Sentenza del 26/07/2017 n. 2492 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Sintetico - Onere delle prova del contribuente - Bene confluito nel registro dei cespiti ammortizzabili - Insufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La mera iscrizione dell'autovettura nel registro dei cespiti ammortizzabili non è sufficiente, poiché si tratta di un'annotazione effettuata e detenuta nella disponibilità esclusiva del contribuente. Per superare la presunzione dell'accertamento sintetico è necessaria una prova effettiva e concreta del prevalente utilizzo aziendale del bene.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento sintetico fondato anche sulla disponibilità di un'autovettura, sostenendo che il bene fosse destinato all'attività d'impresa poiché iscritto nel registro dei cespiti ammortizzabili. Invocava quindi tale annotazione come prova contraria idonea a dimostrare l'assenza, o la non riferibilità personale, della capacità contributiva presunta.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973
In materia di accertamento sintetico, il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e idonea a dimostrare che la disponibilità del bene non esprime una capacità contributiva personale, oppure che il relativo utilizzo è prevalentemente aziendale.
Massime di principio
- L'iscrizione di un bene tra i cespiti ammortizzabili costituisce un elemento contabile interno, ma non dimostra da sola il suo effettivo utilizzo aziendale.
- Per superare un accertamento sintetico occorrono elementi oggettivi e verificabili, quali documentazione sull'uso professionale, percorrenze, trasferte, assegnazione del mezzo, natura dell'attività e altri dati coerenti.
- Quando la prova è nella disponibilità esclusiva del contribuente, il giudice può considerarla insufficiente se non è corroborata da ulteriori elementi esterni e concreti.
- La prova contraria deve dimostrare l'effettiva prevalenza dell'uso aziendale, non soltanto la formale appartenenza del bene all'impresa.
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