o tasse sui controlli ufficiali; non impedisce necessariamente un prelievo distinto, fondato sull'articolo 26, per finanziare complessivamente l'organizzazione dei controlli.
Regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 1, paragrafo 4
La responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti resta impregiudicata.
Gli obblighi di autocontrollo degli operatori non eliminano la necessità dei controlli ufficiali pubblici né impediscono di finanziarli attraverso strumenti fiscali.
TFUE, articolo 107, paragrafo 1
La Corte non ha esaminato nel merito se l'esenzione dalla TSAM costituisse un aiuto di Stato, poiché tale questione non era necessaria per decidere la controversia principale.
TFUE, articolo 108, paragrafo 3
La Corte ha ribadito che il debitore della tassa non può contestarne il pagamento sostenendo che l'esenzione riconosciuta ad altri operatori costituisca un aiuto di Stato non notificato.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra una tassa o un diritto collegato a controlli specifici, soggetto ai limiti dell'articolo 27 del regolamento n. 882/2004, e un prelievo destinato al finanziamento generale dell'organizzazione dei controlli ufficiali, ammesso dall'articolo 26.
- Una tassa può essere applicata soltanto a una determinata categoria di operatori, anche se il gettito finanzia controlli svolti lungo l'intera filiera e non esclusivamente presso i soggetti tassati, purché la misura rientri nel sistema generale di finanziamento scelto dallo Stato.
- Il fatto che il gettito non corrisponda a prestazioni amministrative individualmente rese al contribuente non rende automaticamente illegittimo il prelievo, se esso ha natura fiscale generale o finanzia costi generali del sistema di controllo.
- L'eventuale illegittimità di un'esenzione fiscale come aiuto di Stato non consente, di regola, agli operatori soggetti alla tassa di rifiutarsi di pagarla: la questione dell'aiuto deve essere fatta valere con strumenti propri e non mediante una contestazione della tassa.
- Per valutare una disparità di trattamento occorre indicare concretamente quali operatori siano comparabili, quale sia la differenza di trattamento e se essa sia giustificata da criteri obiettivi, come dimensione, struttura o capacità economica dell'impresa.
- La pronuncia pregiudiziale non risolve la controversia nazionale nel merito: il giudice nazionale deve applicare i criteri interpretativi della Corte e decidere definitivamente sulla validità degli atti impositivi.
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